Lavoro e appalto: le recenti innovazioni normative

AutoreCarlo Cester
Pagine241-251
Carlo Cester
Lavoro e appalto: le recenti innovazioni normative*
S: 1. Lavoro e appalto: lo stato dell’arte. - 2. La cosiddetta legge Bersani e la responsabilità per gli
obblighi tributari e contributivi. - 3. Le modif‌iche in materia di sicurezza sul lavoro e la nuova respon-
sabilità solidale per infortuni e malattie professionali. - 4. Le modif‌iche al 2°comma dell’art. 29 del
d.lgs. n. 276/2003. - 5. Conclusioni.
1. La relazione fra il contratto (commerciale) di appalto e il contratto di lavoro, che
rispetto al primo si pone sovente come strumento attuativo di particolare rilevanza, è da
sempre una relazione “pericolosa”. Se, infatti, oggetto dell’appalto è, ai sensi dell’art.
1655 c.c., il compimento, da parte dell’appaltatore, di un’opera o di un servizio con
organizzazione dei mezzi e con gestione a rischio dello stesso, un tale schema si presta,
in molte situazioni pratiche, ad assicurare all’imprenditore committente la concreta di-
sponibilità di forza lavoro senza quella corrispondente assunzione di responsabilità che
deriverebbe, altrimenti, dalla titolarità dei rapporti di lavoro stessi. Nell’appalto, insom-
ma, possono annidarsi e prosperare meccanismi di tipo interpositorio: non a caso l’or-
mai abrogata legge n. 1369/1960 faceva espresso riferimento, per def‌inire la fattispecie
illecita, appunto all’appalto. Certo, il riferimento era all’appalto di «mere prestazioni di
lavoro», che appalto non è (tanto che la dottrina, per chiarire l’oggetto del divieto, aveva
coniato la signif‌icativa espressione di “pseudoappalto”), ma il segnale semantico era chia-
ro e valeva a mettere in guardia l’interprete, sollecitandolo a verif‌icare f‌ino in fondo la
distanza fra lo strumento lecito e quello interpositorio.
Peraltro, la “pericolosità” dell’appalto si riteneva estesa anche agli appalti leciti, sia
pure limitatamente a quelli «all’interno delle aziende», sulla base di un principio di in-
varianza di oneri economici e in funzione di freno al decentramento come mero stru-
mento per il risparmio di costi; si è così introdotta, quale garanzia, la incisiva regola
della parità di trattamento fra dipendenti dell’appaltatore e dipendenti dell’appaltante,
“coperta” dalla responsabilità solidale di quest’ultimo nei confronti dei lavoratori. Né
l’ambigua nozione di “interno delle aziende” ha impedito il dif‌fondersi di tale regola,
stante l’interpretazione estensiva costantemente seguita dalla giurisprudenza, che l’ha
letta, come ben noto, non già in senso topograf‌ico, ma in senso per così dire organizza-
tivo, alla stregua di inerenza al ciclo produttivo.
Le nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, con la frammentazione
dei processi produttivi che ne hanno fornito la base e al tempo stesso guidato l’esito,
hanno, secondo una certa visione delle cose, sensibilmente accentuato quella pericolosi-
tà. Al contempo, però, il ritrovato spessore della libertà d’impresa, legato ad una visione
per molti aspetti contrapposta, ha suggerito la ricerca di un diverso equilibrio fra esigen-
ze organizzative ed esigenze di tutela del lavoratore, da un lato attraverso la sperimenta-
zione di forme organizzative diversif‌icate, dall’altro lato attraverso il contenimento tout
* Relazione tenuta al Convegno «La legge f‌inanziaria 2007 nel diritto del lavoro», Parma, 18.4.2007.

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