Le nuove norme di diritto internazionale privato comunitario applicabili ai contratti di assicurazione

AutoreGiuseppina Pizzolante
Pagine393-420
GIUSEPPINA PIZZOLANTE
LE NUOVE NORME DI DIRITTO
INTERNAZIONALE PRIVATO
COMUNITARIO APPLICABILI
AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
S: 1. Introduzione. – 2. Le direttive comunitarie in materia di assicurazione.
– 3. L’art. 7 del regolamento «Roma I». Ambito di applicazione. – 4. La qualifica-
zione dei contratti di assicurazione e il problema della localizzazione del rischio
assicurato. – 5. I contratti di assicurazione «grandi rischi». – 6. I contratti che as-
sicurano rischi di massa. – 7. La nozione di «contraente assicurato». – 8. Il rilievo
delle norme imperative. – 9. Conflitti di leggi in materia assicurativa e regole del
mercato interno. – 10. Il coordinamento tra il regolamento «Roma I» e le direttive
comunitarie rilevanti. – 11. Considerazioni conclusive.
1. Nel corso dell’iter legislativo di approvazione del regolamento CE n.
593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I») è stato introdotto
l’art. 7 con cui si estende il campo di applicazione del regolamento ai con-
tratti assicurativi1. La nuova norma si prefigge innanzitutto lo scopo di det-
tare una disciplina protettiva nelle ipotesi in cui l’assicurato si presenti come
contraente «debole» e vada quindi tutelato dal potere negoziale dell’assicu-
ratore. Da questo punto di vista, dunque, il regolamento separa la disciplina
dei contratti di assicurazione da quella dei contratti dei consumatori, ricom-
1 In G.U.U.E. n. L 177 del 4 luglio 2008. In dottrina, F. S e P. F [cur.], Rego-
lamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»), in Nuove leggi civ. comm., 2009, n. 3, 475 ss.
In forza dell’art. 24 del regolamento, la Convenzione di Roma resta in vigore con riguardo ai terri-
tori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale della Convenzione ma
ai quali il regolamento non è applicabile a norma dell’art. 299 del Trattato comunitario. Più in par-
ticolare sull’art. 7, tra i primi commenti, A. M, Si è persa l’occasione per fare chiarezza
nel settore strategico delle assicurazioni, in Guida al dir., Dir. Com. e internaz., 2008, n. 5, 18; B.
U, Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Milano,
2008, 88 ss.; P. P, I contratti di assicurazione tra mercato interno e diritto internazionale
privato, in N. B [cur.], La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contrat-
ti (Roma I), Torino, 2009, 247 ss.
394 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II
prendendo nell’ambito di applicazione dell’art. 7 tutte le ipotesi in cui sussi-
stano quelle stesse esigenze di tutela dell’assicurato quale contraente debole
cui l’art. 6 del regolamento «Roma I» risulta ispirato2. Infatti, in base al si-
stema previgente, accadeva spesso che la Convenzione di Roma, mediante
l’applicazione dell’art. 5, relativo ai contratti dei consumatori, senza una ra-
gionevole ratio, tutelasse maggiormente l’assicurato consumatore in situa-
zioni poco collegate con il territorio comunitario, rispetto al caso di situazio-
ni strettamente infracomunitarie sottoposte al regime del diritto comunitario3.
In precedenza, la Convenzione di Roma non si applicava «ai contratti di
assicurazione per la copertura di rischi localizzati nei territori degli Stati
membri della Comunità economica europea» (art. 1, par. 3), facendo invece
rientrare nella disciplina generale il diritto applicabile ai contratti di riassicu-
razione4.
L’esclusione dei contratti di assicurazione fu determinata dalla circostanza
che, parallelamente alle trattative sulla Convenzione di Roma, un altro gruppo
di esperti definiva apposite norme di diritto internazionale privato in materia di
assicurazioni con riferimento ai rischi localizzati nell’area comunitaria, lavori
che – come vedremo – hanno prodotto direttive settoriali per il settore assicu-
rativo di rilievo anche sotto il profilo della legge applicabile5. Nella Relazione
Giuliano-Lagarde che accompagnava la Convenzione di Roma fu chiarito che
gli Stati membri restavano liberi di adottare norme di conflitto modellate se-
2 Ai fini del coordinamento con l’art. 6, il regolamento in merito è piuttosto chiaro in quanto,
differentemente, come abbiamo rilevato, dal sistema precedente, separa nettamente la disciplina dei
consumatori, contenuta nell’art. 6 del regolamento n. 593/2008, da quella in commento, dichiaran-
do nel trentaduesimo considerando che le disposizioni specifiche in materia di contratti di assicura-
zione dovrebbero garantire un adeguato livello di tutela dei titolari di polizza tale da rendere inap-
plicabile l’art. 6 a tali particolari contratti.
3 Così Y. L, Les conflit de lois en matière de contract d’assurance et la directive
communautaire du 22 juin 1988, in Rev. giur. ass. terr., 1989, 305; M. F  R, Il
contratto internazionale di assicurazione, Padova, 1990, 68; J. B, Rapport, in L’appli-
cation du droit du contract d’assurance dans le marché unique européen, Paris, 1992, 20; H. C-
, Rapport, in L’application du droit, 87.
4 Infatti, in base all’art. 1, par. 4 della Convenzione l’esclusione dall’ambito di applicazione
della stessa non comprende i contratti di riassicurazione ovvero i contratti con i quali un assicura-
tore assicura con un altra impresa i rischi assunti. Il trasferimento del rischio avviene mediante la
stipulazione di contratti di assicurazione e il soggetto destinatario dei rischi trasferiti è quindi un
assicuratore. In tale caso quest’impresa stipulerà con un’altra impresa assicuratrice, che agirà come
riassicuratore, un opportuno contratto di riassicurazione.
La riassicurazione è quindi il contratto con cui l’assicuratore (riassicurato) trasferisce una parte
del rischio o dei rischi assunti ad un altro assicuratore (riassicuratore), ferma restando l’estraneità
dell’assicurato. In dottrina, E. Z, La convenzione di Roma del 19 giugno 1980 e l’attività
assicurativa, in T. T [cur.], Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile ai con-
tratti, Padova, 1983, 254 ss. Sul regime internazionalprivatistico in materia di contratti di assicura-
zione prima dell’entrata in vigore della Convenzione di Roma, G. M. U, Studi sul contrat-
to di assicurazione nel diritto internazionale privato, in Riv. dir. intern., 1962, 319 ss.
5 Esiste un complesso coerente di norme di conflitto applicabili al settore dell’assicurazione
nelle direttive seguenti: seconda direttiva «assicurazione diversa dall’assicurazione sulla vita»
(88/357/CEE del 22 giugno 1988), quale completata e modificata dalle direttive 92/49/CEE e
2002/13/CE; seconda direttiva «assicurazione sulla vita» (90/619/CEE dell’8 novembre 1990), qua-
le completata e modificata dalle direttive 92/96/CEE e 2002/12/CE.

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