DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 39 - Attuazione direttiva 90/313/CEE concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente

Coming into Force21 Marzo 1997
End of Effective Date07 Ottobre 2005
Enactment Date24 Febbraio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/03/06/097G0070/CONSOLIDATED/20050923
Published date06 Marzo 1997
Official Gazette PublicationGU n.54 del 06-03-1997 - Suppl. Ordinario n. 48
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, legge comunitaria 1991, l'articolo 6 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, l'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/313/CEE;

Vista la direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, ed, in particolare, l'articolo 14 che prevede la divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto

  1. Le disposizioni del presente decreto hanno lo scopo di assicurare a chiunque la liberta' di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorita' pubbliche, nonche' la diffusione delle medesime, definendo i termini e le condizioni fondamentali in base ai quali tali informazioni devono essere rese disponibili.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 195

Art 2.

(Definizioni) 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) "informazioni relative all'ambiente", qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, dalla flora, del territorio e degli spazi naturali, nonche' le attivita', comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attivita' o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente; b) "autorita' pubbliche"', tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che esercitano competenze giurisdizionali o legislative.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 195

Art 3.

(Ambito di applicazione) 1. Le autorita' pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N....

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT