La tutela dell'ambiente attraverso l'informazione

AutoreAnnamaria Bonomo
Pagine37-54
ANNAMARIA BONOMO
LA TUTELA DELL’AMBIENTE
ATTRAVERSO L’INFORMAZIONE
S: 1. Informazione e tutela dell’ambiente. – 2. Informazione ambientale
su richiesta individuale. – 3. Informazione ambientale come obbligo di divulga-
zione delle autorità pubbliche. – 4. Informazione ambientale e principio demo-
cratico. – 4.1. Giurisprudenza amministrativa e controllo democratico.
1. Lo studio degli strumenti acquisitivi di conoscenza vantati dal cittadino
nei confronti della pubblica amministrazione quando applicato alla materia
ambientale assume una portata ed un significato del tutto peculiari. Per nes-
sun altro bene o valore, come per l’ambiente, emerge con chiarezza la stretta
interdipendenza tra le esigenze dell’informazione e le esigenze di effettività
della tutela: la previa acquisizione e la circolazione adeguata delle informa-
zioni e delle conoscenze, anche tecniche, costituisce, infatti, una condizione
indispensabile per una corretta consapevolezza dei problemi ambientali e
delle modalità di tutela1, nonché per l’esercizio da parte della collettività di
quel controllo diffuso sull’attività dei pubblici poteri che costituisce l’ambi-
zioso obiettivo di tutte le moderne democrazie.
La peculiarità della disciplina in esame emerge chiaramente dall’analisi
del dato normativo relativo ai due strumenti di informazione amministrativa
a disposizione dei cittadini in materia ambientale: quello del diritto di acces-
so caratterizzato dall’attivazione del cittadino nei confronti di autorità pub-
bliche e quello che impone invece all’amministrazione la divulgazione dei
dati pubblici in suo possesso.
1 Sul tema dei rapporti tra libertà di informazione e tutela dell’ambiente S. L, Diritto di
accesso all’informazione del cittadino e doveri della Pubblica Amministrazione nella legge istitu-
tiva del Ministero dell’ambiente (art. 14 l. 14 luglio 1986, n. 349), in Scritti in onore di M.S. Gian-
nini, Milano, 1988, 269 ss.; S. G, Considerazioni introduttive su libertà di informazione e tu-
tela dell’ambiente, in Nuove dimensioni nei diritti di libertà, in Studi in onore di Paolo Barile,
Padova, 1990, 307 ss.; B. D G, L’informazione a servizio dell’ambiente, in M. A
[cur.], Informazione potere libertà, Torino, 2005, 189.
38 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II
Quanto al profilo della diffusione passiva dell’informazione da parte del-
le autorità pubbliche, l’istituto giuridico dell’accesso alle informazioni rela-
tive all’ambiente rappresenta infatti una fattispecie speciale rispetto all’ac-
cesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del
19902. Tale “specialità”, supportata da un consolidato orientamento giuri-
sprudenziale3, emerge soprattutto con riferimento a due aspetti: in primo luo-
go, per quanto concerne l’estensione del novero dei soggetti legittimati, in
quanto le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza che
sia necessario dimostrare la presenza di un interesse particolare e qualifica-
to4, e poi per il contenuto delle conoscenze accessibili che non incontra limi-
ti né nell’individuazione specifica degli atti, né nella disponibilità di essi da
parte dell’amministrazione.
Per quanto concerne il secondo profilo, cioè gli obblighi di divulgazione
delle informazioni ambientali posti a carico delle amministrazioni o dei pri-
vati, la legislazione non solo ha origini molto più risalenti rispetto altri setto-
ri, ma è molto più rigorosa arrivando perfino a configurare ipotesi di respon-
sabilità a carico delle amministrazioni inadempienti5.
2 Cfr. sul punto le osservazioni di A. S, Profili giuridici dell’informazione ambientale e terri-
toriale, in Dir. amm., 2009, 131, 199, secondo la quale l’autonomia dell’ipotesi dell’accesso am-
bientale rispetto alla disciplina generale trova conferma nel diverso fondamento costituzionale dei
due istituti: «Se il diritto di accesso ai documenti amministrativi è infatti diretta emanazione dei
principi di cui all’art. 97 Cost., il diritto all’informazione ambientale sembra trovare invece il suo
fondamento nelle norme che accordano rilievo costituzionale alla tutela ambientale, e quindi negli
artt. 9 e 32 Cost., e si fonda sui principi comunitari propri della tutela ambientale quali quelli di
precauzione e dell’azione preventiva».
3 Si veda ad esempio Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2003, n. 816; TAR Veneto, Sez. III, 7 feb-
braio 2007, n. 294, in Riv. giur. amb., 2007, 590, con nota di S. D, Diritto all’informazione
ambientale, un importante strumento per la difesa dell’ambiente; TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, 27
aprile 2005, n. 652, in Riv. giur. amb., 2005, 1052, con nota di V. V, Il diritto di accesso agli
atti in materia ambientale alla luce del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195; TAR Sicilia – Palermo, Sez.
I, 12 marzo 2003, n. 348. La distinzione dell’accesso alle informazioni ambientali emerge con
chiarezza dalle parole del TAR Campania – Salerno, sez. I, 7 dicembre 2004, n. 2912, in Foro amm.
– TAR, 2004, 3817 che così ricostruisce: «Il punto di partenza del diritto di accesso all’informazio-
ne in materia ambientale è rappresentato dall’art. 14, comma 3, l. 8 luglio 1986 n. 349 (istitutiva del
Ministero dell’ambiente); successivamente il legislatore ha riconosciuto il diritto di accesso agli atti
delle amministrazioni comunali e provinciali in funzione di controllo democratico (artt. 7 ss. l. 8
giugno 1990 n. 142), ed ha introdotto, infine, quale istituto di carattere generale, il diritto di accesso
alla documentazione nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche (artt. 22 ss. l. 7 agosto 1990
n. 241), al fine, peraltro, di rendere concreto il diritto di partecipazione procedimentale previsto
dalla stessa legge; tali forme generali di accesso, tuttavia, non si sono sovrapposte alla disciplina
dettata dalla l. n. 349 del 1986 in tema di informazione ambientale, successivamente consacrata nel
d.lgs. 25 febbraio 1997 n. 39, il quale ha dato attuazione ai principi dettati dalla direttiva n. 90/313/
Cee, riconoscendo, all’art. 3, il diritto all’informazione ambientale come diritto della persona, sen-
za alcun collegamento ad un interesse particolare che il soggetto richiedente debba dimostrare».
4 Sulla specialità del diritto di accesso agli atti in materia ambientale rispetto a quello generale
contenuto nella legge sul procedimento amministrativo si veda B. D, Il diritto di accesso alle
informazioni ambientali secondo il D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39. Confronto con la legge 7 agosto
1990, n. 241, in Cons. St., 1999, II, 135 ss.; F. C, R. G, e M.T. S,
L’accesso ai documenti amministrativi, Milano, 2007, 57 ss.
5 Cfr. infra par.3.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT