L'azione del Consiglio d'Europa in materia di protezione delle vittime della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento sessuale

AutoreRaffaella Di Chio
Pagine151-170
RAFFAELLA DI CHIO
L’AZIONE DEL CONSIGLIO D’EUROPA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE VITTIME
DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
E DELLO SFRUTTAMENTO SESSUALE
S: 1. Premessa. – 2. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta
contro la tratta degli esseri umani. – 3. Le misure di protezione delle vittime. – 4.
(Segue:) Il valore aggiunto della Convenzione rispetto agli altri strumenti inter-
nazionali. – 5. Le garanzie extra-giudiziarie e nel procedimento penale. – 6.
L’applicabilità dell’art. 3 della Convezione europea dei diritti dell’uomo alle
vittime della tratta degli esseri umani. – 7. La Convenzione del Consiglio d’Eu-
ropa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. –
8. (Segue:) Le misure a tutela delle vittime.
1. La lotta contro il fenomeno della tratta degli esseri umani1 costituisce
attualmente una priorità nel contesto europeo, soprattutto nel quadro dell’at-
1 Sulla tratta degli esseri umani v. J. C, Redirecting the Debate over Trafficking in Wom-
en: Definitions, Paradigms, And Contexts, in Harv. Hum. Rts. J., 1998, 65 ss.; A. Y. R, Con-
temporary Forms of Slavery and the Evolution of the Prohibition of Slavery And the Slave Trade
under Customary International Law, in Va. J. Int’l L., 1999, 303 ss.; K. C, Putting the
Brakes on the Global Trafficking of Women for the Sex Trade: An Analysis of Existing Regulatory
Schemes to Stop the Flow of Traffic, in Fordham Int.l’L.J., 2001, 151 ss.; S. D, Human Traffick-
ing: A Modern Form of Slavery?, in Eur. HRLR, 2002, 4, 481 ss.; F. F, N. M. P e F.
S, Il traffico e lo sfruttamento di esseri umani. Primo commento alla legge di modifica in
materia di immigrazione ed asilo, Milano, 2002; M.C. M, Tratta, prostituzione forzata e dirit-
to internazionale. Il caso delle donne di conforto, Milano, 2002; J. F, Trafficking As a
Human Rights Violation: The Complex Intersection of Legal Frameworks for Conceptualizing And
Combating Trafficking, in Mich. J. Int’l L., 2003, 1143 ss.; V. M, Schiavitù e tratta di es-
seri umani: analisi ed esigenza di una normativa penale internazionale, in Dir. fam. pers., 2003,
236 ss.; C. R, Trafficking in Persons. Prosecution from a European Perspective, The Hague,
2003; G. C, Globalizzazione dei diritti ed obblighi degli Stati nella prevenzione della tratta
delle donne, in Diritti umani, libertà fondamentali e nuove schiavitù [cur. A. G e A.M. P-
], Milano, 2004, 7 ss.; I., Obblighi internazionali ed europei in materia di tratta degli es-
seri umani, in St. Umberto Leanza, I, Napoli, 2008, 53 ss.; F. S, Evoluzione e determinatez-
za del divieto di tratta nel diritto penale internazionale ed italiano, in St. Gaetano Arangio Ruiz, III,
Napoli, 2004, 2107 ss.; G. T e A. C, Il traffico internazionale di persone [cur.],
Milano, 2004; R. P M, Strumenti comunitari di prevenzione e di contrasto dell’im-
migrazione clandestina, in Le migrazioni. Una sfida per il diritto internazionale, comunitario ed
152 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II
tività del Consiglio d’Europa, oltre che nell’àmbito dell’Unione europea2.
Invero, uno degli obiettivi primari del Consiglio d’Europa è costituito
dalla salvaguardia e dalla protezione dei diritti e della dignità della persona
umana. Pertanto, la tratta degli esseri umani attenta direttamente a quei valo-
ri sui quali si fondano le società democratiche europee ed è quindi naturale
che la lotta a tale fenomeno abbia rappresentato una priorità per tale Organiz-
zazione. Ciò appare tanto più pertinente se si considera che essa ha, tra i suoi
47 Stati membri, Paesi di origine, di transito e di destinazione delle vittime
della tratta.
