Il modello sociale europeo ai tempi della flexicurity: considerazioni critiche sul 'Patto leonino di modernizzazione

AutoreEdoardo Ales
Pagine31-39
Edoardo Ales
Il modello sociale europeo ai tempi della f‌lexicurity:
considerazioni critiche sul “Patto leonino di modernizzazione”
S: 1. Il “brodo di coltura” della f‌lexicurity: la Strategia di Lisbona rivisitata. - 2. Dal patto sociale
al “patto leonino di modernizzazione” passando per il “ricatto sociale” delle imprese globalizzate. - 3.
Le poste (necessariamente squilibrate) del “patto leonino di modernizzazione”. - 4. Specchietti per
allodole: l’eliminazione della segmentazione del mercato del lavoro e la lotta all’esclusione sociale. - 5.
La “tradizione” costituzionale nazionale quale “solvente” della f‌lexicurity: security f‌irst.
1. Per meglio comprendere la dinamica degli eventi che hanno portato ai più recen-
ti sviluppi del Modello Sociale Europeo, occorre fare un passo indietro e ricostruire,
seppur sinteticamente, le tappe e le motivazioni della repentina ascesa della f‌lexicurity a
livello comunitario. Già prima di assumere l’attuale forma lessicale, l’ossimoro “f‌lessibi-
lità e sicurezza” era stato, infatti, proposto, nel manifesto economico-sociale della Com-
missione Barroso (unanimemente fatto proprio dal Consiglio Europeo di primavera del
20051), tra i principi guida per la rivisitazione della Strategia di Lisbona e della Strategia
Europea dell’Occupazione (SEO). Sulle prime meno considerato rispetto ad altre, più
af‌fermate, parole d’ordine, pure contenute nel documento citato, esso era invece desti-
nato a diventare, sotto il segno dell’adattabilità, uno dei punti cardine degli Orienta-
menti Integrati per la crescita e l’occupazione (2005 – 2008)2.
La valorizzazione dell’ossimoro “f‌lessibilità e sicurezza” risultava, difatti, perfetta-
mente funzionale alla realizzazione dell’obiettivo perseguito dagli organismi comunitari
con la nuova Strategia di Lisbona ovvero quello di svincolare gli (eventuali) interventi in
materia sociale dalla base giuridica loro propria, costituita, ovviamente, del Titolo XI
sulla Politica Sociale. Ciò, dapprima, in nome di una lotta all’esclusione sociale preva-
lentemente fondata sull’inclusione nel mercato del lavoro, riconducendo detti interven-
ti alla SEO e, di conseguenza, alla sua base giuridica (Titolo VIII), caratterizzata, come
noto, non solo dall’assenza di strumenti di hard law, ma anche dallo stringente nesso
con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri (art. 126
TCE). Successivamente, riversando entrambe (SEO e Strategia per l’inclusione sociale)
nelle politiche di coesione economica e sociale, tradizionalmente più attente alla prima
che alla seconda dimensione3.
Ciò al duplice scopo di sgombrare il campo da qualsiasi ipotesi di progresso sociale
non già svincolato da, ma, quando necessario, prevalente su, le ragioni dello sviluppo
economico e di rendere il più possibile remota la prospettiva di realizzare i precetti
1 Consiglio Europeo, 22-23.3.2005, punto 8.
2 Consiglio UE 2005. V., in particolare, l’Orientamento n. 21, da coordinarsi con l’Orientamento n. 5 in
materia di politiche macroeconomiche, strutturali e dell’impiego.
3 Per una dimostrazione documentata e ragionata dell’assunto solo af‌fermato nel testo e per un’interpreta-
zione evolutiva delle politiche di coesione economica e sociale, v. Ales 2007, 251 ss.

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