Osservazioni sulla nuova disciplina della recidiva in base alla legge 251/2005

AutoreGianfranco Chiarelli
Pagine109-118
GIANFRANCO CHIARELLI
OSSERVAZIONI SULLA NUOVA DISCIPLINA
DELLA RECIDIVA
IN BASE ALLA LEGGE 251/2005
S: 1. Premessa. – 2. Le innovazioni apportate dalla legge 5 dicembre
2005, n. 251 e le diverse forme di recidiva in essa prospettate. – 3. La disciplina
della recidiva nella riforma della commissione Pisapia e la necessità di ridurre
l’eccessivo potere discrezionale del giudice. – 4. I dubbi sulla legittimità costi-
tuzionale della recidiva secondo la l. 251/05 e la necessità di considerare la
colpevolezza del reo in relazione al fatto. – 5. Il problema dell’esercizio del po-
tere discrezionale del giudice per una recidiva ancorata al principio di colpevo-
lezza del reo. – 6. Le nostre considerazioni conclusive per una applicazione
della recidiva commisurata al disvalore del fatto e della colpevolezza del reo.
1. Le innovazioni introdotte dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, costitui-
scono ancora oggi l’oggetto di un aperto confronto sia in dottrina che in
giurisprudenza.
È noto che le modifiche introdotte dalla legge in discussione, hanno inte-
ressato il disposto dell’art. 62 bis c.p., in tema di circostanze attenuanti gene-
riche e l’art. 69 c.p., per il caso di concorso eterogeneo di circostanze del
reato.
Nell’ottica di un drastico inasprimento del trattamento sanzionatorio ap-
plicabile ai casi di recidiva, sono stati prospettati dubbi sulla illegittimità
costituzionale in relazione all’art. 27, comma 3 Cost., a norma del quale “le
pene devono tendere alla rieducazione del reo”.
Con riferimento alla disciplina delle c.d. circostanze attenuanti generiche,
il dato di novità è legato a quanto previsto dall’art. 1 della legge 251/05, con
il quale si è andato a modificare l’originario contenuto dell’art. 62 bis c.p.,
introducendovi al comma 2 una limitazione di quel potere discrezionale in
base al quale il giudice è chiamato a verificare se, “indipendentemente dalle
circostanze prevedute nell’art. 62” siano ravvisabili altre circostanze che po-
tranno essere prese in considerazione qualora il giudice “le ritenga tali da
giustificare una diminuzione della pena”.

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