Come è noto, a livello universale, importanza centrale nella materia ha
rivestito il Protocollo addizionale alla Convenzione di Palermo contro la cri-
minalità transnazionale organizzata, relativo alla prevenzione, repressione e
punizione della tratta delle persone, in particolare di donne e bambini3, il
quale ha posto le fondamenta della lotta internazionale contro la tratta, san-
cendo la prima definizione comune giuridicamente vincolante a livello inter-
nazionale dell’espressione “tratta di persone”4.
interno. Atti del IX Convegno SIDI, Roma, 17-18 giugno 2004 [cur. U. L], Napoli, 2005, 345
ss.; R. D C, La tutela internazionale delle vittime della tratta e la Convenzione di Ginevra del
1951 sullo status di rifugiato, in Comunità int., 2007, 303 ss.; I., The International Protection of
Victims of Trafficking in Human Beings and the Geneva Convention Relating to the Status of Refu-
gees, in Pakistan J. Women’s Studies, 2009, 99 ss.; F. P, Human Trafficking: A Crime against
Humanity, in Measuring Human Trafficking: Complexities And Pitfalls [edited by E.U. S and
S. S], New York, 2007, 5 ss.; S. S, L’azione internazionale contro il traffico di mi-
nori: strumenti normativi e di controllo, in Diritti individuali e giustizia internazionale. Liber Fau-
sto Pocar [cur. G. V e S. B], Milano, 2009, 653 ss.; N. T, A Crime That
Offends the Conscience of Humanity: A Proposal to Reclassify Trafficking in Women as An Interna-
tional Crime, in Int. Criminal Law Review, 2009, 77 ss.
2 Infatti, è il caso di ricordare che l’Unione europea si è occupata della tratta, in particolare
nell’ambito del titolo VI TUE, con l’adozione della Decisione-quadro del Consiglio del 19 luglio
2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani (2002/629/GAI), in G.U.C.E. l. 203 del 1° agosto
2002, 1 ss. Inoltre, poiché la materia presenta degli aspetti connessi con l’immigrazione illegale, è
suscettibile di rientrare anche nel “primo pilastro”, ossia nel titolo IV del TCE, a sensi del quale è
stata adottata la Direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al titolo di soggior-
no da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione
di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperano con le autorità competenti, in
G.U.U.E. l. 261 del 6 agosto 2004, 19 ss.
3 La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata del 15
novembre 2000, è entrata in vigore il 29 settembre 2003. Il Protocollo sulla tratta e quello sul traf-
fico di migranti, allegati alla Convenzione, sono entrati in vigore, rispettivamente, il 25 dicembre
2003 ed il 28 gennaio 2004. Il testo dei suddetti atti si legge sul sito www.unodc.org. L’Italia ha
ratificato la Convenzione di Palermo ed i relativi Protocolli con la legge 16 marzo 2006 n. 146, in
G.U. n. 85 dell’11 aprile 2006, s.o. n. 91. Sulla Convenzione di Palermo e sui Protocolli v. C. R-
 e V. K, The United Nations Convention Against Transnational Organised
Crime and the European Union, in The European Union And the International Legal Order: Dis-
cord or Harmony? [edited by V. K], The Hague, 2001, 481 ss.; E. R, La tratta di
esseri umani e il traffico di migranti. Strumenti internazionali, in Cass. pen., 2001, 1986 ss.; S.
B, New Prospects for Inter-State Co-operation in Criminal Matters: The Palermo Convention,
in Int. Criminal Law Review, 2003, 151 ss.; R. D C, La cooperazione giuridica e giudiziaria per
la lotta alla criminalità organizzata transnazionale nella Convenzione di Palermo del 29 settembre
2003, in Cooperazione giudiziaria ed efficacia delle sentenze straniere: problematiche di diritto
internazionale ed europeo [cur. G. C], Bari, 2007, 289 ss.
4 Ai sensi dell’art. 3, lett. a), la tratta è definita come: “The recruitment, transportation, transfer,
harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion,

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