Il Codice latino romano nella giurisprudenza della Gran Corte Civile di Trani

AutoreStefano Vinci
Pagine541-562
STEFANO VINCI
IL CODICE LATINO ROMANO
NELLA GIURISPRUDENZA
DELLA GRAN CORTE CIVILE DI TRANI*
S: 1. La difficile applicazione del Code Civil. – 2. La sentenza n. 7 del 7
gennaio 1822 della gran Corte civile di Trani. – 3. La dottrina dei dottori dissen-
zienti. – 4. Il ‘Codice Latino Romano’.
1. L’entrata in vigore del Code Civile1 rappresentò una dura prova per i
tribunali del Regno, costituiti in buona parte da magistrati che si erano for-
mati sul sistema del diritto comune2. Uomini d’antico regime si confronta-
* Il presente contributo è frutto del lavoro di ricerca in corso relativo al PRIN 2007 – responsa-
bile nazionale Prof. Mario Ascheri – cofinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica sul tema La giurisprudenza delle Gran Corti Civili del Regno delle Due Sicilie.
1 Sull’argomento cfr. Code Civil. Discours et fragments d’opinion de Portalis. Extrait du re-
gistre des délibérations du conseil d’Etat, à la date et suivant l’ordre des séeances dans lesquelles
ils ont été prononcés, in J.E.M. P, Discours, rapports et travaux inédits sur le Code Civil
[cur. F. P], Paris, 1844; P. S, Le Code Civil 1804-1904, Livre du Centenaire, Paris,
1904; A. J. A, Essai d’analyse du code civil français. La règle du jeu dans la paix bour-
geoise, LGDJ, Paris, 1973; J. L. H, L’impossible Code civil, PUF, Paris, 1992; P. C,
Saggi sulla storia della codificazione, Milano, 1998.
2 Come evidenziato da A. D M (Antico regime e rivoluzione nel Regno di Napoli.
Crisi e trasformazione dell’ordinamento giuridico, Napoli, 1972, 197 ss.) il sistema giudiziario del
nuovo regime continuò a funzionare per la maggior parte con i magistrati di antico regime, i quali
– salvo i casi di spostamenti ad altre cariche – vennero riconfermati nei nuovi ranghi. Lo stesso
Giuseppe Bonaparte non si mostrò «voglioso di eccessivi cambiamenti nei quadri della magistratu-
ra»: in un discorso di risposta ad un discorso inaugurale dei rappresentanti del potere giudiziario in
occasione delle riforme che sarebbero state realizzate entro breve tempo, pubblicato sul «Corriere
di Napoli» dell’8 gennaio 1808, il Re fece notare come fosse «grato di trovare ne’ magistrati attua-
li» gli elementi che avrebbero dovuto «in gran parte entrare nella nuova formazione». Ciò non to-
glie che le fila della magistratura, il cui numero era stato enormemente accresciuto dalle nuove
leggi, necessitarono comunque di un nuovo reclutamento: se nelle alte cariche (Cassazione, Tribu-
nali di appello) la maggior parte dei componenti furono scelti per la loro disposizione favorevole al
nuovo governo ed alle riforme, negli altri tribunali (Tribunali di prima istanza, Tribunali criminali,
Giudici di Pace) i soggetti scelti provenivano o dalle Udienze o selezionati tra gli avvocati provin-
ciali. Fonte preziosa sulle nomine effettuate durante il decennio è C. D N, Diario Napoleta-
no. 1798-1825 [cur. G. De B], Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, 1906, vol. II,
542 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II
rono con i codici e il nuovo sistema giudiziario con la loro cultura giuridica
che affondava le radici nella gloriosa tradizione giurisprudenziale del Re-
gno3. La disamina delle pronunce delle Gran Corti Civili del Regno4
competenti «per le appellazioni de’ tribunali civili e di commercio» – ha
consentito di rilevare che le questioni oggetto di giudizio venivano risolte
con la diligente applicazione delle nuove norme del codice civile, di cui i
giudici dimostrarono sin da subito di aver buona conoscenza. Tuttavia si è
432-36, 13 novembre 1808. Sull’argomento v. anche O. A, Potere pubblico e privata
autonomia: Giovanni Manna e la scienza amministrativa nel Mezzogiorno, Napoli, 1991; F. M-
, Il diario e la biografia di Carlo de Nicola. La sofferta transizione delle mentalità giuri-
diche dall’antico al nuovo regime, in Frontiera d’Europa, 2005, n. 2; I., Tra scienza e arbitrio. Il
problema penale e giudiziario delle Sicilie dal 1821 al 1848, Bari, 2005.
