La «biogiuridicità» della vita nascente tra «libertà» della ricerca biomedica e «dinamismo» della tutela dei valori esistenziali dell'uomo

AutoreFerdinando Parente
Pagine343-363
FERDINANDO PARENTE
LA «BIOGIURIDICITÀ»
DELLA VITA NASCENTE TRA «LIBERTÀ»
DELLA RICERCA BIOMEDICA
E «DINAMISMO» DELLA TUTELA
DEI VALORI ESISTENZIALI DELL’UOMO
S: 1. La funzione armonizzatrice del diritto nella elaborazione delle regole
di disciplina delle condotte umane nel campo della «ricerca» applicata all’uomo
e alla biomedicina, delle «origini» e della «fine» della vita umana, della salva-
guardia dell’«integrità» e della «corporeità» della persona. – 2. Il «giusto bilan-
ciamento» tra l’esigenza di non compromettere la libertà della ricerca scientifica
e la necessità di tutelare la vita prenatale, natale e postnatale, la salute, l’integri
biofisica e la dignità della persona. – 3. La «pari dignità sociale» quale «valore
fondativo» del sistema giuridico e la correlazione ai parametri della «vita»,
dell’«integrità», della «salute», dell’«identità» e della «libertà» della persona. Il
superamento della «prospettiva patrimoniale» della tutela civile della persona:
dall’«attribuzione ordinamentale» dell’«idoneità alla titolarità» di situazioni sog-
gettive al «riconoscimento» dei diritti inviolabili dell’uomo. La tutela giuridica
del «genoma individuale». – 4. I «diritti inviolabili» riconosciuti all’uomo in
quanto «umano» e non per «concessione» dell’ordinamento giuridico. L’esten-
sione della tutela giuridica dall’«organismo nato» alla «vita embrionale». Il valo-
re della «dignità» quale presidio contro l’«alterazione genetica» della persona e
contro il rischio di «sperimentazione incontrollata» e di «sfruttamento commer-
ciale» delle situazioni legate ai valori esistenziali dell’uomo. – 5. La salvaguardia
dei diritti dell’uomo come «membro» della specie umana. I «diritti dell’umanità»
e la tutela del «genoma umano». La protezione giuridica della «naturalità» della
«sequenza genetica umana» in funzione della preservazione delle generazioni
future da forme di manipolazione genetica e di selezione a scopo eugenetico. Il
«genoma umano» come «patrimonio comune dell’umanità». – 6. La ricostruzio-
ne delle fonti del diritto nazionale, comunitario ed internazionale sul fondamento
di un «minimo etico», comune ai membri della collettività.
1. La pluralità delle fonti del diritto1, che connota gli «assetti ordinamen-
1 Sulla fenomenologia del «pluralismo» delle fonti normative e sull’opportunità di una ridefi-
nizione dell’assetto delle fonti, alla luce del principio di «legalità costituzionale», che non è «sol-
tanto rispetto della legge ma soprattutto, nel sistema costituzionale, esigenza di ricostruzione dei
344 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II
tali» degli aggregati umani multiculturali2, assicura l’attuazione dei «valori
portanti» dei sistemi normativi e rende continua l’osmosi tra la «realtà giuri-
dica» e la molteplicità della «realtà sociale»3. Da questo punto di vista, il
diritto assolve la funzione di «sintesi» tra i «valori imposti» dalle «fonti tipiz-
zate» di produzione e i «valori liberi» della comunità, legati all’attività spon-
tanea ma lecita dei soggetti dell’ordinamento, nella ricerca durevole di un loro
«equilibrio dinamico»4. Nel processo di adeguamento «della norma al fatto
nessi» tra le «molteplici fonti operanti sul medesimo territorio, fonti legittimate dalla Costituzione
e che nell’unità assiologica della medesima trovano componimento», cfr. P. P, Il diritto
civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti3, Napoli, 2006,
289 ss.; P. P e P. F, in P. P e A. V., Manuale di diritto civile6, Napoli,
2007, 25; P. P e P. F, Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile2,
con la collaborazione di L. T, Napoli, 2004, 41; P. P, Legalità ed eguaglianza negli
ordinamenti privati, in Rass. parl., 1999, 257.
