Rinnovazione e revoca del licenziamento

AutoreEnrico Gragnoli
Pagine487-496
Enrico Gragnoli
Rinnovazione e revoca del licenziamento
S: 1. Il licenziamento invalido e la sua rinnovazione. - 2. La revoca del licenziamento secondo le
tesi tradizionali. - 3. La natura dell’atto di revoca del licenziamento. - 4. La revoca del licenziamento
ed il sistema di tutela dell’art. 18 st. lav.
1. A fronte di una violazione dell’art. 2 della legge n. 604 del 1966 e, quindi, nel caso
sia di un licenziamento orale, sia della mancata indicazione delle giustif‌icazioni, è possibile
la rinnovazione del licenziamento, «in base agli stessi motivi posti a fondamento del prece-
dente inf‌iciato da nullità o, comunque, inef‌f‌icace»1, poiché «si assisterebbe all’emanazione
di un nuovo negozio e non alla convalida del primo»2, con principi af‌fermati anche a pro-
posito di violazioni delle disposizioni procedurali dell’art. 7 st. lav.3. Anzi, la trasgressione
all’art. 2 della legge n. 604 del 1966 non è tale da impedire di fare valere «ex nunc»4, con un
nuovo recesso, «la stessa giusta causa od il medesimo giustif‌icato motivo»5, ferma l’impossi-
bilità della convalida6 e, appunto, con un ulteriore e distinto negozio7. Se mai, il sussistere
di tale nuovo atto presuppone una interpretazione delle successive dichiarazioni dell’impre-
sa, per vedere se la seconda sia dif‌ferente dalla prima e, quindi, rientri nella rinnovazione o
implichi un semplice tentativo di convalida, di per sé precluso dall’art. 1423 c.c.8.
Dunque, in caso di licenziamento orale si può rinnovare9 l’atto in base ai medesimi
motivi, anche se non sia ancora avvenuta la reintegrazione del lavoratore ovvero se il giu-
dizio sia in corso10. Ipotesi di rinnovazione legittima sono state individuate in tema di li-
cenziamenti collettivi, nel caso di errata applicazione dell’art. 4, c. 9, della legge n. 223 del
1991 e, quindi, di omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali ed alla pubblica
1 Cfr. Cass. 13.11.1986, n. 6673. GC 1987, I, 330
2 V. Cass. 27.6.1998, n. 6396, NGL, 1999, 221. In particolare, alla stregua dei criteri di interpretazione dei
negozi, non comporta rinnovazione del licenziamento orale la lettera di comunicazione di un precedente
recesso orale, con conferma della decorrenza; cfr. Cass. 16. 9. 2002, n. 13543, Gius, 2003, 153.
3 V. Cass. 6.11.2006, n. 23641, LG, 2007, 411; Cass. 7.4.2001, n. 5226, MGI, 2001, 441.
4 V. Cass. 23.11.1989, n. 5040, Rep. FI, 1989, v. Lavoro (rapporto), n. 1706.
5 V. Cass. 20.1.1983, n. 551, NGL, 1983, 258.
6 V. Cass. 1. 8 1991, n. 8483, Rep. FI, 1991, v. Lavoro (rapporto), n. 1432, per cui «l’accertamento del
giudice del merito, volto a stabilire se una lettera, inviata dal datore di lavoro al lavoratore già licenziato a
voce, conf‌iguri una (illegittima) convalida del precedente licenziamento o una nuova manifestazione di re-
cesso, è censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione (nella specie, l’impugnata sentenza - cassa-
ta dalla Suprema Corte - aveva ravvisato un nuovo licenziamento, anziché una convalida del precedente,
trascurando di attribuire rilievo alla circostanza che la lettera non indicava una data del licenziamento diver-
sa da quella del recesso verbale)». Cfr. anche Cass. 5. 9. 1980, n. 5118, MGL, 1981, 53.
7 V. Magnani 1974, 653 ss.; De Simone 1999, 110 ss.
8 Sull’interpretazione delle dichiarazioni del datore di lavoro e sull’identif‌icazione di una ipotesi di convali-
da e non di rinnovazione dell’originario licenziamento orale, v. Cass. 16.9.2002, n. 13543, cit. a nt. 2.
9 V. Vallebona 1997, 371 ss.
10 Cfr. Cass. 17.2.1988, n. 1700, MGI, 1998, 232; P. Nocera Inferiore 29.4.1985, GC, 1986, I, 282.

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