L'exception d'inconstitutionnalité: elementi di continuità nello sviluppo del controllo di costituzionalità in Francia

AutoreMarina Calamo Specchia
Pagine55-76
MARINA CALAMO SPECCHIA
LEXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITÉ:
ELEMENTI DI CONTINUITÀ
NELLO SVILUPPO DEL CONTROLLO
DI COSTITUZIONALITÀ IN FRANCIA*
S: 1. La dibattuta natura anfibia del Conseil constitutionnel. – 2. L’esten-
sione “oggettiva” del droit de saisine: la via giurisprudenziale. – 3. L’estensione
“oggettiva” del droit de saisine: la via politica. – 4. Il controverso rapporto tra
controllo di costituzionalità e controllo di convenzionalità. 5. L’art. 61-1 Cost.
nella legge costituzionale n. 2008-724 del 23 luglio 2008. – 6. L’art. 62 Cost.
nella legge costituzionale n. 2008-724 del 23 luglio 2008.
1. Diretto discendente del Comité constitutionnel della IV Repubblica1,
il Conseil constitutionnel del suo predecessore conserva la natura accentrata
e preventiva della principale delle sue competenze: il sindacato di costituzio-
nalità delle leggi.
Rispetto alla tradizione legicentrica di matrice rivoluzionaria del costitu-
zionalismo francese, indifferente se non proprio ostile al controllo di costitu-
* Il presente contributo riproduce la relazione presentata al seminario di ASTRID su “La riforma del
controllo di costituzionalità in Francia” tenutosi a Roma il 27 maggio 2009 (www.astridonline.it).
1 La Costituzione della IV Repubblica istituisce un Comité constitutionnel composto da dieci
membri elettivi, di cui sette designati dall’Assemblea nazionale e tre dal Consiglio della Repubbli-
ca, scelti secondo il principio della rappresentanza dei gruppi parlamentari al di fuori dei membri
delle due Camere, e tre membri di diritto (il Presidente della Repubblica e i Presidenti delle due
Assemblee). La funzione di tale organo è quella di invitare, su ricorso congiunto del Capo dello
Stato e del Presidente del Consiglio della Repubblica, il Parlamento a trovare un accordo su di un
testo di legge considerato contrario alla Costituzione: in caso di perdurante disaccordo tra le due
camere, il Comitato costituzionale, non potendo dichiarare incostituzionale il progetto di legge, si
limita a promuovere la procedura di revisione costituzionale (art. 90 Cost. 46). Benché la compe-
tenza del Comitato costituzionale sia stata limitata alle sole disposizioni concernenti l’organizza-
zione dei pubblici poteri e il suo ruolo alquanto ridotto (l’unica saisine al Comitato si ebbe il 16
giugno 1948 a proposito di una questione di procedura, regolata da un accordo tra le due camere),
l’istituzione del Comitato costituzionale della IV Repubblica ha di certo rappresentato il preceden-
te che ha giustificato la creazione del Conseil constitutionnel, superando i difetti procedurali che
avevano caratterizzato il vecchio istituto con la previsione di un organo imparziale incaricato di
controllare la corretta applicazione della Costituzione.
56 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II
zionalità delle leggi, il Conseil constitutionnel si presenta come un elemento
di rottura: alla logica di porre fine a quell’assolutismo parlamentare che si
era affermato nella vita politica e istituzionale francese a partire dalla III
Repubblica corrisponde l’istituzione di tale organo, che realizza anche l’in-
tento tuttavia smentito dalla prassi – di non istituire una vera e propria
giurisdizione costituzionale, tant’è vero che il controllo di costituzionalità
delle leggi non sarà riconosciuto in via generale dalla Costituzione del 1958
senza, peraltro, essere espressamente vietato (ciò che aprirà la via alla svolta
del 1971).
Il Conseil constitutionnel svolge un ruolo rilevantissimo nelle dinamiche
che caratterizzano il funzionamento della forma di governo della Francia
della V Repubblica, sia con riferimento al sistema semi-presidenziale nel suo
complesso, che risulta corretto dalla compresenza di un sistema di giustizia
costituzionale, sia con riferimento alla definizione delle relazioni tra gli or-
gani costituzionali, ossia a quei particolari aspetti della forma di governo che
costituiscono specifiche controversie portate alla cognizione del giudice co-
stituzionale.
La stessa natura giuridica del Consiglio costituzionale è stata a lungo di-
battuta in dottrina: la problematica è strettamente connessa, da un lato, alla
composizione dell’organo e, dall’altro, alle modalità di saisine.
La tesi della natura politica del Consiglio costituzionale è fondata su due
argomenti: essa è diretta conseguenza, per un verso, della composizione del
Conseil, formato, com’è noto, da nove membri scelti discrezionalmente dal-
le più alte istituzioni dello Stato, e rinnovati per un terzo ogni tre anni, tra
personalità non necessariamente esperte di diritto e per lo più uomini politi-
ci; e, per l’altro, del tipo di intervento che di fatto farebbe assumere al Con-
siglio una funzione partecipativa all’esercizio della funzione legislativa. Fino
alla riforma costituzionale del 2008, il controllo di costituzionalità alla fran-
cese è stato esclusivamente di tipo preventivo, esercitato in via d’azione: il
Conseil constitutionnel interviene sull’atto legislativo nel periodo che va dal-
la sua votazione alla promulgazione, ma solo qualora sia adito dal Presidente
della Repubblica, o da ciascuno dei Presidenti delle Assemblee parlamentari
o, ancora, a seguito della riforma costituzionale del 29 ottobre 1974, da ses-
santa deputati o da sessanta senatori.
La natura politica connessa al carattere preventivo e astratto del controllo
di costituzionalità “alla francese” si intreccia con la funzione normalmente
assegnata all’atto di promulgazione: se la promulgazione è l’atto che ratifica
la legge, la rende perfetta e chiude la procedura legislativa, l’intervento del
Conseil, che si colloca prima della promulgazione e la sospende, si situa
all’interno del procedimento legislativo e identifica nell’organo di controllo
un co-legislatore. Di tale avviso sembra essere lo stesso Consiglio costituzio-
nale che in una decisione del 1985 ha considerato che, nel caso in cui il
Presidente della Repubblica decida di sottoporre a nuova deliberazione par-
lamentare una legge già oggetto di censura da parte del Consiglio costituzio-
nale, «il ne s’agit pas du vote d’une loi nouvelle, mais de l’intervention, dans

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