La tutela penale del sentimento religioso. Evoluzioni e contraddizioni nel sistema italiano

AutoreRaffaella Losurdo
Pagine259-278
RAFFAELLA LOSURDO
LA TUTELA PENALE
DEL SENTIMENTO RELIGIOSO.
EVOLUZIONI E CONTRADDIZIONI
NEL SISTEMA ITALIANO
S: 1. Introduzione. – 2. I reati contro il sentimento religioso. – 3. La tutela
del sentimento religioso. – 4. Il sistema della tutela penale alla luce degli ultimi
interventi della Corte costituzionale. – 5. Criteri giuridici di tutela del sentimen-
to religioso nell’esperienza straniera (Stati Uniti e Paesi dell’est Europa).
1. Si è conclusa, con un provvedimento a svolgere un servizio di volonta-
riato obbligatorio, la vicenda relativa ai fatti del 29 settembre 2006 che ha
visto coinvolto un gruppo di studenti di un istituto per geometri di Rovigo.
Questi durante un cambio d’ora si scagliarono contro il crocifisso presente
nei locali della loro classe. Un gioco che fu peraltro ripreso con i videofonini
e conservato con cura nei computers dei protagonisti. I filmati furono scoper-
ti parecchi mesi dopo dai carabinieri durante un’indagine relativa ad altri atti
di bullismo verificatisi nella stessa scuola.
La pena comminata al bullo del crocifisso, denunciato per danneggiamen-
to e offesa alla religione di Stato, è stata quella di una sospensione dalle le-
zioni per quindici giorni, commutati in un impegno sociale: un periodo di
volontariato presso enti accreditati. Il massimo della pena prevista dallo Sta-
tuto degli studenti1.
1 Cfr. d.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria, in G.U. n. 293 del 18.12.2007. Tale Regolamento, all’art 4, comma 9°, statuisce che “le
sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per
un periodo superiore a 15 giorni, devono essere adottate dal Consiglio d’istituto, solo in presenza di
due condizioni, entrambe necessarie”: devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e
il rispetto della persona umana (ad esempio violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di
natura sessuale, ecc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità
delle persone (ad es. incendio o allagamento); il fatto commesso deve essere di tale gravità da ri-
chiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4
dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovve-
ro al permanere della situazione di pericolo”.
260 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II
La fattispecie in questione offre spunto per una riflessione sulla tutela
penale in materia religiosa e sull’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale
avvenuta, dagli anni ’30 ad oggi, in tale contesto.
2. Il codice Rocco classificava i reati in materia di religione come reati
contro il sentimento religioso e disciplinava gli stessi agli artt. 402-406 del
Codice penale, inseriti originariamente nel capo I “Dei delitti contro la reli-
gione dello Stato e i culti ammessi” del titolo IV “Dei delitti contro il senti-
mento religioso e la pietà dei defunti” del libro II del Codice.
La tutela penale (la cui ratio è perfettamente illustrata nei Lavori prepara-
tori al Codice), dunque, veniva concepita come protezione del sentimento
religioso tralasciando, come succedeva in precedenza, il riferimento alla li-
bertà religiosa e alla tutela generica dei culti. Il sentimento religioso inteso
come fattore morale relativo all’individuo e alla collettività è, conseguente-
mente, tutelato non solo nelle sue manifestazioni esteriori, ma anche in ciò
che è l’origine, il fondamento della fede, ossia nella religione in sé per sé2.
Da ciò poteva discendere la conseguenza per la quale il legislatore intendesse
tutelare la religione cattolica proprio perché la stessa era stata elevata a “re-
ligione dello Stato”.
Il bene religione assumeva il significato politico ed istituzionale di reli-
gione dello Stato e, quindi, l’interesse alla protezione era un interesse pubbli-
co, nel senso di interesse proprio dello Stato-persona. I principi propri del
cattolicesimo, a seguito della Dichiarazione di cui all’art. 1 del Trattato La-
teranense, andavano ad integrarsi con quelli del regime fascista, cosicché la
protezione accordata ai primi diventava efficace anche per i secondi.
Considerato lo stretto legame che esisteva tra il contenuto del bene giuri-
dico tutelato nel dettato codiciale e l’art. 1 del Trattato, la dottrina aveva
formulato tre distinte ipotesi di analisi: quella che attribuiva natura esclusiva-
mente “dichiarativa” all’art. 1 del Trattato; quella che attribuiva allo stesso
articolo natura “costitutiva” e, infine, quella che sosteneva l’assoluta natura
“autonoma” del medesimo rispetto alle norme penali, secondo il quale l’idea
di religione di Stato tutelata nel Codice prescindeva da quella contenuta nel-
la norma pattizia3.
La norma che apriva il sistema era l’art. 402, che prevedeva che «chiun-
que pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusio-
ne fino ad un anno». In tale contesto, nel quale oggetto della tutela non era
2 Cfr. M D G  G   C, Relazione a S.M. il Re del Ministro
Guardasigilli nell’udienza del 30 giugno 1889 per l’approvazione del testo definitivo del Codice
penale, Roma, 1889, 187 ss., ove il Guardasigilli illustrava le ragioni per le quali intendeva tutelare
la religione in sé, posta in relazione alla concezione della religione cattolica come religione ufficia-
le dello Stato, come previsto dall’art. 1 dello Statuto fondamentale del Regno e dall’art. 1 del Trat-
tato del Laterano.
3 Cfr. N. M, “Sentimento religioso” e bene giuridico. Tra giurisprudenza costituziona-
le e novella legislativa, Milano, 2006, 52 s.

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