La previdenza complementare e l'autonomia collettiva: il problema della portabilità del contributo datoriale

AutoreGiulio Prosperetti
Pagine973-980
Giulio Prosperetti
La previdenza complementare e l’autonomia collettiva:
il problema della portabilità del contributo datoriale
S: 1. La previdenza complementare tra neocorporativismo e tutela della concorrenza; - 2. Il pro-
blema della portabilità: tutela del singolo e interesse collettivo; - 3. La legge delega n. 243 del 2004 e
l’attuazione con d.lgs. n. 252 del 2005: la tesi dell’incostituzionalità; - 4. Conclusioni.
1. La previdenza complementare, nella sua evoluzione, sottende le problematiche
relative al rapporto tra libertà sindacale, legislazione di sostegno al sindacato, tutela del
singolo e libertà della concorrenza.
Ed invero dalla impostazione del d.lgs. n. 124 del 1993, tutto incentrato sulla pre-
minenza dell’autonomia collettiva nella regolamentazione dei fondi pensione, si è passa-
ti alle norma contenute nella riforma Dini del 1995 che, prevedendo la possibilità del
trasferimento della posizione previdenziale complementare dal fondo categoriale ad al-
tro fondo, anche aperto, riconosceva il preminente diritto del singolo alla gestione della
propria posizione previdenziale complementare.
Successivamente, con la riforma Maroni del 2004 legge delega n. 243, la previden-
za complementare ha cambiato volto, proponendosi con un largo ventaglio di formule,
alcune delle quali sono più di matrice assicurativa che previdenziale ed ha riaf‌fermato a
livello formale la libertà di adesione individuale ai fondi pensione1.
Ma l’attuazione datane dal legislatore delegato, con il d.lgs. n. 252 del 2005, sembra
aver attenuato i termini dell’equiparazione tra diverse forme di previdenza complemen-
tare, subordinando appunto il diritto alla portabilità del contributo datoriale ad un’espli-
cita previsione in tal senso da parte del contratto collettivo, e ciò a seguito di una forte
pressione del mondo sindacale.
Insomma, la legislazione in materia di previdenza complementare, che all’inizio
sembrava porsi come un’ulteriore legislazione di sostegno al sindacato, tanto che l’inter-
vento era richiesto dalla legge persino per la trasformazione di fondi aziendali preesisten-
ti di iniziativa datoriale, si è invece evoluta in una disciplina che sembra porre il lavora-
tore-consumatore sicuramente libero, ma non protetto di fronte alle of‌ferte dei gruppi
bancari ed assicurativi2.
In questa stagione, nella quale sembra essere l’assoluta libertà di concorrenza il mo-
tore dello sviluppo, la questione f‌inirà probabilmente con l’interessare le Istituzioni eu-
ropee in termini di violazione del principio di libera concorrenza nell’ambito della rac-
colta di tale risparmio previdenziale.
A questo punto ci si deve domandare se la previdenza complementare appartenga di
per sé, per la sua storia e per la sua natura, alla tutela degli interessi professionali e quindi
1 Cfr. art. 1, c. 2 e art. 3, c. 3, d. lgs. n. 252/ 2005, già art. 3, c. 4, d. lgs. n. 124/1993.
2 Cinelli 2007, 407.

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