Le norme costituzionali sul lavoro alla luce dell'evoluzione del diritto del lavoro

AutoreMario Napoli
Pagine749-769
Mario Napoli
Le norme costituzionali sul lavoro alla luce dell’evoluzione
del diritto del lavoro*
S: 1. Premessa. - 2.1. L’art. 1 e la perso na. La lettura in chiave di sineddoche proposta da Luigi
Mengoni. L’esserci dell’impresa e del mercato come presupposti esterni alla regolazione costituziona-
le. L’esserci della persona in società mediante il lavoro. Per una visione trinitaria della persona e della
società. - 2.2. Lavoro, diritti fondamentali, pluralismo sociale. Il principio di eguaglianza. Il Diritto
del lavoro rivaluta l’eguaglianza formale. - 3. L’art. 35, 1 comma come fondamento della regolazione
del lavoro. Le implicazioni sulla lettura degli articoli 35, 36 e 37. Norme costituzionali e lavoro au-
tonomo. - 4. L’art. 39 e il Diritto del lavoro vivente. Concert azione, contrattazione aziendale, rinvii
legislativi, pubblico impiego privatizzato. L’art. 46 e il rilancio della partecipazione in sede europea.
- 5. Il Diritto al lavoro nel Diritto del lavoro.
1. Ringrazio l’amico Gianni Loy per avermi invitato a partecipare a questa giornata
italo-spagnola che è chiamata ad esplorare le linee evolutive e comparabili dei due ordi-
namenti.
A me è stato af‌f‌idato un compito speciale ma esaltante: rif‌lettere sulle norme costi-
tuzionali alla luce dell’evoluzione del Diritto del lavoro. Noi siamo abituati a trattare il
tema in termini capovolti: in che misura le norme costituzionali incidono sul Diritto del
lavoro. Questo approccio è stato tipico del periodo successivo all’entrata in vigore alla
Carta costituzionale1. Dinanzi al nuovo testo costituzionale la dottrina s’interroga sulla
portata della norma o quanto meno dei principi costituzionali sulla futura attività del
legislatore. L’approccio metodologico è rimasto invariato allorquando la Carta è stata
chiamata a fungere da premessa maggiore nel giudizio di costituzionalità delle norme
emanate dal legislatore ordinario2.
Il mio non vuole essere un approccio per ricostruire o interpretare astrattamente le
disposizioni costituzionali, ma un tentativo di lettura delle disposizioni alla luce del
Diritto del lavoro così come si è evoluto f‌ino ai giorni nostri.
* Il saggio riproduce una rielaborazione della relazione alle giornate italo spagnole di Diritto del lavoro or-
ganizzate dal Centro studi di relazioni industriali e dall’AIDLASS su «Concertazione e incentivi alla stabili-
tà: una svolta nella legislazione spagnola», Cagliari, Università degli studi, 23.10.2006. Alcuni concetti
erano stati anticipati nella lezione Massimo D’Antona su «Costituzione, lavoro, pluralismo sociale», Firenze,
Università degli studi, dicembre 2005.
1 V. i fondamentali saggi di: Mortati 1954, 149; Giannini 1950, 1; Natoli 1955; Smuraglia 1958. Di questo
A. v. recentemente, Smuraglia 2007. Una lettura multidisciplinare del ruolo del lavoro nella costruzione
della Repubblica è quella of‌ferta da Aa.Vv. 1987 (con contributi di Angelini, Barocci, Campanili, Dadda,
Elia, Frey, Pasinetti, Torero, Treu), ed ivi v. Elia 1987, 7 e Treu 1987, 37.
2 Sulla Corte costituzionale in materia di lavoro v. ora Scognamiglio 2006b. Precedentemente v. Asap 1987;
Inpdai 1988. Cfr. altresì Scognamiglio 1978; Bortone 1990, dove v. Ghera 1990; Ricci 1999.
