I contratti di lavoro dei dipendenti pubblici alla prova dei processi privatizzazione ed esternalizzazione

AutorePasquale Chieco
Pagine267-292
Pasquale Chieco
I contratti di lavoro dei dipendenti pubblici alla prova
dei processi di privatizzazione ed esternalizzazione
S: 1. Premessa: l’alternativa tra Stato e mercato nello svolgimento di servizi e funzioni pubbliche.
- 2. Il quadro costituzionale e la normativa attuativa. - 3. Privatizzazioni, esternalizzazioni e regole di
governance dei contratti di lavoro. - 4.1. Gli ef‌fetti lavoristici dei processi di privatizzazione e di ester-
nalizzazione: dalla privatizzazione del rapporto di lavoro al privato datore di lavoro. - 4.2. Gli ef‌fetti
lavoristici dei processi di privatizzazione e di esternalizzazione: il passaggio dei lavoratori pubblici alle
dipendenze dei datori di lavoro privati. - 5.1. Conferimento/trasferimento di attività in ambito pub-
blico e diritti dei lavoratori: il dif‌f‌icile rapporto con la disciplina comunitaria. - 5.2. Successione negli
appalti ed ef‌fetti della nozione trasferimento di attività in ambito pubblico tra diritti dei lavoratori e
interessi pubblici. - 6. La prassi disapplicativa dell’art. 31 d.lgs. 165/2001
1. I processi di privatizzazione e di esternalizzazione di funzioni e di servizi pubbli-
ci sono una delle espressioni e, al contempo, delle ragioni del mutato equilibrio nei
rapporti tra Stato e società civile.
Certo, il fenomeno dell’esercizio privato di funzioni pubbliche non era sconosciuto
alla dottrina pubblicista del novecento che lo aveva delineato e analizzato con riferimen-
to a f‌igure come gli ausiliari dello Stato o a istituti come il c.d. munus. E tuttavia, si
trattava di f‌igure e istituti marginali entro un modello (tradizionale) di diritto ammini-
strativo fondato sulla netta separazione tra pubblico e privato o, per dirla con Massimo
Severo Giannini, tra autorità e libertà1.
Tutt’altro spessore assumono, invece, i processi di privatizzazione e di esternalizza-
zione le cui caratteristiche e dimensioni sono tali da contribuire non poco alla profonda
modif‌icazione dell’azione delle amministrazioni pubbliche.
All’occasionale e marginale coinvolgimento di privati nell’esercizio di funzioni pub-
bliche si sostituisce a partire dagli anni Novanta e sotto l’inf‌lusso del movimento cultu-
rale anglosassone del new public management, una strategia che punta al progressivo ri-
trarsi della P.A. dall’esercizio diretto di talune attività e servizi af‌f‌idati alle cure di aziende
specializzate e imprese2.
Privatizzazioni ed esternalizzazioni si collocano così nel quadro di un modello rego-
lativo che assegna un ruolo crescente ai privati nelle attività della pubblica amministra-
zione3 spesso associato alla progressiva emersione del criterio della “economicità” nella
1 Tuttavia, si è da tempo posto in risalto come nell’area della libertà, dell’autonomia privata, gli strumenti
privatistici consentono (quando non agevolavano) la costituzione di autorità private con attitudini e poteri
non meno invasivi di quelli delle amministrazioni pubbliche: basti ricordare, le rif‌lessioni di Lombardi
1970; Bianca 1977; Esposito 2003.
2 Gruening 1998; Lane 2000.
3 Cfr. Napolitano 2003. Si tratta di un fenomeno ulteriormente caratterizzato dal sempre maggiore utilizzo
di strumenti privatistici nei moduli organizzativi della pubblica amministrazione: cfr. Di Pace 2007.
268 Studi in onore di Edoardo Ghera
qualif‌icazione (e nella valutazione) dell’azione amministrativa4 e, in ogni caso, all’af‌fer-
mazione di una generale capacità di diritto privato delle pubbliche amministrazioni5.
Tuttavia, le privatizzazioni e, in termini ancor più diretti (v. infra), le esternalizza-
zioni vanno ben oltre i conf‌ini di un (mero) sistema partecipativo dei privati in quanto
implicano una scelta di alto valore strategico.
