Il «filtro» in Cassazione

AutoreGiovanna Reali
Pagine421-448
GIOVANNA REALI
IL «FILTRO» IN CASSAZIONE
S: 1. Premessa. – 2. Il problema dell’elevato numero dei ricorsi. – 3. L’iter
parlamentare: la previsione del «filtro» nella prima versione approvata dalla Ca-
mera e dal Senato. – 4. Le immediate reazioni della dottrina, della magistratura
e dell’avvocatura e la riscrittura dell’art. 360 bis. – 5. L’errato riferimento al
concetto di «inammissibilità del ricorso». – 6. Le due ipotesi di inammissibilità:
a) la conformità del provvedimento impugnato alla giurisprudenza della Cassa-
zione. – 7. ... e la mancanza nel ricorso di «elementi per confermare o mutare»
la giurisprudenza della Corte. – 8. Casi di ammissibilità del ricorso e limiti di
operatività dell’art. 360 bis, n. 1. – 9. b) La manifesta infondatezza della censura
relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. – 10. Conclu-
sioni.
1. La legge 18 giugno 2009, n. 69, nel riformare non poche norme del
nostro ormai (super)rimaneggiato c.p.c., ha anche inciso, per la seconda vol-
ta nel breve volgere di un triennio, sulla disciplina del procedimento in cas-
sazione, introducendo alcune importanti novità dirette a porre rimedio alla
grave situazione di crisi in cui versa la S.C. a causa dell’eccessivo carico di
lavoro e del crescente arretrato1. Infatti, proprio l’alto numero dei ricorsi
1 L’eccessivo carico di lavoro della Corte fu lamentato, già sul finire degli anni Ottanta, da A.
B, Problemi attuali della Corte suprema di cassazione, in Foro it., 1988, V, c. 206 ss. e
V. S, La «questione Cassazione», ibid., c. 1 ss., cui si deve un articolato di norme (c.d. bozza
Brancaccio-Sgroi) che proponeva alcune soluzioni per porre rimedio al problema. Sulla bozza
Brancaccio–Sgroi, v. C S  M, Risoluzione sulla bozza Bran-
caccio-Sgroi di provvedimenti urgenti sul giudizio di cassazione, ivi, 1990, c. 264; D. M,
Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile di cassazione, ibid., c. 6.
La gravità
della situazione, divenuta ancora più allarmante negli anni successivi, è stata denunciata
anche dal presidente Zucconi Galli Fonseca, il quale, come ricorda F. C, Nuovi
presidenti e vecchi problemi della Corte di cassazione, in Foro it., 1999, I, c. 1866, il 23
aprile 1999, convocò – evento del tutto eccezionale – l’assemblea generale della Corte di
cassazione, denunciando il rischio concreto che, anche a seguito dei nuovi imponenti con-
tenziosi tributario e del pubblico impiego, la nostra Corte suprema naufragasse in un mare
di ricorsi. Zucconi Galli Fonseca, in quell’occasione, propose de iure condendo due rime-
422 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II
pone la Cassazione nell’impossibilità, nonostante i non lievi sforzi profusi
dai giudici di legittimità, di rispondere in tempi ragionevoli alla domanda di
giustizia con ripercussioni negative tanto sul suo funzionamento2, quanto
sulla «qualità» e sul «grado di approfondimento delle decisioni che dovrebbe
essere proprio di ogni magistratura superiore di ultima istanza»3.
Nel 2006 il legislatore ha ritenuto di porre rimedio al problema facendo
leva sull’ampliamento dei casi di appellabilità delle sentenze di primo gra-
do4 e sull’introduzione di nuove ipotesi di inammissibilità del ricorso per
di: a) l’appellabilità di tutti i provvedimenti inimpugnabili di primo grado; b) la drastica
riduzione dell’abnorme numero degli avvocati cassazionisti. La prima proposta, che in-
contrò il favore di un’autorevole dottrina (v., per tutti, F. C, ibid., c. 1871, e A.
P P, Cassazione civile e riforme costituzionali, in Foro it., 1998, V, c. 167), ha
trovato in parte qua rispondenza nella riforma del 2006, che ha puntato sull’ampliamento
delle ipotesi di appellabilità delle sentenze di primo grado; la seconda, invece, su cui v. le
puntuali e motivate critiche di F. C, Nuovi presidenti, ibid., c. 1866 ss, non ha avu-
to alcun seguito.
