Il lavoro a tempo parziale nella legge n. 247 del 2007

AutoreVito Leccese
Pagine583-596
Vito Leccese
Il lavoro a tempo parziale nella legge n. 247 del 2007*
S: 1. Le modif‌iche in materia di part-time ipotizzate dai sottoscrittori del Protocollo del luglio
2007 e la loro attuazione nella legge n. 247: considerazioni generali. - 2. La disciplina delle clausole
elastiche e f‌lessibili nel d.lgs. n. 61 del 2000 e nel d.lgs. n. 276 del 2003 2.1. … e dopo la l. n. 247
del 2007. - 3. Il diritto di precedenza per il “ritorno” a tempo pieno. - 4. Le ipotesi in cui è garantito
un diritto potestativo ovvero la priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parziale.
1. Nel più ampio contesto del Protocollo su Previdenza, lavoro e competitività per
l’equità e la crescita sostenibili, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 23.7.2007,
era stato tra l’altro delineato un intervento legislativo di riforma delle previsioni in ma-
teria di lavoro a tempo parziale, con il dichiarato intento di «porre f‌ine alle problemati-
che tecnico-giuridiche (sic!) connesse ad un testo legislativo a doppia versione per il la-
voro pubblico e per quello privato»; situazione, questa, che si era venuta a creare, come
noto, a seguito delle modif‌iche introdotte dal d.lgs. n. 276 del 2003 nel corpo del d.lgs.
n. 61 del 2000, le quali erano però limitate al solo lavoro privato1.
Dal testo del Protocollo, peraltro, non era af‌fatto arguibile in che direzione l’omo-
geneizzazione dovesse avvenire, anche perché le indicazioni integrative dalle quali desu-
mere le linee di politica legislativa su cui fondare l’opera di riforma venivano, contrad-
dittoriamente, riferite solo al lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro privato.
Le parti sottoscrittrici, infatti, sostenevano che, in particolare per tale lavoro, occor-
resse: garantire il diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno (per
l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni equivalenti) per coloro che avessero
trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale; attribuire «ai con-
tratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi la facoltà di
introdurre clausole elastiche e f‌lessibili e di disporre la relativa disciplina»; sancire «co-
munque la necessità dell’accordo individuale» del lavoratore o lavoratrice, ma solo qua-
lora essi avessero «concluso contratti a tempo parziale motivati da comprovati compiti
di cura». Ancora, sempre con riferimento al lavoro privato, si prevedeva l’aumento dei
contributi per i contratti a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimana-
li (in modo da promuovere, soprattutto nei servizi, «la dif‌fusione di contratti di lavoro
più consistenti»), nonché l’introduzione, nell’ambito del complessivo riordino della ma-
teria, di incentivi per contratti part-time “lunghi” ed agevolazioni alla trasformazione,
anche temporanea e reversibile, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale
per comprovati compiti di cura. Inoltre, nel Protocollo era stato formalizzato «l’orienta-
mento del Governo […] di procedere all’abrogazione delle norme previste dal d.lgs.
276/2003 concernenti il lavoro a chiamata» (o intermittente, secondo la def‌inizione del
* Il saggio riprende parte di quello pubblicato nel n. 3 del 2008 della rivista Lavoro e diritto.
1 Sulla questione v., anche per ulteriori rif‌f., Brollo 2004, 168 ss.; Delf‌ino 2006, 163 ss.; Putaturo Donati
2008, 71 s.

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