Il licenziamento del dirigente tra perdita di fiducia e inadempimento

AutoreMattia Persiani
Pagine879-888
Mattia Persiani
Il licenziamento del dirigente
tra perdita di f‌iducia e inadempimento
S: 1. Potere disciplinare e inadempimento. - 2. Le incertezze sul necessario esperimento della
procedura disciplinare in caso di licenziamento del dirigente. - 3. Il recente superamen to di quelle
incertezze. - 4. Procedimento disciplinare e tutela della personalità del lavoratore. - 5. Le perplessità
suscitate dalle conseguenze concrete della estensione a tutti i dirigenti del procedimento disciplinare.
- 6. La diversità della posizione di chi non riveste posizioni apicali. - 7. I dubbi sull’ef‌fettività della
tutela realizzata per i dirigenti di posizione elevata. - 8. L’equiparazione dell’inadempimento al venir
meno della f‌iducia. - 9. L’inevitabile estensione di quell’equiparazione a tutti i lavoratori. - 10. Fidu-
cia e inadempimento. - 11. Critica: licenziamenti disciplinari e licenziamenti per mancanza di f‌idu-
cia. - 12. La disciplina legislativa dei limiti al potere di licenziare e della procedura disciplinare. - 13.
Procedimento disciplinare e licenziamento con f‌inalità sanzionatorie. - 14. I limiti della sindacabilità
del licenziamento del dirigente. - 15. Il procedime nto disciplinare presuppone un licenziamento
disciplinare e, cioè, per inadempimento. - 16. Contestazione di un fatto e contestazione di una valu-
tazione. - 17. Il controllo del licenziamento del dirigente af‌f‌idato agli organi sindacali e al giudice.
1. Con la consueta chiarezza Edoardo Ghera, nel suo bel manuale di diritto del la-
voro1, insegna che «come risulta testualmente dall’art. 2106 c.c., il potere disciplinare si
collega strettamente agli artt. 2104 e 2105 c.c. Il suo esercizio, infatti, rappresenta la
reazione all’inadempimento dell’obbligo di prestazione di lavoro» (p. 89).
Al tempo stesso, anche l’illustre autore considera sanzione disciplinare il licenzia-
mento che sia giustif‌icato da un inadempimento, ma si limita a riferire che «per quel che
riguarda i dirigenti […] la giurisprudenza distingue quelli in posizione apicale» (p. 204)
nel senso che, per essi, esclude sia necessario l’esperimento della procedura disciplinare.
2. Posizioni queste delle quali la prima è, da tempo, oramai, indiscussa. Ciò perchè,
da tempo, la giurisprudenza ha accolto la tesi, proposta oramai tanti anni fa da un’atten-
ta ed autorevole dottrina, secondo la quale, ogni qual volta trovi la sua legittimazione in
un inadempimento del lavoratore, il licenziamento deve essere qualif‌icato come una
sanzione disciplinare. Ond’è che la sua validità è inevitabilmente condizionata all’espe-
rimento del procedimento previsto dall’art. 7 della l. n. 300 del 1970.
D’altro lato, però, è anche noto come sia rimasto a lungo incerto se l’onere di quel
procedimento gravasse, o no, anche sul datore di lavoro che si accingesse a licenziare un
dirigente.
Ciò perché, anche quando il dirigente fosse sospettato di essere inadempiente,
l’esperimento del procedimento disciplinare, a volte, è sembrato incompatibile con la
elevatezza della posizione gerarchica e con quella f‌iducia che, sia pure con intensità di-
1 Ghera 2006.

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