IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, legge comunitaria 1991, l'articolo 6 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, l'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/313/CEE;
Vista la direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, ed, in particolare, l'articolo 14 che prevede la divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto
Le disposizioni del presente decreto hanno lo scopo di assicurare a chiunque la liberta' di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorita' pubbliche, nonche' la diffusione delle medesime, definendo i termini e le condizioni fondamentali in base ai quali tali informazioni devono essere rese disponibili.