La reintegrazione nel posto di lavoro: ideologie e tecniche della stabilità

AutoreOronzo Mazzotta
Pagine683-691
Oronzo Mazzotta
La reintegrazione nel posto di lavoro:
ideologie e tecniche della stabilità
S: 1. Da dove veniamo. - 2. Il terribile diritto: reintegrazione e stabilità nella dimensione endocon-
trattuale. - 3. Reintegrazione e stabilità nella dimensione esocontrattuale.
1. I quasi quarant’anni trascorsi dall’entrata in vigore dell’art. 18 dello statuto dei
lavoratori sollecitano una rif‌lessione sul ruolo della stabilità nel sistema del diritto del
lavoro f‌ino a proporne un bilancio – lo scopo è trasparente – a fronte delle dif‌fuse solle-
citazioni dirette a rimuoverla.
Ogni bilancio degno di questo nome deve però ef‌fettuarsi non su dati immaginari
(secondo gli stilemi della f‌inanza creativa), ma iscrivendo correttamente le partite del
dare e dell’avere.
Il che signif‌ica che ci dovremo interrogare non tanto sulla compatibilità astratta con
l’assetto economico contemporaneo dei sistemi in cui è garantita la stabilità del posto di
lavoro, quanto sulla compatibilità specif‌icamente derivante dalla “via italiana alla stabi-
lità”. E dunque dovremo verif‌icare sul campo, sia pure per sommi capi, quali ne siano i
caratteri strutturali.
Per incamminarci su questo sentiero muoviamo – per comodità espositiva – da una
ben nota def‌inizione di stabilità, contenuta in una storica sentenza delle Sezioni Unite
della Cassazione, resa all’esito della discussione sulla decorrenza della prescrizione nel
rapporto di lavoro (uno dei tanti epifenomeni che si radicano sul presupposto della sta-
bilità del rapporto). Per la Corte è «stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal
carattere pubblico o privato del datore di lavoro, subordini la legittimità e l’ef‌f‌icacia
della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano
processuale, af‌f‌idi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere
gli ef‌fetti del licenziamento illegittimo»1.
Come si vede la def‌inizione introietta i due prof‌ili rilevanti della questione: a) il con-
trollo sulle giustif‌icazioni del licenziamento; b) le strumentazioni sostanziali e processuali
che, in caso di declaratoria di illegittimità dell’atto, garantiscano la ricostituzione (non di
un nuovo rapporto di lavoro), ma di quel rapporto di lavoro illegittimamente risolto.
Vedremo come ambedue gli elementi della def‌inizione acquisiscono rilievo centrale
al f‌ine di cogliere il proprium della stabilità e soprattutto di svilupparne integralmente il
signif‌icato e l’incidenza sul sistema giuslavoristico.
Per il momento ricordiamo che il descritto assetto legislativo è il risultato di una
stratif‌icazione storica che viene da lontano e che ha alle spalle quasi un secolo e mezzo
di elaborazioni giuridiche: esso si pone sul crinale di una nutrita serie di scelte di valore,
collocate ad ogni bivio della discussione.
1 Cass. S.U., 12.4.1976, n. 1268, FI, 1976, I, c. 915.

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