La guerra delle costituzioni: Baiona (1808), Cadice (1812) e Palermo (1812)

AutoreFrancesco Mastroberti
Pagine297-316
FRANCESCO MASTROBERTI
LA GUERRA DELLE COSTITUZIONI:
BAIONA (1808), CADICE (1812)
E PALERMO (1812)
S: 1. Il “furto” della Spagna alle origini di una nuova stagione costituzio-
nale. – 2. Baiona (1808). – 3. Cadice (1812). – 4. Palermo (1812).
1. Il periodo 1808-1813 fu molto fecondo da un punto di vista costituzio-
nale. Si assiste, improvvisamente, ad una rincorsa dei governi europei verso
la formazione di testi costituzionali fondamentali. La molla di tale ripresa
deve essere individuata nel movimentato contesto internazionale e precisa-
mente in quella campagna napoleonica di Spagna, che l’Imperatore avrebbe
giudicato come la causa prima della sua rovina. Fino ad allora era stato ri-
spettato da tutti: anche il giovane Zar Alessandro era stato ammaliato da quel
piccolo generale che aveva saputo mettere in ginocchio i vecchi sovrani
d’Europa, facendosi fondatore di un ordine nuovo. Ma la conquista della
Spagna era stata una sorta di “furto” diplomatico che aveva fatto precipitare
il mito di Napoleone, almeno agli occhi delle principali corti europee. Tal-
leyrand l’aveva detto: quando si vince con merito al “gioco” si è rispettati ma
quando si bara si è espulsi dal tavolo. E Napoleone aveva barato. Mediatore
della disputa insorta tra il re di Spagna Ferdinando VII di Borbone e suo fi-
glio il principe delle Asturie, dopo aver ottenuto le loro abdicazioni aveva
fatto nominare re di Spagna suo fratello Giuseppe Bonaparte, avvalendosi
dell’aiuto delle truppe della grande armata “di passaggio” sul territorio ibe-
rico. Per l’anomalia della conquista Napoleone fu costretto a concedere una
costituzione agli Spagnoli, la quale, per ragioni di opportunità fu data, con
qualche variazione, anche ai napoletani che, “orfani” di Giuseppe Bonaparte
ed aspettavano con ansia di conoscere il loro futuro. La “mossa” di Napole-
one determinò la reazione dell’Inghilterra decisa a contrastare l’Impero con
tutti i mezzi, anche quello costituzionale. In questo clima videro la luce le
costituzioni di Cadice e di Palermo, promulgate in chiave anti-napoleonica
grazie all’appoggio dell’Inghilterra.
298 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II
Le carte promulgate in Spagna e in Italia tra il 1808 e il 1812 rappresen-
tano, con la costituzione francese dell’anno VIII, le prime forme della tipo-
logia “statualistica”1. Rispetto alle costituzioni del periodo rivoluzionario
resta il concetto di costituzione scritta, quale norma fondamentale che regola
la vita della nazione con attribuzione di diritti e facoltà, ma il diritto naturale
– che tutelava l’individuo di fronte al Leviatano e che era il fondamento del-
le diverse Dichiarazioni dei diritti – si dissolve fino a scomparire2. E scom-
parendo il diritto naturale, la dialettica Stato – individuo si risolve nettamen-
te a favore del primo. Tutti i diritti derivano dallo Stato. Perciò, pur
diversissime tra loro, esse hanno un minimo comune denominatore decisa-
mente importante: non vi è più quale soggetto l’Uomo ma la persona e pre-
cisamente il cittadino cui vengono connessi i diritti sanciti dalla costituzione.
Sparisce la dichiarazione dei diritti dell’Uomo e tutti i diritti sono connessi
allo stato di cittadinanza, regolato con norme poste significativamente in te-
sta alle costituzioni. Essa, è vero, si acquista con la nascita nel territorio na-
zionale ma, a differenza della qualità di Uomo, si può perdere, definitiva-
mente o transitoriamente. Così l’istituto della cittadinanza assume un rilievo
notevolissimo3. Leggiamo gli articoli 4 e 5 della costituzione francese
dell’anno VIII:
Art. 4. – La qualité de citoyen français se perd: – Par la naturalisa-
tion en pays étranger; – Par l’acceptation de fonctions ou de pensions
offertes par un gouvernement étranger; – Par l’affiliation à toute cor-
poration étrangère qui supposerait des distinctions de naissance; – Par
la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.
Art. 5. – L’exercice des droits de citoyen français est suspendu, par
l’état de débiteur failli, ou d’héritier immédiat, détenteur à titre gratu-
it de la succession totale ou partielle d’un failli; – Par l’état de dome-
stique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage; – Par
l’état d’interdiction judiciaire, d’accusation ou de contumace4.
È chiaro che la perdita della cittadinanza comporta la perdita della titola-
rità dei diritti e delle libertà: è lo Stato a creare i diritti attribuendoli ai solo
cittadini. La costituzione dell’anno VIII fu la prima a prendere questa strada
e per questo può essere considerata una sorta di prototipo5. Ma essa fu im-
portante anche perché caratterizzò come costituzionale il regime napoleoni-
1 Cfr. M. F, Appunti di storia delle codificazioni moderne. Le libertà fondamentali,
Torino 1995.
2 Su questi aspetti cfr. C. H. MI, Costituzionalismo antico e moderno, Venezia, 1956;
N. M, Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno, Torino,
1976; C. G, Costituzionalismo e classi sociali all’origine del Risorgimento, Roma,
1978; G. R, Le ambiguità delle libertà individuali nell’analisi storiografica di J. W. Hurst,
Bologna, 1979; M. F, op. cit.
3 Cfr. P. C, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, Vol. 2, L’età delle rivoluzioni,
1789-1848, Roma, 2000.
4 Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799), art. 3 e 4 in C. D e J. M.
P, Les constitutions de France, Paris, 1989, 100-9.
5 Come si vedrà infra, anche la democratica costituzione di Cadice prevedeva la perdita e la
sospensione dei diritti di cittadinanza per diverse ed estese tipologie di cause.

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