Rischi psicosociali e diritto del lavoro: rimedi risarcitori, prevenzione e previdenza sociale

AutoreGianny Loy
Pagine613-629
Gianny Loy
Rischi psicosociali e diritto del lavoro:
rimedi risarcitori, prevenzione e previdenza sociale*
S: 1. Introduzione. - 2. L’assenza di una def‌inizione legislativa dei rischi psicosociali. - 3. Fattispe-
cie disciplinate dal legislatore. - 4. Fattispecie non esplicitamente disciplinate dal legislatore. L’obbligo
di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. - 5. Le tutele of‌ferte dalla normativa. Il risarcimento del danno. - 6.
Le misure di prevenzione e di assistenza delle vittime: a) la disciplina di cui al decreto legislativo. n.
626/1994. - 7. Segue. b) Gli interventi della Contrattazione collettiva. - 8. I principi costituzionali in
materia di sicurezza sociale. - 9. La tutela dei rischi psicosociali tra malattia professionale ed infortu-
nio. - 10. Dal sistema “tabellare” al sistema “misto”: la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988.
- 11. Le prestazioni previdenziali: il danno biologico. - 12. L’evoluzione della disciplina in materia di
patologie di origine psicosociale: la “costrittività organizzativa” nella disciplina dell’INAM. - 13. Le
“malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro” nella riforma del
sistema delle malattie professionali. - 14. L’attuale quadro di riferimento alla luce delle decisioni del
Tribunale Amministrativo.
1. Il tema sarà analizzato a partire dai riferimenti of‌ferti dall’ordinamento italiano
alle diverse ipotesi di rischi psicosociali, o meglio la loro assoluta scarsità, e saranno in-
dicate le norme che consentono una concreta tutela delle ipotesi contemplate. Saranno,
inf‌ine, esaminati gli istituti posti in essere dalla contrattazione collettiva e f‌inalizzati a
prevenire gli episodi dannosi o ad assistere le vittime.
Occorre premettere che in Italia, non esiste alcuna norma di legge che, specif‌ica-
mente, faccia riferimento ai rischi psicosociali nel loro insieme e quindi, tantomeno, che
ne of‌fra una def‌inizione. Essi, pertanto, sono descritti con riferimento alla letteratura
internazionale in materia di scienze umane e con riferimento ai primi documenti comu-
nitari che incominciano ad af‌frontare, sopratutto, il tema dello stress e del mobbing.
Tuttavia, sono diversi i tentativi di giungere ad una disciplina legislativa di alcuni di
tali istituti, segnatamente del mobbing. Ormai da due legislature, si susseguono disegni
e proposte di legge f‌inalizzati all’introduzione di una disciplina legislativa del mobbing,
sia sotto il prof‌ilo civile che sotto quello penale. Nell’ultima legislatura, come nella pre-
cedente, sono state presentate numerose proposte di legge ma lo scioglimento anticipato
delle Camere fa si che l’iniziativa legislativa debba riprendere daccapo. Per altro verso,
una Regione, il Lazio, ha approvato una legge in materia di mobbing1, ma essa è stata
dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale che ha ritenuto che la Regione
avrebbe superato i limiti della propria competenza legiferando su di una materia che, a
detta della Corte, va ad incidere in materia di diritti fondamentali2. L’INAIL (l’Istituto
* Relazione svolta in occasione delle giornate di studio internazionali organizzate dal Comprasec dell’Uni-
versità Montesquieu di Bordeaux il 20-21.9.2007.
1 Legge regionale Lazio n. 16/2002. Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del “mobbing” nei
luoghi di lavoro.
2 C. Cost. 10-19.12.2003, n. 359.
614 Studi in onore di Edoardo Ghera
preposto alla assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali) ha emanato
nel 2003 una circolare3 con la quale, di fatto, veniva descritta una patologia ascrivibile al
mobbing, ma anche tale tentativo ha subito analoga sorte per ef‌fetto di una decisione del
Tribunale Amministrativo del 2005.
In assenza di un più preciso quadro di riferimento, pertanto, tali situazioni sono
oggetto di tutela in quanto riconducibili ad una lesione del bene salute che, secondo le
più moderne accezioni, comprendono anche la mera perdita del benessere psicof‌isico e
l’alterazione dei normali ritmi della vita di relazione.
2. Quanto ai singoli istituti, tuttavia, sussistono rilevanti dif‌ferenze. Per alcune del-
le ipotesi che vengono fatte rientrare nell’ambito dei rischi psicosociali, come lo stress e
la sindrome di burn out, vi è una assoluta mancanza di def‌inizione, che tuttavia non si-
gnif‌ica assoluta mancanza di tutela, e si fa esclusivo riferimento alle def‌inizioni of‌ferte
dalle scienze sociali.
In un solo caso, quello relativo alle molestie sessuali, è stata recentemente introdot-
ta, nel 2005, una precisa def‌inizione ad opera del legislatore che equipara le molestie
sessuali in ambito lavorativo alle discriminazioni e rende così applicabile la relativa disci-
plina.
Per molestie sessuali, secondo tali norme, si intendono «quei comportamenti inde-
siderati a connotazione sessuale, espressi in forma f‌isica, verbale o non verbale, aventi lo
scopo o l’ef‌fetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un
clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o of‌fensivo»4. La stessa legge considera
discriminatori anche «quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che co-
stituiscono una reazione a un reclamo o a una azione volta ad ottenere il rispetto del
principio di parità di trattamento tra uomini e donne»5.
Per il mobbing inf‌ine, non esistono def‌inizioni a livello legislativo e le proposte ed i
disegni di legge non of‌frono una def‌inizione comune… Tuttavia, la giurisprudenza, pur
in assenza di una esplicita previsione legislativa, ha più volte fornito una def‌inizione del
mobbing. La più autorevole def‌inizione, peraltro ispirata ai precedenti della giurispru-
denza di merito6 ed a quella contenuta nella legge regionale Lazio di cui si è detto, è
quella della Corte Costituzionale che lo ha def‌inito come «una serie di atti e comporta-
menti vessatori»7.
Una def‌inizione di mobbing da parte della Corte costituzionale potrebbe apparire
strana, non essendo l’istituto disciplinato a livello legislativo. Il fatto si spiega in quanto
la sentenza è stata emanata proprio in occasione della dichiarazione di incostituzionalità
della legge della Regione Lazio di cui si è detto.
Del resto, in assenza di una legge, come giustamente osservato da un Tribunale, «si
avrà mobbing solo ed in quanto determinate condotte presentino i requisiti richiesti
3 Circ. INAIL 17.12.2003, n. 71, dal titolo: Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro.
4 D.lgs. n. 145/2005, art. 2 ter.
5 Ivi art. 2 quater.
6 T. Torino 18.12.2002.
7 C. Cost. 19.12.2003, n. 3.

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