Pactum e diritto divino

AutoreMiranda Zerlotin
Pagine615-622
MIRANDA ZERLOTIN
PACTUM E DIRITTO DIVINO
S: 1. Inizio. – 2. Radici di “pactum”. – 3. Diritto e misericordia.
1. In Verfassungslehre (1928) Carl Schmitt sostiene che il principio “pac-
ta sunt servanda” non può considerarsi una legge costituzionale. Non è pos-
sibile fondare una federazione o una qualsivoglia comunità su questo princi-
pio come se fosse la sua “costituzione” [Verfassung]1. Schmitt prende, in
questo senso, le distanze da Alfred Verdross in Die Verfassung der Völker-
rechtsgemeinschaft (1926). Per Verdross tale principio è la “norma base” o la
“costituzione” del diritto della comunità internazionale. Le osservazioni di
Schmitt, dal canto loro, non mirano a togliere il carattere a priori e, dunque,
necessario di tale principio, semmai a definirne meglio i caratteri, e a sottoli-
nearne maggiormente la forza.
Il principio “pacta sunt servanda” più che essere una norma è, in realtà,
un principio. Sulla differenza tra “norma” e “principio” vi è, secondo Sch-
mitt, un’eccellente critica svolta da Hermann Heller nella sua opera Die Sou-
veranität (1927).
Der Satz “pacta sunt servanda” ist keine Norm. Er ist vielleicht ein
Grundsatz, aber nicht Norm im Sinne eines Rechtssatzes.
Il principio “pacta sunt servanda” non è una norma. Esso è forse un
principio fondamentale, ma non è una norma nel senso di un principio
giuridico2.
Fino a che punto il dovere di “stare ai patti” è un principio assoluto? Che
cosa muta nel concetto di diritto, se si dà una risposta diversa a questa do-
1 C. S, Dottrina della costituzione, Milano, 1984, 100.
2 Cfr. C. S, Verfassugnslehre, Berlin, 1983, 69. Trad. it. di A. Caracciolo: Dottrina, cit.,
101.

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