Le autorità amministrative indipendenti

AutoreSergio Lariccia
Pagine567-581
Sergio Lariccia
Le autorità amministrative indipendenti
S: 1. Premessa. - 2. Il campo di operatività delle autorità amministrative indipendenti. Le ragioni
della loro istituzione. I caratteri dell’indipendenza. La loro natura amministrativa. I dubbi di costitu-
zionalità. - 3. I meccanismi di nomina. La durata della carica. L’autonomia f‌inanziaria. - 4. Le funzio-
ni di garanzia. La funzione di amministrazione del contenzioso. Le peculiarità introdotte dalla disci-
plina in materia di protezione dei dati personali. La funzione regolativa. - 5. Le prospettive di riforma:
il disegno di legge n. 1366 comunicato alla presidenza del senato il 5.3.2007. - 6. Considerazioni
conclusive. Autorità amministrative indipendenti e riforma dell’amministrazione.
1. Sono denominate “autorità amministrative indipendenti” gli organismi ai quali
le disposizioni normative attribuiscono anche “poteri autoritativi”, cioè potestà con for-
za esecutiva, e che curano interessi specif‌ici, pur non rientrando formalmente fra gli enti
ministeriali o di stretta derivazione dei ministeri.
Queste autorità rappresentano una eccezione rispetto al quadro generale di organiz-
zazione dei poteri amministrativi che, da più di un secolo, caratterizza il nostro ordina-
mento. Infatti, il potere pubblico per un lunghissimo periodo è stato concepito come
potere dello “stato persona”, il quale lo esercita attraverso l’attività dei suoi organi, che
in Italia sono rappresentati in linea di massima dai ministeri e dagli enti pubblici a con-
trollo ministeriale. Come è noto, il nostro sistema prevede che i ministri siano sottoposti
alla responsabilità politica attraverso la f‌iducia parlamentare, in coerenza con il principio
vigente nelle società democratiche, che stabilisce che chi esercita un potere debba neces-
sariamente avere la legittimazione per il suo esercizio. La peculiarità delle autorità am-
ministrative indipendenti è proprio quella di non avere riferimenti certi e immediati
circa la responsabilità politica.
Prima di analizzare le questioni che sollevano le previsioni normative riguardanti
tali autorità, è importante precisare che l’avvento di tali organismi è da far risalire agli
anni settanta dello scorso secolo, e più precisamente alla l. 7.6.1974, n. 216, che ha
convertito in legge il d.l. 8.4.1974, n. 95, istituendo la commissione nazionale per le
società e la borsa con il compito di disciplinare il mercato mobiliare. Tuttavia questa
considerazione può ritenersi esatta solo se si intende quale fase d’avvio dell’istituzione
delle autorità amministrative indipendenti il momento in cui il legislatore assume con
coscienza il riferimento a questi organismi; se l’analisi si fonda invece sugli aspetti so-
stanziali, si deve concludere che già prima della l. n. 216 del 1974 erano rinvenibili au-
torità speciali: questo è il caso della Banca d’Italia nel settore creditizio1.
Occorre precisare che l’introduzione di questi organismi nell’ordinamento italiano
presenta anche un carattere di emulazione di esperienze straniere, giacché sono stati gli
1 Si tenga presente che, molti decenni fa, Massimo Severo Giannini (1993) aveva già rilevato la posizione
speciale della Banca d’Italia e dell’ordinamento creditizio, precisando il carattere e le singolarità di un setto-
re al quale aveva assegnato il nome di «ordinamento sezionale».

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