3 Sulla cultura giuridica di antico regime cfr. R. A, Arcana Juris. Diritto e politica nel
Settecento italiano, Napoli, 1976; A. D M, La nascita delle intendenze. Problemi dell’am-
ministrazione periferica nel regno di Napoli, Napoli, 1984; P. L. R, Res publica dei togati.
Giuristi e società nella Napoli del Seicento. I. Le garanzie giuridiche, Napoli, 1984; I. D B,
Legum doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinque e Seicento, Napoli, 1993; M.
N. M, Stylus iudicandi. Le raccolte di “decisiones” nel regno di Napoli in età moderna,
Napoli, 1998; D. L, Vis jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Ga-
etano Argento, Napoli, 2001; F. M, Storia e costumi dell’avvocatura napoletana nel
Galateo di Vincenzio Moreno, introduzione a V. Moreno, Galateo degli avvocati, Taranto, 2006.
4 Con la Restaurazione l’ordinamento giudiziario, ampiamente riformato nel decennio france-
se, subì alcuni correttivi che furono attuati con la legge del 29 maggio 1817 (in Collezione delle
leggi e dei decreti reali del Regno delle Due Sicilie (=CLD), 1817, I, Legge n. 727 de’ 29 maggio
1817 sull’organizzazione giudiziaria) che all’art. 1 prevedeva: «La giustizia civile e la giustizia
punitiva saranno amministrate nel Nostro Real Nome ne’ nostri dominj al di qua del faro da’ Con-
ciliatori, da’ Giudici di circondario, da’ Tribunali civili e di commercio, da’ Gran corti criminali e
da Gran corti civili. Sovrasterà a tutti i corpi giudiziari una Corte Suprema di giustizia». Nell’obiet-
tivo di perfezionare il sistema verticistico nell’amministrazione della giustizia, la riforma tese a
rafforzare il controllo degli organi superiori su quelli inferiori, stabilendo le sedi dei Tribunali d’ap-
pello con giurisdizione civile nelle città di Napoli, Trani, Catanzaro e L’Aquila a cui il legislatore
borbonico diede il nome di ‘Gran Corti Civili’. Le Gran Corti Civili furono disciplinate dall’art. 100
della legge del 29 maggio 1817 che previde la loro competenza «per le appellazioni de’ tribunali
civili e di commercio residenti nelle circoscrizioni territoriali delle dette Gran Corti». La pertinenza
territoriale fu rettificata attraverso l’attribuzione alla Gran Corte di Napoli anche della circoscrizio-
ne della Basilicata (in precedenza nel circondario di Altamura); per i tre Abruzzi la sede fu trasferi-
ta da Chieti all’Aquila; per le province di Terra di Bari e Terra d’Otranto la sede fu trasferita da
Altamura a Trani; mentre per le tre Calabrie fu mantenuta la sede di Catanzaro. Le variazioni terri-
toriali furono probabilmente determinate da ragioni di praticità: la difficile raggiungibilità delle sedi
di Chieti e soprattutto di Altamura rispetto ai Tribunali che ad esse avrebbero dovuto far riferimen-
to rese necessario una ricollocazione dei giudici di appello. Trani, infatti, già sede della Sacra Regia
Udienza nell’antico regime, fu scelta dal legislatore borbonico quale residenza del Tribunale civile
e della Gran Corte Criminale per la Terra di Bari. Sull’argomento cfr. R. P, Corti di giusti-
zia nell’Italia meridionale, Milano-Roma-Napoli, 1924; R. F, Dall’Illuminismo alla Restau-
razione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie, Napoli, 1977; I., La monarchia ammini-
strativa. Il sistema del contenzioso nelle Sicilie, Napoli, 1984; A. D M, Per la Storia della
Cassazione a Napoli: il dibattito sull’ordinamento giudiziario durante gli anni venti dell’Ottocen-
to, in A.V., Università e professioni giuridiche in Europa nell’Età liberale [cur. A. M
e C. V], Napoli, 1995; O. A, Amministrare e giudicare. Il contenzioso nell’equilibrio
istituzionale delle Sicilie, Napoli, 1997; F. M, Codificazione e giustizia penale nelle
Sicilie dal 1808 al 1820, Napoli, 2001; I., Tra scienza e arbitrio, cit.; I., Sul metodo bizzarro di
mantener tacendo le leggi antiche. Il dibattito sulla vigenza dell’autentica ‘Ingressi’ nel Regno
delle Due Sicilie (1839-1843), in Studi in onore di Luigi Labruna, Napoli, 2007; F. M, La
codificazione civile napoletana. Elaborazione e revisione delle leggi civili borboniche. 1815-1869,
Napoli, 2006.

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