Responsabilità professionale e diritto del lavoro

AutoreAntonio Vallebona
Pagine1277-1279
Antonio Vallebona
Responsabilità professionale e diritto del lavoro
S: 1. Il problema della responsabilità professionale. - 2. Diligenza e natura dell’attività. - 3. L’inte-
resse generale. - 4. La responsabilità dei professionisti lavoratori subordinati. - 5. Le tecniche di speci-
f‌icazione della diligenza. - 6. Gli strumenti di prevenzione.
1. Il problema della responsabilità professionale è di grande attualità, sia per i pro-
f‌ili civilistici risarcitori, sia per i prof‌ili penalistici. Il dibattito viene, però, per lo più li-
mitato alla responsabilità dei liberi professionisti, mentre anche gli imprenditori ed i
lavoratori subordinati esercitano un’attività professionale con la relativa responsabilità.
Appare opportuno, dunque, un esame dell’intera problematica, da cui risultino al-
meno le principali connessioni sistematiche.
2. La commisurazione della diligenza del debitore nell’adempimento dell’obbliga-
zione alla natura dell’attività esercitata è sancita, in linea generale, dalla disposizione
dell’art. 1176, c. 2, c.c.
La regola, che vale anche per gli imprenditori, è ribadita e specif‌icata per la diligen-
za del lavoratore subordinato dalla disposizione dell’art. 2104 c.c., che, tra gli altri para-
metri, indica quello della «natura della prestazione dovuta».
La natura dell’attività o della prestazione incide sul grado di diligenza dovuto non
solo in base alla dif‌f‌icoltà tecnica, ma anche in base agli interessi coinvolti.
Sicché è dovuta una diligenza maggiore se l’attività tocca diritti costituzionali della
persona (ad es. la salute, la libertà personale, il lavoro) oppure questioni economiche così
rilevanti da mettere a rischio l’equilibrio dell’impresa.
Solo apparentemente opposta è la regola che limita la responsabilità del prestatore
d’opera intellettuale ai soli casi di dolo o colpa grave in presenza di problemi tecnici di
speciale dif‌f‌icoltà (art. 2236 c.c.), poiché ne è stata esattamente esclusa l’applicazione
nelle ipotesi di negligenza o di imprudenza.
Gli imprenditori sono gravati da responsabilità professionale non solo nei confron-
ti dell’altro contraente “commerciale” (committente nel contratto di appalto; acquirente
nel contratto di vendita, ecc.), ma anche nei confronti dei propri ausiliari nella qualità
di datori di lavoro (ad es. art. 2087 c.c.), dovendo l’iniziativa economica sempre rispet-
tare la dignità della persona (art. 41, c. 2, Cost.).
3. Si aggiunge un altro tipo di responsabilità, nei confronti della comunità generale,
come risulta per gli imprenditori dai richiami costituzionali all’utilità sociale (art. 41, c.
2) e ai programmi e controlli per l’indirizzo e coordinamento dell’iniziativa economica
a f‌ini sociali (art. 41, c. 3) e per i lavoratori dal richiamo al dovere di solidarietà (art. 2
Cost.).

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