Requisiti per l'attribuzione al coniuge divorziato del diritto alla pensione di reversibilità e del diritto alla quota di indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge

AutoreAndrea Violante
Pagine563-572
ANDREA VIOLANTE
REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE
AL CONIUGE DIVORZIATO DEL DIRITTO
ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
E DEL DIRITTO ALLA QUOTA DI INDENNITÀ
DI FINE RAPPORTO PERCEPITA
DALL’ALTRO CONIUGE
S: 1. L’interpretazione della Corte Costituzionale dell’art. 9, 2° comma, l.
n. 898 del 1970 attributiva del diritto alla pensione di reversibilità al coniuge
divorziato e la norma di interpretazione autentica della citata disposizione intro-
dotta con l. n. 263 del 2005, art. 5. – 2. Prospettazione interpretativa sui requisi-
ti necessari all’attribuzione del diritto alla pensione di reversibilità diversa
dall’indirizzo giurisprudenziale. – 3. Prospettazione interpretativa sui requisiti
necessari all’attribuzione del diritto alla quota di indennità di fine rapporto per-
cepita dall’altro coniuge diversa dall’indirizzo giurisprudenziale.
1. Nella legge sul divorzio la formulazione normativa adottata dal legisla-
tore nell’art. 9, comma 2°, l. 1 dicembre 1970 n. 898, sostituito dall’art. 13,
l. 6 marzo 1997 n. 74 in tema di diritto del coniuge divorziato alla pensione
di reversibilità ovvero ad una quota della stessa e quella adottata nell’art. 12
bis, aggiunto alla l. 1 dicembre 1970 n. 898, dall’art. 16, l. 6 marzo 1984 n.
74 in tema di diritto del coniuge divorziato ad una percentuale della indenni-
tà di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, è pressoché identica, dal mo-
mento che in entrambe le disposizioni è specificamente previsto che i predet-
ti diritti competono “al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza
di accoglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non
passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5
della medesima legge”.
La portata normativa dei citati artt. 9, comma 2°, 12 bis e 5 della l. 898/70
non può che essere affidata ad una interpretazione delle predette norme
orientata costituzionalmente e che non può non tenere conto, come punto di
partenza, dei pronunciati che, in più occasioni, la Corte Costituzionale ha

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