Interpretazione sistematica tra norma in bianco di legge eccezionale e divieto dell'art. 14 delle preleggi: applicazione in materia di esenzione dall'ICI per gli immobili degli IACP

AutoreAndrea Violante
Pagine583-593
ANDREA VIOLANTE
INTERPRETAZIONE SISTEMATICA
TRA NORMA IN BIANCO DI LEGGE
ECCEZIONALE E DIVIETO DELL’ART. 14
DELLE PRELEGGI: APPLICAZIONE
IN MATERIA DI ESENZIONE DALL’ICI
PER GLI IMMOBILI DEGLI IACP
S: 1. Riconducibilità all’art. 7, comma 1°, lett. i) del d.lgs n. 504/92 (da
considerarsi norma in bianco) dell’esenzione totale dall’ICI per gli immobili
IACP di edilizia sovvenzionata: sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi
previsti dalla norma richiamata; inapplicabilità del divieto dell’art. 14 preleggi.
– 2. La previsione contenuta nell’art. 8, comma 4°, stesso d.lgs n. 504/92 della
riduzione dell’ICI al 50% per gli immobili IACP di edilizia agevolata conferma
l’esenzione totale per gli immobili IACP di edilizia sovvenzionata. – 3. Questio-
ni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1°, lett. i) ove si propenda per
la non applicabilità della norma agli immobili IACP di edilizia sovvenzionata.
1. Con riferimento al patrimonio immobiliare degli Istituti Autonomi
Case Popolari si è posta la questione se spetti agli IACP l’esenzione dall’im-
posta comunale sugli immobili (la c.d. ICI). A nostro avviso, la tesi della non
assoggettabilità all’ICI degli Istituti Autonomi Case Popolari, può essere in
concreto sostenuta ed è sostenibile rivolgendo l’attenzione piuttosto al regi-
me di esenzione, dall’imposta istituita, previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 504/92.
Va ricordato che, l’art. 7, comma 1°, elenca una serie di ipotesi di esen-
zione dall’ICI che, a ragione, possono ritenersi tassative e tra le quali va se-
gnalata in particolare soprattutto l’ipotesi di cui alla lettera i), che prevede
l’esenzione per “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma
1°, lett. c) del T.U. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre
1986 n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgi-
mento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ecc.”.
Alla stregua delle argomentazioni che di seguito saranno sviluppate, è
nostra opinione che gli IACP possano essere ricondotti tra i soggetti di cui al

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