Sulla cosiddetta indisponibilità del tipo lavoro subordinato: ricognizione e spunti critici

AutoreMarcello Pedrazzoli
Pagine851-865
Marcello Pedrazzoli
Sulla cosiddetta indisponibilità del tipo lavoro subordinato:
ricognizione e spunti critici
S: 1. Il problema qualif‌icatorio come caccia ai benef‌ici e fuga dai costi dei rapporti di lavoro. -
2. A che cosa si allude con espressioni come «disponibilità del tipo» et similia: una cernita di ipote-
si (A-T). - 3. Commenti minimi ed esplicazioni. La disponibilità autorizzata dall’autonomia collet-
tiva. - 4. Segue. Presunzioni relative di lavoro autonomo e presunzioni assolute di subordinazione.
- 5. Segue. Le attività non costituenti rapporto di lavoro. - 6. L’indistinzione fattispecie-ef‌fetti e la
polivalenza allocativa.
1. L’assunto per cui ogni attività utile prestata dall’uomo può essere oggetto indif-
ferentemente di un contratto di lavoro autonomo o di un contratto di lavoro subordina-
to è usuale e suggellato dalla giurisprudenza. Se però è controvertibile la qualif‌icazione
del rapporto, questa statica alternativa si rivela inconsistente. Solo in presenza di lavoro
subordinato, per un’af‌fermazione ancora più condivisa, interviene tassativamente l’ap-
parato di norme inderogabili - sancito anche dalla Costituzione (artt. 36, 37 e 38, c. 2)
- che istituisce la protezione. Per l’inclusione nelle tutele, a cominciare da quelle previ-
denziali, o per l’esclusione da esse, diventa cruciale la scelta se l’attività lavorativa viene
dedotta nell’uno o nell’altro schema contrattuale.
In corrispondenza dell’assetto irriducibilmente dicotomico dell’esperienza giuslavo-
ristica, sul versante del lavoratore (nonché, di massima, dell’ente previdenziale) si proiet-
ta un interesse ad espandere l’area del lavoro dipendente (e ridurre, correlativamente,
quella del lavoro autonomo), sostenendo con i dovuti argomenti questa direzione di
tutela. Mentre sull’altro versante, della controparte datoriale e dei suoi sostenitori, vi
sarà interesse a declinare gli argomenti in termini inversi e reciproci. In breve, se sorge,
o viene suscitato, il dubbio sulla qualif‌icazione, per le parti del rapporto di lavoro l’obiet-
tivo sarà spesso quello di ripartire diversamente pesi e vantaggi normativi, «sparigliando-
li» a carico, e/o a favore, dell’una o dell’altra.
Il contesto descritto non si verif‌ica solo al momento della qualif‌icazione nel singolo
caso, con riguardo al quale viene in rilievo specialmente la volontà delle parti individua-
li e l’opera del giudice, ma anche prima di tale momento. Anzi, la percezione dei costi/
benef‌ici connessi allo statuto protettivo del lavoro subordinato e la dinamica con cui
volgerli a proprio vantaggio prende corpo anzitutto a monte, nel momento in cui il le-
gislatore e l’autonomia collettiva prevedono (descrivono, indicano) f‌igure a cui applicare
o non applicare (certi) trattamenti, ovvero dispongono o precludono (certi) trattamenti
stessi con riferimento a f‌igure già date (previste). Per cui a tirare per la giacca le risorse a
disposizione, ci si adopera sempre, in base ai poteri normativi di cui ogni protagonista è
fornito dall’ordinamento.
Se ampliamo gli habitat in cui i dati della questione possono emergere, rientra nel-
la tendenza ad allocare diversamente le tutele, ad esempio, anche il fenomeno della in-
clusione progressiva, nell’area di protezione, di una porzione non insignif‌icante del lavo-

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