Nel senso che il numero delle cause non dipenda dagli avvocati, ma dall’aumento dei
diritti e dal livello economico della popolazione, v. I., Troppi avvocati?, in Foro it., 1997,
V, c., 241, nonché in Avvocatura e diritto alla difesa, Napoli, 1999, 89 ss.
;
I., Per un
nuovo processo civile, ivi, 2001, V, c. 321, il quale osserva che «se si hanno, come noi per
fortuna abbiamo, molti diritti, è inevitabile che si abbiano molte contestazioni e molte
cause. Quindi, non solo non possiamo pensare di risolvere il problema riducendo le cause,
ma dobbiamo prepararci a vederle aumentare e dobbiamo attrezzarci per deciderle in tem-
pi ragionevoli. A tal fine, l’unica cosa seria che si possa fare è rispondere alla domanda di
giustizia con un adeguato numero di giudici».
Sul numero dei ricorsi per cassazione v., da ultimi,
i dati riportati da C S 
C U  M, Le Corti supreme in Europa: le regole per l’acces-
so, in Foro it., 2008, V, c. 239 ss., nonché dalla Relazione sull’amministrazione della giu-
stizia nell’anno 2008, tenuta dal
primo presidente della Cassazione, Vincenzo Carbone, all’inau-
gurazione dell’anno giudiziario 2009 e che può leggersi in www.cortedicassazione.it, dalla quale si
evince che nel 2008 sono stati proposti 30.406 ricorsi per cassazione. Trattasi di un numero
che,
come osserva lo stesso primo presidente, è in diminuzione rispetto a quello dei ricorsi
proposti nei tre anni precedenti (vale a dire: 32.278 nel 2007, 35.169 nel 2006, 32.514 nel
2005), ma resta comunque molto elevato e, in ogni caso, il più alto se confrontato con
quello di tutti gli altri Paesi europei.
Quanto alla durata del processo in cassazione, v. C. C-
, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova, 2006, 3, il quale rileva che «fra ricorso e
udienza, in Cassazione, non passano oggi in media più di 800 giorni mentre qualche mese occorre
poi per il deposito della sentenza motivata (mentre, chiaramente, meno estesa è l’attesa per il depo-
sito delle ordinanze rese con il rito semplificato ex art. 375 c.p.c. che l’attuale presidenza della
Corte cerca, con una apposita “struttura di filtro”, di rendere operante tutte le volte che sia possibi-
le».
2 In tal senso F. C, Nuovi presidenti, cit., c. 1870. V., inoltre, G. M, Diritto
processuale civile3, Padova, 2002, 662 ss.
3 Così A. P P, Crisi della Cassazione, cit., c. 122 s., il quale, sulla base dei dati rela-
tivi al 2006, osserva che ciascun consigliere redige in media 220 decisioni nel corso dell’anno, a
fronte del ben più adeguato numero di 80 decisioni che, sulla base dei dati riferibili al 2005, sono
pronunciate in media in un anno dai giudici civili della Corte federale tedesca. Si tratta di una situa-
zione «estremamente grave» che, secondo l’autorevole studioso, può spiegare «la caduta di appro-
fondimento e di qualità delle decisioni della Cassazione civile». Cfr., anche, G. T, Lineamen-
ti del nuovo processo civile3, Milano, 2007, 361 ss.; M. T, in L.P. C, C. F e M.
T, Lezioni sul processo civile4, Bologna, 2006, 651 s.
4 Cfr. A. P P, Crisi della cassazione, cit., c. 124, il quale, pur apprezzando l’amplia-
mento delle ipotesi di appellabilità, critica il legislatore del 2006 per non aver previsto una disposi-
zione generale in tal senso, con la conseguenza che il «filtro» costituito dall’appellabilità di tutte le
sentenze di primo grado è stato immediatamente disatteso dapprima dalla legge n. 52 del 2006, che
ha stabilito l’inappellabilità delle decisioni rese in sede di opposizione all’esecuzione, e poi dal d.

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