Sciopero politico-economico, sciopero politico, sciopero generale e preavviso

AutoreGiuseppe Santoro Passarelli
Pagine1103-1111
Giuseppe Santoro Passarelli
Sciopero politico-economico, sciopero politico, sciopero generale
e preavviso
S: 1. La ratio della disciplina in tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali. - 2. Le deroghe al
preavviso. - 3. Il problema della disciplina applicabile in caso di sciopero politico puro e politico-
economico. - 3.1. Lo sciopero politico-economico. - 3.2. Lo sciopero politico puro. - 4. Lo sciopero
generale.
1. La disciplina dettata dalla legge n. 146 del 1990 in tema di sciopero nei servizi
pubblici essenziali è un intervento legislativo di attuazione dell’art. 40 Cost.
Come è noto la norma costituzionale non è stata attuata negli altri settori dell’indu-
stria e dei servizi non essenziali perché le organizzazioni sindacali hanno voluto che i
conf‌litti collettivi si risolvessero sulla base di rapporti di forza e del principio di ef‌fettivi-
tà che permea il diritto sindacale repubblicano.
Il settore dei servizi pubblici essenziali rappresenta un’eccezione, e la relativa rego-
lamentazione legislativa si è resa necessaria in virtù di una particolarità rispetto agli altri
settori che pure possono essere interessati da forme di astensione collettiva dal lavoro.
Nel caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, infatti, i soggetti danneggiati non
sono soltanto i protagonisti del conf‌litto (lavoratori e datori di lavoro), ma anche gli
utenti, che al conf‌litto sono, invece, estranei.
Si comprende, pertanto, l’esigenza, fatta propria dalla legge n. 146 del 1990, di
dettare una regolamentazione che contemperasse l’esercizio del diritto di sciopero con il
godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti alla vita, alla salute, alla
libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale,
all’istruzione ed alla libertà di comunicazione1.
Per assicurare tale contemperamento la legge, ha, da un lato un contenuto diretta-
mente precettivo e individua una serie di limiti all’esercizio del diritto di sciopero idonei
a non conculcare il diritto stesso ma a garantire, allo stesso tempo, l’ef‌fettività dei diritti
degli utenti, e dall’altro conserva alle parti sociali il governo del conf‌litto perchè af‌f‌ida
ad esse il compito di individuare consensualmente le prestazioni indispensabili2.
I limiti all’esercizio del diritto di sciopero stabiliti direttamente dalla legge n. 146
del 1990, come modif‌icata dalla legge n. 83 del 2000, si sostanziano principalmente:
nell’obbligo di preavviso in merito alla motivazione, alla durata e alle modalità di
attuazione dello sciopero;
nel preventivo esperimento di procedure di raf‌freddamento e conciliazione;
nel rispetto di intervalli minimi tra l’ef‌fettuazione di uno sciopero e la proclamazio-
ne del successivo (rarefazione).

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