Norme al di fuori del linguaggio

AutoreCristina Romanò
Pagine463-467
CRISTINA ROMANÒ
NORME AL DI FUORI DEL LINGUAGGIO
S: 1. La locuzione ‘diritto muto’. – 2. I crittotipi. – 3. Le regole nascoste.
– 4. Al di fuori del linguaggio.
1. La locuzione ‘diritto muto’ si deve al civilista e comparatista Rodolfo
Sacco1. Egli ha evidenziato l’esistenza di fenomeni giuridici al di fuori del
linguaggio. Sono fenomeni di diritto muto: atti, categorie e norme (regole e
principî) giuridici latenti. Anche se non appaiono espressamente nei codici,
essi partecipano a pieno titolo del “diritto vivente”2.
1.1. Sono atti giuridici muti l’accettazione tacita di mandato, la costitu-
zione di società di fatto, l’accettazione tacita di proposta contrattuale attra-
verso l’esecuzione della prestazione3.
1.2. Una categoria giuridica muta è strettamente collegata al concetto di
“proprietà”. La proprietà si dissocia al momento del trasferimento ed in altre
occasioni, tuttavia, essa, nei confronti dei terzi, rimane legata allo schema
legale tipico consacrato in Francia nell’art. 544 code civil, e in Italia nell’art.
832 del codice civile4. Nasce probabilmente da ciò che è implicito in queste
due norme una certa diffidenza nei confronti della costituzione fiduciaria di
patrimoni separati (trusts).
1 Cfr. R. S, Diritto muto, in Riv. dir. civ., 1993, I, 697 ss.; I., Mute Law, in The American
Journal of Comparative Law, 1995, 45, 455 ss.
2 Il concetto di “diritto vivente” è stato recentemente rivisitato da Eligio Resta, che vi include
anche i “dati normativi impliciti”: E. R, Diritto vivente, Roma-Bari, 2008.
3 Cfr. R. S, Antropologia giuridica, Bologna, 2007, 207.
4 A. G, Segregazione e unità del patrimonio, in Trusts e att. fid., 2000, I, 155 ss.

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