In proposito, si è opportunamente sottolineato che il passaggio di un’attività o di
un servizio dall’internalizzazione alla esternalizzazione (alias, dall’interno all’esterno
dell’organizzazione), esprime «una opzione a forte valenza simbolica talvolta addirittura
ideologica: quella tra Stato e mercato, tra pubblico e privato»6.
Se ciò è vero, non va peraltro dimenticato che la scelta a favore del mercato, oltre ad
essere espressione dei ricordati processi culturali, è altresì l’ef‌fetto del persistente blocco
di assunzioni imposto alle pubbliche amministrazioni che, in non pochi casi, sono state
costrette a ricorrere all’esterno perché impossibilitate a svolgere, per mancanza di perso-
nale, attività e servizi in precedenza internalizzati7.
Questo è stato un vero e proprio volano delle esternalizzazioni (oltre che delle varie
tipologie di contratti di lavoro f‌lessibile8) che ha aggiunto una ragione ulteriore e diversa
rispetto al miglioramento dei conti pubblici e dell’ef‌f‌icienza gestionale che ordinaria-
mente motivano e giustif‌icano le pubbliche amministrazioni a ricorrere a soluzioni ester-
ne alla propria organizzazione, a passare dal to make al to buy9.
Del resto, anche al netto del blocco del turnover, gli stessi ordinari obiettivi econo-
mico-gestionali – non di rado, espressamente dichiarati del legislatore (v. infra) – posti a
base di privatizzazioni ed esternalizzazioni vanno f‌iltrati alla luce degli interessi pubbli-
cistici che, in alcuni casi, “giustif‌icano” costi più alti o il mantenimento di organizzazio-
ni burocratiche più complesse e pesanti (di quelle esterne) a fronte della migliore tutela
di quegli interessi10.
Certo, non è qui oggetto di discussione quanto il parametro economico (che, come
vedremo, connota sul piano giuridico-formale tali opzioni) sia suf‌f‌iciente a sancire l’oppor-
tunità di scelte che non di rado incidono sui diritti di cittadinanza. Vale la pena solo osser-
4 Basta qui ricordare, oltre che l’art. 1, c. 1, della l. 7.8.1990, n. 241, sul procedimento amministrativo,
l’art. 1, c. 1, lett. b), del d.lgs. 30.3.2001, n. 165.
5 V. in particolare, l’art. 1, c. 1-bis, l. 7.8.1990, n. 241, ove si af‌ferma che la P.A. «nell’adozione degli atti di
natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente».
6 Così, Napoletano 2006, 26 ss.
7 Cfr., Mazzantini 2007, 121.
8 Il ricorso spropositato ai contratti f‌lessibili e alle collaborazioni coordinate e continuate è stato oggetto di
ripetuti tentativi di contenimento, per un verso mediante l’introduzione di limiti di spesa nella varie leggi f‌i-
nanziarie succedutesi a partire dal 2004, e, per altro verso, con l’espressa prescrizione di specif‌ici e stringenti
requisiti alla loro utilizzazione posti nell’art. 36 d.lgs. 165/2001 (v. infra), f‌ino ad arrivare alla stretta radicale
di recente operata con l’art. 3, c. 79, l. 24.12.2007, n. 244 (legge f‌inanziaria 2008), sulla quale torneremo.
9 Il blocco delle assunzioni ha, infatti, reso impossibile la scelta tra il to make e il to buy, impedendo in ra-
dice la valutazione delle convenienze nel confronto tra lo svolgimento all’interno piuttosto che all’esterno
delle attività da esternalizzare.
10 Una interessante analisi dei processi di esternalizzazione - condotta anche alla luce dei vantaggi/svantaggi
che comportano nonché dei costi che ne giustif‌icano ovvero ne sconsigliano l’attivazione - è nella indagine
svolta dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione pubblica, edita a cura di D’Autilia, Ra-
marro 2005, 21 ss. Sul punto, v. altresì le ulteriori considerazioni di Verbaro 2005, 361 ss.

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