Aiuti di Stato e contratti a contenuto formativo

AutoreSilvana Sciarra
Pagine1137-1147
Silvana Sciarra
Aiuti di Stato e contratti a contenuto formativo
S: 1. Uno stereotipo italiano nel quadro della giurisprudenza della Corte di giustizia sugli aiuti di
stato. - 2. Le condanne inf‌litte all’Italia dalla Corte di Giustizia Europea. - 3. Regolamentazione a
molti livelli e democrazia deliberativa: oltre lo stereotipo italiano. - 4. Conclusioni: uno sguardo al
futuro nella regolamentazione degli aiuti di stato.
1. L’Italia è stata più volte condannata dalla Corte di Giustizia Europea (Cgce) per
aver concesso, in contrasto con le norme del Trattato, aiuti di stato al f‌ine di promuove-
re l’occupazione. Inoltre, l’Italia non ha adottato, a giudizio della Corte, le misure neces-
sarie ad ottenere la restituzione degli aiuti illegittimamente concessi1.
Nelle pagine che seguono le vicende accennate e l’acuto contrasto che si è creato fra
Italia e Cgce sono ripercorse sommariamente al f‌ine di dimostrare quanto può essere
lungo e tortuoso il processo di adeguamento dell’ordinamento nazionale ai principi del
diritto comunitario. L’interpretazione che si vuole proporre per certi versi conferma
un’immagine stereotipata dell’Italia, vista come paese inadempiente e lento nel colmare
le lacune provocate dall’inosservanza degli obblighi nascenti dall’adesione all’UE. Per
altri versi si vuole evidenziare che l’inadeguatezza del legislatore è talvolta aggravata dal-
la macchinosa evoluzione degli apparati burocratici e dalla resistenza della pubblica am-
ministrazione a farsi promotrice di comportamenti virtuosi2.
Per comprendere la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo prima citata è ne-
cessario fare un passo indietro. I contratti di formazione e lavoro sono stati al centro di
molti e variegati interventi del legislatore. Fin dal 1984 l’obiettivo principale del legisla-
tore è stato quello di favorire l’occupazione per specif‌ici gruppi di lavoratori, in partico-
lare i lavoratori giovani, riducendo le prestazioni contributive a carico dei datori di lavo-
ro. Nel corso degli anni le leggi che si sono occupate di questa materia sono divenute più
frammentate, in ragione del sempre più impellente bisogno di adattare le misure a soste-
gno dell’occupazione ad esigenze contingenti dettate dall’andamento del mercato del
lavoro3.
Nelle pagine che seguono si cercherà di dimostrare che il legislatore, pressato dall’ur-
genza di intervenire con emendamenti e modif‌iche su fonti preesistenti, non può nella
sua corsa af‌fannosa omettere di confrontarsi con i vincoli posti dalle norme che regolano
1 Cgce 7.3.2002, Italia c. Commissione, causa C-310/99, Racc., 2002, I-2289; Cgce 1.4.2004, Commissione
c. Italia, causa C-99/02, Racc., 2004, I-3353. Informazioni rilevanti in Lo Faro 2002. A conferma di una
tendenza che non riguarda soltanto i contratti a contenuto formativo, si noti, ad esempio, che l’Italia è stata
recentemente condannata dalla Cgce per aver concesso aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune
a banche (Cgce 15.12.2005, Unicredito Italiano, causa C-148/04, Racc., 2005, I-11137) e a fondazioni
bancarie (Cgce 10.1.2006, Cassa di Risparmio di Firenze e altri, causa C-222/04, Racc., 2006, I-289).
2 Ho sviluppato più ampiamente questo tema in Sciarra 2007b.
3 Una ricostruzione dettagliata si trova in Treu 2001, 29 ss. ed in Balandi 2007, 135 ss.

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