Il procedimento camerale in Cassazione

AutoreFranco Cipriani
Pagine133-150
FRANCO CIPRIANI
IL PROCEDIMENTO CAMERALE
IN CASSAZIONE*
S: 1. Premessa. – 2. Il principio della pubblicità dei giudizi. – 3. Il proce-
dimento in camera di consiglio. Generalità. – 4. Il procedimento camerale in
Cassazione secondo il codice del 1940. – 5. La mini-riforma del 1990 e la legge
Pinto del 2001. – 6. L’istituzione della “struttura unificata”. – 7. La riforma del
2006 e il favor per il procedimento camerale. – 8. La riforma del 2009 e la pre-
visione dell’“apposita sezione”. – 9. Le lacune della riforma. – 10. La relazione
scritta del relatore e il diritto delle parti alla difesa. – 11. Conclusioni.
1. La recente l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto importanti novità
nel processo civile, ha modificato anche il procedimento in camera di consi-
glio davanti alla Corte di cassazione, sul quale in precedenza il legislatore era
intervenuto sia con la riforma del 1990, sia con la c.d. legge Pinto del 2001 e
sia con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sempre al fine di favorirne ed esten-
derne l’applicazione, in un’ottica di deflazione del carico di lavoro della su-
prema Corte.
Come si ricorderà, la riforma del 2006 aveva notevolmente inciso sulla
disciplina dell’istituto, atteso che aveva modificato l’art. 375 c.p.c., che a
tutt’oggi si limita a prevedere le ipotesi di pronuncia camerale, e aveva intro-
dotto i nuovi artt. 380 bis e ter c.p.c., che tuttora dettano le disposizioni rela-
tive allo svolgimento del procedimento. Tale disciplina andava peraltro coor-
dinata con il decreto del Primo Presidente della Corte che l’anno prima aveva
istituito una «struttura unificata» per l’esame preliminare di tutti i ricorsi ci-
vili proposti davanti alla Corte di cassazione, sì da individuare quelli di age-
vole e immediata decisione e “dirottarli” in camera di consiglio, evitando
così l’udienza pubblica e tutto ciò ch’essa comporta.
Le novità introdotte nel 2005-2006 hanno sortito gli effetti deflativi spe-
rati, tanto che il Primo Presidente, nell’inaugurare l’anno giudiziario 2009,
* Questo saggio è dedicato con sentimenti di ammirazione e affettuosa amicizia a N P.
134 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II
ha potuto con non dissimulato compiacimento affermare che «per la prima
volta dopo molti, troppi anni […] è stato invertito il rapporto tra ricorsi per-
venuti e ricorsi decisi, portando in attivo la Cassazione anche nel settore
civile»1. Sulla scia di tali risultati, la riforma del 2009 ha ulteriormente
ampliato la portata del procedimento camerale in Cassazione, introducendo
il nuovo art. 360 bis c.p.c., che disciplina altre ipotesi di inammissibilità del
ricorso da pronunciare in camera di consiglio, modificando l’art. 376, 1°
comma, c.p.c., che prevede l’istituzione di una nuova sezione cui spetta esa-
minare preventivamente i ricorsi per verificare se sussistono i presupposti per
la pronuncia camerale, e apportando lievi ma significativi ritocchi anche agli
artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Si è venuto così a creare un procedimento sul quale il legislatore sembra
fare molto affidamento e che, nella misura in cui tende ad alleggerire il lavo-
ro della Corte di cassazione e nello stesso tempo ad accelerare la definizione
dei ricorsi, sembra essere destinato ad avere un’applicazione sempre più lar-
ga. È perciò doppiamente opportuno analizzarlo e studiarlo.
2. A tal fine può essere utile ricordare che il procedimento in camera di
consiglio, proprio perché si svolge senza udienza pubblica2, non può che
costituire un modo eccezionale di procedere, in quanto nel nostro ordina-
mento vige il principio generale della pubblicità dei giudizi, che come tutti
sanno risale alla Francia del XVIII secolo, quando si cominciò a considerare
la pubblicità dei giudizi come «la migliore garanzia contro la tirannide anni-
data nei tribunali»3. Infatti, in considerazione di ciò, Gabriel-Honoré Mira-
beau, nel suo celebre Essai sur le dispotisme, scrisse: «datemi il giudice che
volete, parziale, corrotto, anche mio nemico, purché non possa procedere ad
alcun atto fuori che dinanzi al pubblico»4.
Infatti, con la caduta dell’assolutismo si affermò il principio della pubbli-
cità delle udienze, che venne proclamato per la prima volta a livello generale
nell’art. 208 della Costituzione francese del 1795, e che, per effetto dell’in-
fluenza della legislazione francese su quelle dei vari Stati della penisola ita-
liana, fu sancito anche nello Statuto Albertino, che all’art. 72 previde che «le
udienze dei tribunali in materia civile e i dibattimenti in materia criminale
saranno pubblici conformemente alle leggi». Per conseguenza, nell’art. 52
1 Così il Primo Presidente V. C, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’an-
no 2008, Roma, 2009, 54, che ha altresì precisato che «nel 2008 sono state depositate 30.688 sen-
tenze civili (nel 1960 erano 2.697), che hanno definito 33.928 ricorsi contro i 30.406 ricorsi presen-
tati».
2 V. per tutti G.A. M, Camera di consiglio (diritto processuale civile), in Enc. dir., V,
Milano, 1959, 983.
3 Così G. C, La riforma del processo civile, in Saggi di diritto processuale civile, III,
[cur. P P], Milano, rist. 1993, 294.
4 Così G.H. M, Essai sur le dispotisme, 1775, citato da G. S, Istituzioni di pro-
cedura civile, I, Firenze, 1873, 11, su cui v. già il mio In memoria dell’udienza collegiale, in Foro
it., 1994, I, c. 1887 ss.

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