2 Nella so cietà contempor anea, le connotazioni di multicultural ità e di intercultural ità degli
aggregati umani urbaniz zati trovano concause non irrilevanti di incremento nell a globalizzazione
dei mercati e nell’immigrazione diffusa delle persone [cfr. F. P, L’assetto norma tivo dei
diritti fondamenta li della persona tra status civitatis e posizione di migrante: le suggestioni della
«condizione di reci procità», in Rass. dir. civ., 2008, 1108 ss.; I., Il ripensamento dei diri tti fon-
damentali della perso na nell’area dell’Unione europea, in Corti pugl iesi, 2007, 776 s., nota 13 e
778, nota 20; P. P, I diri tti civili dello straniero, 2001, in I., La pers ona e i suoi d i-
ritti, Napoli, 2 005, 87 ss.; E. C , Globalizzazione, rapporti civili e diritti della perso-
na, in Vita not., 20 04, 8 ss.; E. C, Diversi ed uguali. Immi grazione extracom unitaria e
principio giur idico di uguaglianza, M ilano, 2002, 47 ss.; L. M, Lo straniero extra comuni-
tario. Valori costi tuzionali e id entità culturale, Torino, 1 996, 194 ss.; G. T e A. D M,
Diritti fondame ntali, principio di uguagl ianza e riforma della no rmativa in materia di imm igra-
zione, in R iv. crit. dir. priv., 200 3, 184 ss.; E. G , Straniero (status c ostituzionale dello), in
Dig. disc. pubbl., IV, Torino,1999, 156 ss.].
3 Sul punto, cfr. P. P, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema
italo-comunitario delle fonti, cit., 306 s., il quale precisa che, in questo senso, ogni valore giuridico
individuato «è espressione non di un unico criterio (quello della razionalità o quello sociale o poli-
tico o economico), ma di un criterio sincretico, dovuto a tanti profili tutti concorrenti» (I., op. ult.
cit., 306).
4 Cfr. P. P, op. ult. cit., 306 s. La norm a, attesa la sua natur a vincolante, assolve la
funzione di unifo rmare la realtà socio-econom ica: l’interpretazione impl ica una necessaria stori-
cizzazione del contenuto dell’enunciat o, che consente di adegu arlo al fatto concreto e alla realtà
sociale. Infatti, quanto più «il dato normativo saprà ad eguarsi alla realtà sociale, tan to più essa si
presenterà in forma omogenea e unitaria» (P. P , op. ult . cit., 306) . La relazi one che
lega la realtà alla norma, e, dunq ue, ai princip i, ai valori e alle regole da essa enunciati, rifiuta
qualsiasi tentativo di set torializzare il diritto e predilige una lettura sistemat ica di tutte le fonti
normative che, all’interno dell’ordina mento giuridico, cost ituiscono una realtà ordinata (P. P-
, op. u lt. cit., 197 s.). L’articolazion e normativa che viene a configu rarsi, quindi, appare
particolarmente complessa ed è costituita dalle dispos izioni costituz ionali, dalle leggi i nterne,
dalle disposizioni normative di carattere sovranazionale e com unitario, dalle leggi regionali, che,
sistematicament e interpretate ed analizza te, partecipano a definire regole e principi app licabili
alla realtà soc iale (P. P, op. ult. cit., 303 ss.; P. P e P. F, in P. P-
 e A.V., Manuale di diritto civile, cit., 25 ss.). Sull’interpretazi one delle fonti del diri tto,
cfr. P. P, L’interpretazio ne della legge come sistema tica ed assiologia. Il brocardo in
claris non fit interpretat io, il ruolo dell’art. 12 disp. prel. c.c e la nuova scuola dell’e segesi, in
Rass. d ir. civ., 1 985, 990 ss., ora i n I., Scuo le, tendenze e metodi. Problemi del diritto civile,
Napoli, 1989, 283 ss.; I., Il diritto civile e la complessità del sistema, in Corti Bari, Lecce Po-
tenza, 20 03, 10 ss.; M. S, I principî immodificabili del l’ordinamento nel sistema delle
fonti di diri tto privato, in P. P e M. S [cur.], I rapport i civilistici nell’inte rpreta-
zione della Corte Costituzionale, I, Napoli, 2007, 3 ss.; G. C, Fonti inter ne e fonti comuni-
tarie: criteri d i risoluzione delle antin omie e tutela delle posizi oni giuridiche soggettive di d irit-

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