La legislazione antidiscriminatoria della Comunità europea, la tutela della dignità umana e il rispetto delle diversità

AutoreLuisa Galantino
Pagine389-400
Luisa Galantino
La legislazione antidiscriminatoria della Comunità europea,
la tutela della dignità umana e il rispetto delle diversità
S: 1. L’Unione Europea e la visione unitaria dei fattori di discriminazione. - 2. La Carta di
Nizza e i valori fondanti della Unione Europea. - 3. Il signif‌icato della legislazione antidiscrimina-
toria: la tutela della dignità umana. - 4. Il signif‌icato della dignità umana nella società multicultu-
rale. - 5. La funzione creativa di diritto della giurisprudenza. - 6. Il divieto di discriminazione e le
pari opportuni tà.
1. Con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, che incorpora l’Accordo sulla
politica sociale, la Comunità prosegue con decisione sulla strada della legislazione anti-
discriminatoria intesa nella sua più ampia accezione.
Infatti, l’art. 13 TCE investe il Consiglio – anche se nell’ambito delle competenze
conferite alla Comunità e con decisione da prendere all’unanimità – del potere di adot-
tare i provvedimenti opportuni al f‌ine di «combattere le discriminazioni fondate sul
sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età
o le tendenze sessuali».
È vero che la norma citata utilizza una formulazione piuttosto cauta, che, come si
è rilevato, «parla non il linguaggio dei diritti, ma il linguaggio del potere»1. Tuttavia,
va evidenziato che l’art. 3, § 2, TCE pone quale obiettivo espresso dell’azione della
Comunità l’eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità fra uomini
e donne.
Occorre altresì ricordare che l’art. 6 del TUE fa rientrare negli scopi dell’Unione
la tutela dei «principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle liber-
tà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri»
(§ 1). Sempre dalla stessa norma si ricava che l’Unione «rispetta i diritti fondamentali
quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uo-
mo e delle libertà fondamentali f‌irmata a Roma il 4.11.1950 e quali risultano dalle
tradizioni costituzionali degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto
comunitario» (§ 2). Fra i diritti sanciti dalla Cedu vi sono quelli di «libertà», che de-
vono essere goduti «senza nessuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore,
la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o so-
ciale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra
condizione» (art. 14).
Si tratta di disposizioni che – nell’indicare i principi generali e gli scopi della Comu-
nità e dell’Unione europea – non possono non illuminare il signif‌icato delle altre norme
dei Trattati ed autorizzano la Corte di giustizia ad avvalorare interpretazioni intese a rite-
nere vietate le discriminazioni fondate su tutti i fattori di rischio prima indicati.
1 Barbera 2003, 407.

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