750 Studi in onore di Edoardo Ghera
2.1. Il punto di partenza della rif‌lessione è posto nell’art. 1, c. 1: l’Italia è una re-
pubblica democratica fondata sul lavoro. In esso il principio lavoristico è posto accanto
al principio repubblicano, che identif‌ica la forma dello Stato, e al principio democratico,
criterio regolativo della sovranità. La forza del c. 1 si salda con il secondo, che ricorda
l’appartenenza della sovranità al popolo, demandando alla legge i compiti di regolazione
della modalità di esercizio. Poiché il principio repubblicano era stato posto direttamente
dalla volontà popolare mediante il referendum istituzionale, a caratterizzare l’art. 1 resta-
no il principio democratico e il principio lavoristico. Mentre il principio democratico è
subito indicato come criterio regolativo della sovranità popolare, il principio lavoristico
non trova ulteriori specif‌icazioni nell’art. 13.
La lettura originaria dell’art. 1 vede nel principio lavoristico la caratterizzazione in
termini di socialità della conf‌igurazione della Repubblica, che viene intesa come Stato
non solo democratico ma anche sociale4. Questa lettura è ancora quella preminente,
anche se oggi la Repubblica fondata sul lavoro è particolarmente delineata dal Diritto
del lavoro. Che signif‌icato ha la formula alla luce del Diritto del lavoro? Certamente ri-
mane la competenza dei costituzionalisti a cogliere il signif‌icato particolare del lavoro,
ma per ragione di materia ricevono gli apporti del Diritto del lavoro utili per l’individua-
zione del fondamento costituzionale storico, diverso da quello colto al tempo della pri-
ma interpretazione costituzionale.
Oggi abbiamo a disposizione una lettura dell’art. 1 ad opera di Luigi Mengoni5, il
quale suggerisce di cogliere il signif‌icato del lavoro del c. 1 alla luce dell’art. 2, Mengoni
ritiene che la parola lavoro dell’art. 1 sia usata nei termini della f‌igura retorica della si-
neddoche (pars pro toto)6, poiché nell’indicare il lavoro si vuole fare riferimento alla
persona umana dalla quale il lavoro non può essere separato.
Questa lettura è certamente stimolante poiché legge come un solo blocco l’art. 1
con l’art. 2. Il valore fondante del lavoro è così veramente vasto, al pari del principio
democratico. La sovranità, che appartiene al popolo ed è regolata dal principio democra-
tico, trova il suo fondamento nella persona umana e nella sua dignità. Questa lettura
avvicina l’art. 1 all’art. 1 della Costituzione di Bonn7 e ora all’art. 1 della Carta di Niz-
za8., non esistente al tempo in cui fu prospettata. Essa va certamente accolta come indi-
rizzo interpretativo complessivo della Carta e come direttiva di saldatura tra art. 1 e art.
2. Essa, tuttavia, proprio nel momento in cui esalta la portata del riferimento al lavoro,
condizionando l’interpretazione attuativa, f‌inisce col sacrif‌icare la scelta di porre proprio
il lavoro a fondamento della Repubblica. Se il legislatore avesse scelto un altro prof‌ilo
3 V. il commento di Mortati 1975. Cfr. altresì Elia 1987, cit. n. 1. Sui principi fondamentali v. Onida 1997.
Per una rif‌lessione sulle istituzioni in relazione alle dinamiche proprie della società v. Berti 1994. per il va-
lore dei principi nell’argomentazione v. Mengoni 1996.
4 Cfr. Mortati 1975, cit. nt. 3.
5 Mengoni 2004b.
6 Per questa f‌igura retorica v. Chiazza, Napoli Marisa 2007, dove v. riportato il brano di Mengoni che in-
travede una sineddoche nella formulazione dell’art. 1 della Costituzione.
7 La costituzione di Bonn stabilisce all’art. 1 che «la dignità dell’uomo è intangibile. Rispettarla e difender-
la è dovere di ogni potere dello Stato»: cfr. D’Atena, Grossi 1997.
8 L’art. 1 della Carta di Nizza sancisce che «la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tu-
telata». Su tale carta di diritti v. Napoli 2004c.

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