Le responsabilità conseguenti allo sciopero: dall'illecito contrattuale all'illecito aquiliano

AutoreFrancesco Santoni
Pagine1089-1102
Francesco Santoni
Le responsabilità conseguenti allo sciopero:
dall’illecito contrattuale all’illecito aquiliano
S: 1. Sciopero e responsabilità. - 2. Le responsabilità dei singoli scioperanti. - 3. La coincidenza tra
interesse dell’impresa e degli utenti nell’accertamento delle responsabilità. - 4. Le responsabilità dei
soggetti collettivi. - 5. Le responsabilità dei lavoratori autonomi e degli enti erogatori dei servizi essen-
ziali. - 6. Il marginale rilievo degli utenti nell’accertamento delle responsabilità.
1. In un ampio saggio, pubblicato nel 1970 in un volume collettaneo ormai di non
facile reperibilità, Edoardo Ghera af‌frontava criticamente le questioni dell’incidenza
dannosa dello sciopero nell’applicazione giurisprudenziale, ponendo in evidenza la ne-
cessità di considerare i limiti all’esercizio del diritto sul prevalente piano della responsa-
bilità aquiliana1.
Del resto, a quell’epoca, la questione veniva esaminata non solo nell’ampia tematica
dell’inadempimento del contratto ma altresì sotto il prof‌ilo generico del danno connesso al
comportamento lesivo conseguente all’astensione dal lavoro2; ed a tale problematica si col-
legava pure il tentativo di sindacare la portata ef‌fettiva delle prestazioni residuali rese negli
scioperi articolati con i consuetudinari canoni ermeneutici dell’inadempimento per poter
giustif‌icare, da parte del creditore, un legittimo rif‌iuto dell’adempimento parziale o inesat-
to della prestazione, qualif‌icato come illecito contrattuale3. Non a caso, a sostegno di tale
tesi si richiamavano fattispecie e principi del diritto dei contratti opposti allo sciopero,
quali le regole della correttezza e della buona fede in senso obiettivo, cui si af‌f‌idava la spe-
cif‌ica tutela dell’interesse creditorio a ricevere una prestazione utile e non dif‌forme da quel-
la pattuita, giustif‌icandosi l’eventuale rif‌iuto ed escludendosi altresì la mora accipiendi4.
Ma il richiamo ai principi di buona fede e correttezza, quali obblighi integrativi per
l’esecuzione del contratto, si scontrava con la dif‌f‌icoltà di estendere alla valutazione nor-
mativa dei comportamenti collettivi gli stessi criteri vincolanti i comportamenti indivi-
duali5. Così come si tendeva a svalutare il danno connesso all’astensione dal lavoro, os-
servandosi come questo non fosse elemento dello scambio contrattuale, diversamente
dalla perdita della retribuzione, essendo implicita in ogni forma di lotta sindacale la f‌i-
nalità di arrecare un qualche pregiudizio economico alle imprese6.
La proposta di Ghera, nel tentativo di regolare i conf‌ini dello sciopero, fu così, più
correttamente, radicata non già negli obblighi, sia pure integrativi, contrattualmente
1 Ghera 1970, 408.
2 Montuschi 1968, 49 ss.; Zangari 1969, 81 ss.
3 V. in particolare, Pera 2007, 1251 ss.; Di Majo 1975, 38 ss.; Cataudella 1975, 87 ss.; Bin 1978, 52 ss.
4 Per una esposizione degli orientamenti interpretativi espressi al riguardo, v. per tutti, Garofalo, Genoviva
1984, 120 ss.
5 V. in proposito il costante insegnamento di Giugni 1996, 251 ss.
6 Montuschi 1968, 67.

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