Il principio del contraddittorio tra origini, fondamento costituzionale e attuazione

AutoreFrancesco Perchinunno
Pagine371-392
FRANCESCO PERCHINUNNO
IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO
TRA ORIGINI, FONDAMENTO
COSTITUZIONALE E ATTUAZIONE
S: 1. Premessa: brevi rilievi sulla genesi del principio del contraddittorio.
– 2. Il contributo incisivo della Consulta. – 3. La collocazione costituzionale: il
novellato art. 111 Cost. – 4. Contraddittorio e parità processuale delle parti. – 5.
Problemi applicativi e prospettive nel processo costituzionale.
1. Il contraddittorio è stato assunto nel mondo contemporaneo come ma-
nifestazione del principio di uguaglianza ed elemento costitutivo del diritto
alla difesa, valore universale, presente in tutte le costituzioni degli Stati de-
mocratici e nei Patti per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. L’essenza del
contraddittorio si identifica nel diritto delle parti ad interloquire sui temi og-
getto della decisione, nella possibilità di farsi udire dal giudice, personal-
mente o a mezzo del difensore, prima di qualsiasi decisione, anche non defi-
nitiva, sulle istanze proposte e, correlativamente, nell’esigenza che questa sia
emanata secondo prospettive esaminate e discusse dagli antagonisti. In defi-
nitiva, “contraddittorio” vuol dire far sì che le parti siano protagoniste del
processo, al fine di poter esercitare tutte le opportunità di persuasione del
giudice di cui siano capaci.
Il principio rappresenta l’esigenza che le attività delle parti si intersechino
di modo che ciascuna di esse offra alle altre (ed al giudice) i dati, le idee, le
ragioni che meglio rappresentano i propri interessi ed interloquisca sulle ra-
gioni delle altre. Non è garanzia di uguaglianza astratta e statica, realizzabile
con la formale attribuzione di pari possibilità, ma pretesa di attribuzione di
effettive chances di compartecipazione dinamica.
Nel diritto comune, la rielaborazione di un passo della Genesi aveva per-
messo di elevare il contraddittorio a simbolo dei diritti naturali1 e tale fon-
1 Il passo della Genesi è il 3.9: «quia citatio est inventa de iure naturali et est species defentionis
…nullo modo potest omitti etiam per principem». Sul punto N. P, Il principio del contraddit-
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damento in princìpi di ragione naturale permane nella letteratura europea
dell’800: lo si considerava immanente al processo stesso2. La dottrina forma-
tasi nel vigore del codice di procedura civile del 1865 riconosceva al princi-
pio del contraddittorio un fondamento logico, derivante dalla struttura tipica-
mente bilaterale del rapporto giuridico dedotto e un fondamento pratico,
poiché la presenza dei contraddittori si poneva quale condizione dell’utilità
della sentenza.
Tale valore assiologico del principio del contraddittorio era destinato a
vedere la fine con l’affermarsi dell’esprit positiviste, perché sostituito da
un’accezione più concreta. Continuò a parlarsi di “principio” ma non più nel
senso di un’entità preesistente alle norme processuali, ma come il risultato di
un procedimento di astrazione e generalizzazione delle singole norme parti-
colari e di altri elementi presenti nel sistema, divenendo, alla fine, categoria
secondaria senza più collegamento col fenomeno processuale3.
La diversa impostazione della tematica del contraddittorio permette di
collocare nella giusta luce l’opinione di autorevole dottrina degli anni ’30.
Carnelutti scriveva che “ il principio del contraddittorio è un mezzo e non il
fine, pertanto il suo difetto non può in ogni caso pregiudicare lo scopo del
processo: questo avviene quando vi sono ragioni per contraddire, ma quando
non ve ne sono è un ingombro; una decisione giusta può aversi anche senza
la cooperazione delle parti”4.
In Germania si giunse a proposte di abolizione del contraddittorio nel
processo civile, relegandolo ad elemento caratterizzante del procedimento
torio, in Riv. dir. proc., 1998, 673 ss.; con riferimenti al brocardo di Seneca: “Qui statuit aliquid,
parte inaudita altera, aequum licet statuerit haud aequus fuerit” (Medea).
2 Per tutti si può ricordare la relazione Pisanelli, del 1863, al progetto del codice di procedura
civile. Il progetto del codice fu compilato dal guardasigilli Giuseppe Pisanelli, che lo presentò al
Senato il 26 novembre 1863, accompagnato da una relazione; dopo la discussione all’interno della
Camera dei Deputati, il 2 aprile 1865 fu approvata la legge che autorizzava il governo a pubblicare
il codice di procedura civile, sulla base del progetto Pisanelli. Nella sua Relazione, il guardasigilli
scriveva che «gli elementi costitutivi di un buon sistema di procedura» andavano individuati nella
«sicurezza dei litiganti» e nella «semplicità e celerità nello svolgimento dell’azione giudiziaria» e
affermava però che il primo elemento doveva «prevalere di regola sugli altri due elementi». Il codi-
ce venne ripartito in tre settori: uno riguardante il processo di cognizione, all’interno del quale
trovavano la loro disciplina i mezzi di impugnazione, uno riguardante il processo di esecuzione
forzata e l’ultimo concernente i procedimenti speciali. Il processo di cognizione era articolato in
due distinti procedimenti, il rito formale e quello sommario. Il rito formale era caratterizzato da una
trattazione frutto esclusivo dell’iniziativa di parte, da numerosi scambi di memorie, dall’assenza di
preclusioni e termini prefissati, al fine di garantire alle parti il pieno esercizio del diritto di difesa ed
evitare che l’attività processuale di una parte potesse cogliere di sorpresa l’altra, senza darle possi-
bilità di replica; il giudice interveniva solo qualora si rendesse necessaria una sentenza interlocuto-
ria o la causa fosse matura per la decisione finale, in modo da non alterare il libero gioco del con-
traddittorio tra le parti.
3 N. P, Il principio cit., 675 ss.
4 F. C, Lezioni di diritto processuale civile, 1986, ripreso da N. P Il principio
del contraddittorio cit., 675 ss.

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