Il servizio idrico integrato. Sistema tariffario e obbligo dei canoni per fognatura e depurazione

AutoreMario Angiulli
Pagine15-35
S: 1. I servizi pubblici di approvvigionamento idrico, di fognatura e di
depurazione nella normativa di riferimento. – 2. I presupposti di applicazione
delle quote tariffarie. – 3. L’orientamento della Suprema Corte sulla natura della
prestazione. – 4. Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 155, comma
1°, primo periodo, del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. – 5. Il parere della Corte
dei Conti sulle pronunce di incostituzionalità. – 6. Gli oneri fiscali nelle istanze
di rimborso dei canoni di depurazione. Le istruzioni della Risoluzione n. 98/E
del 7 aprile 2009 dell’Agenzia delle entrate.
1. La cultura della pianificazione della risorsa acqua risulta funzionale
agli aspetti fisici, economico-sociali, organizzativi e gestionali del patrimo-
nio idrico1. In tale ambito già negli anni 70 la produzione normativa naziona-
le appare condizionata da fattori politico-istituzionali nell’attribuzione alle
regioni delle competenze sulle acque e sul suolo, ai sensi dell’art. 90 del
d.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, che dimostra una maggiore sensibilità per le
necessità di tutela dell’ambiente2.
1 La conferenza nazionale delle acque 1968-71 riserva particolare attenzione agli organi della
pianificazione e alla loro competenza in rapporto ai procedimenti di formazione, approvazione ed
esecuzione del piano generale delle acque. Il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Codice ambientale
2006” introduce il piano di bacino distrettuale come strumento di pianificazione e programmazione
della conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e delle acque, e il piano di tutela delle acque,
che dovrà contenere la rilevazione dei corpi idrici esistenti, unitamente alle analisi economiche per
il recupero dei costi secondo il principio “chi inquina paga”, ai sensi dell’art.119 comma 1°.
2 Con il d.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 vengono trasferite dallo Stato alle regioni le competenze
sulle acque e sul suolo relative ai vincoli idrogeologici, alle acque minerali e termali, alle aree del
demanio lacuale e fluviale, agli acquedotti, alle risorse superficiali e sotterranee, alle politiche delle
acque, alle piccole derivazioni di acque pubbliche, agli usi multipli delle acque, alle acque pubbliche,
ai catasti e alle utenze, alla tutela delle acque dall’inquinamento, alle opere idrauliche, ai bacini
idrografici, ai consorzi di bonifica. In tale ambito la Regione Puglia ha approvato il progetto del
Piano di tutela delle acque dalla Regione Puglia” v. B.U.R.P. n. 102 del 18 luglio 2007.
MARIO ANGIULLI
IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
SISTEMA TARIFFARIO E OBBLIGO
DEI CANONI PER FOGNATURA
E DEPURAZIONE
16 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II
La rinovellata normativa del settore incentiva l’utente ad usare più razio-
nalmente le risorse idriche e attiva a tal fine misure di risparmio e di riuso
favorevoli alla realizzazione degli obiettivi ambientali. A tal fine il d.lgs. n.
152 dell’11 maggio 19993, all’art. 44, prescrive l’individuazione degli stru-
menti di pianificazione per i piani di bacino, necessari per la corretta gestione
del servizio idrico integrato (SII) e, all’art. 54, commina le sanzioni per dan-
no ambientale fissando i limiti tra illecito amministrativo e illecito penale.
Il decreto, che ha sostituito la legge n. 319 del 10 maggio 19764, regola il
sistema sanzionatorio in materia di scarichi idrici riequilibrando le propor-
zioni tra sanzioni penali riservate alle violazioni più gravi e sanzioni ammi-
nistrative da comminarsi in caso di violazioni che espongano a minor rischio
di inquinamento le risorse idriche.
In ordine alle competenze di controllo – nelle quali si inseriscono gli atti
relativi all’esercizio del potere di diffida, alla sospensione e alla revoca
dell’autorizzazione e alla gestione dell’iter amministrativo relativo al con-
tenzioso in materia di sanzioni amministrative – il citato decreto ha attribuito
al comune la competenza al rilascio dell’autorizzazione, che implica analoga
competenza al controllo amministrativo, in relazione agli scarichi in fogna-
tura, agli scarichi reflui domestici in acque superficiali o suolo, riservando
alla provincia tutti gli altri scarichi in acque superficiali e suolo nonché gli
scarichi di pubblica fognatura.
Per quanto attiene agli aspetti definitori, l’art. 74 del d.lgs. n. 152, comma
1°, del codice ambientale 2006, alla lett. g), definisce acque reflue domestiche
le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e
derivanti prevalente dal metabolismo umano e da attività domestiche; alla lett.
h) qualifica come acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue prove-
nienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di
3 Il d.lgs. n. 152 dell’11 maggio 1999, nuovo T.U. delle acque, recante disposizioni sulla tutela
delle acque dall’inquinamento, abrogato dall’art. 175 lett. b) del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 così
come modificato dal d.lgs. n. 258 del 18 agosto 2000, recepisce la direttiva 1991/271 CEE del
Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane nonché la diret-
tiva 1991/676 CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque da
particolari fonti di inquinamento, anticipando l’individuazione degli obiettivi ambientali fissati dal-
la direttiva 2000/60 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 per l’attuazione
di una politica sostenibile sottesa al conseguimento entro il 2016 di un buono stato ambientale per
tutti i corpi idrici. Successivamente, per assicurare la protezione delle acque sotterranee dall’inqui-
namento e dal deterioramento, il d.lgs. n. 30 del 16 marzo 2009 ha recepito la direttiva 2006/118 CE
del 12 dicembre 2006 in ordine alla individuazione di classi di rischio dei corpi idrici sotterranei
destinati all’estrazione di acqua potabile.
4 Legge n. 319 del 10 maggio 1976 c.d. legge Merli, recante norme per la tutela delle norme
dall’inquinamento.
Poiché detta legge non dispone di finanziamenti propri, eliminati in sede di discussione parlamen-
tare in ragione della competenza regionale, può essere definita legge-quadro che rinvia l’attuazione
delle opere pubbliche necessarie agli enti locali cui spetta l’onere di provvedere ai finanziamenti o allo
Stato, sulla base di programmi triennali per l’ambiente o di altre provvidenze. La legge Merli è stata
sostituita dal d.lgs. n. 152 dell’11 maggio 1999 e definitivamente abrogata dall’art. 175, comma 1°,
lett. b) del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Gli stessi obiettivi risultano perseguiti dalla legge n. 36 del
5 gennaio 1994 c.d. legge Galli, che integra la l. n. 183 del 18 maggio 1989 sulla difesa del suolo.

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