Il lavoro nella Costituzione

AutoreAchille Chiappetti
Pagine253-266
Achille Chiappetti
Il lavoro nella Costituzione
S: 1. L’estraneità del “lavoro” dalla costruzione istituzionale (art. 1 Cost.). - 2. L’articolo 4 Cost. e
la tutela del lavoro in ogni sua forma. - 3. La non coincidenza tra eguaglianza sostanziale e tutela del
lavoro. - 4. L’articolo 35, c. 1, Cost. come norma di completamento dei principi lavoristici. - 5. Le
disposizioni costituzionali sul lavoro subordinato. - 6. L’attuazione delle norme sul lavoro e la nuova
Costituzione reale.
1. È noto che il lavoro, come diritto-dovere e come oggetto di tutela, spicca tra i
pochi oggetti la cui disciplina è caratterizzata da ripetuti e diversif‌icati riferimenti nella
Costituzione. Questa attività umana è (giustamente) considerata tanto fondamentale
da essere stata presa in considerazione da ben tre dei cinque basilari principi fondamen-
tali che aprono la Carta repubblicana del 1947, per non dire del Titolo III della Parte
I, di cui essa costituisce -a ben vedere- il fulcro. Sennonché la profusione dei principi
di riferimento non ha facilitato la ricostruzione di un quadro esegetico condiviso, visto
che essa ha consentito una pluralità di interpretazioni diverse, proporzionate alla quan-
tità delle possibilità di variare i signif‌icati o i rapporti di prevalenza tra le diverse dispo-
sizioni alla luce delle molteplici combinazioni che possono essere prese in considerazio-
ne ai f‌ini dell’esegesi sistematica. Tanto che un’interpretazione unif‌icatrice può essere
tentata solo avendo a riferimento il complessivo risultato della loro attuazione più che
alle reali intenzioni dei Costituenti, come forse fa Ghera, quando osserva che, «In def‌i-
nitiva, tutte queste norme sono riconducibili ad una medesima matrice unitaria: la rilevan-
za riconosciuta dal legislatore costituzionale alla posizione soggettiva di sottoprotezione so-
ciale del lavoratore come cittadino e, prima ancora, come persona implicata nel rapporto di
lavoro dipendente».
Non poteva, d’altronde, avvenire diversamente, visto che già nella prima disposizio-
ne -quella cioè di apertura dell’intera Costituzione, che ha per oggetto la def‌inizione
della forma stessa del nostro ordinamento statale- il signif‌icato del termine lavoro ha
posto, riguardo alla individuazione del contenuto ef‌fettivo da assegnargli, notevoli pro-
blemi interpretativi. Problemi non tanto dovuti alla scarsa chiarezza del testo o alla dif-
f‌icoltà di interpretare i lavori dell’Assemblea costituente, quanto alla molteplicità dei tipi
di lavoro cui la norma in questione può fare implicitamente riferimento e, in speciale
modo, delle posizioni politiche che sottendono tali diversi signif‌icati. Basti considerare
come la più semplice delle valutazioni, quella, cioè, secondo la quale, nell’individuare
nel lavoro il fondamento della Repubblica (o della democrazia?), l’art. 1 consisterebbe
indubbiamente in una disposizione programma o f‌inalistica più che una disposizione di
struttura, comporta la possibilità di un primo e fondamentale contrasto interpretativo.
Ed, in ef‌fetti, il nodo interpretativo connesso alla decisione dei Costituenti, di inse-
rire il lavoro sin nella disposizione introduttiva e asseverativa dell’essenza democratica
della Repubblica, è stato variamente risolto, a seconda che in quella scelta si sia creduto
di vedere la volontà di collocare in posizione di assoluto rilievo un vero e proprio princi-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT