La Corte di Giustizia e il trauma del cavallo di Troia

AutoreBruno Veneziani
Pagine1281-1293
Bruno Veneziani
La Corte di Giustizia e il trauma del cavallo di Troia
S: 1. Le sf‌ide alla Corte di Giustizia. - 2. La Corte ed i diritti sociali collettivi. - 3. La Corte di
Giustizia come giudice costituzionale. - 4. Il dono del cavallo di Troia: “timeo danaos dona ferentes”. La
logica funzionalista. - 5. Il dialogo tra legge e contrattazione collettiva secondo la Corte. - 6. Diritti
sociali e principi economici tra funzionalizzazione ed assimilazione. - 7. Le tecniche e le forzature ar-
gomentative della Corte. - 8. La via giudiziaria alla integrazione e il “dono” della pedagogia della
Corte. - 9. La Corte e la regola della sussidiarietà.
1. È stata vasta l’eco procurata dalle due decisioni Viking e Laval della Corte di
giustizia comunitaria. Rimbalzata sulla stampa internazionale europea e d’oltre oceano
essa é stata accolta dalla Confederazione europea dei sindacati con soddisfazione accom-
pagnata da forti timori. Non c’è voluto molto tempo perché ci si accorgesse che dietro il
pur apprezzabile ed atteso riconoscimento esplicito del “diritto di azione collettiva” e
dunque anche del diritto di sciopero si celasse il trauma del cavallo di Troia.
Le prime dichiarazioni di John Monks, segretario generale della Ces, all’indomani
della pronuncia sul caso Viking, circoscrivono l’ambito del tema: «Queste decisioni of-
frono protezioni ai sindacati che agiscono a livello nazionale e locale quando af‌frontano
la libertà di stabilimento. Comunque è meno chiaro che ciò accada quando il conf‌litto
è di dimensioni internazionali. A fronte della dichiarazione solenne della Carta dei dirit-
ti fondamentali e della riforma dei Trattati, avremmo preferito un più chiaro e meno
ambiguo riconoscimento dei diritti del sindacato di conservare e difendere i diritti dei
lavoratori, la parità di trattamento e la cooperazione transfrontaliera per controbilancia-
re il potere del capitale organizzato ormai divenuto globale»1.
Dunque è un dato di fatto che ormai la Corte di Giustizia del Lussemburgo si è
avventurata, come era lecito aspettarsi, sul terreno del diritto collettivo del lavoro se-
guendo un trend che la accomuna alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.
Nel corso dell’ultimo anno questa ultima ha, da un lato, ampliato il raggio di incidenza
del diritto di associazione (art. 11 della Convenzione di Roma del 1950) sindacale inglo-
bandovi la c.d. libertà negativa e, dall’altro, ha ammesso che il diritto di sciopero, sia
pure non espresso esplicitamente nella stessa fonte internazionale, tuttavia può discen-
dere dal più ampio principio della libertà di associazione sindacale. Il tragitto è stato
percorso non senza dubbi ed esitazioni che hanno esposto i giudici di Strasburgo alla
accusa si contorsionismo intellettuale2.
In ogni caso ciò che accomuna i trend giurisprudenziali delle due Corti è pur sem-
pre la sf‌ida intellettuale che devono fronteggiare e che li costringe a scandagliare la natu-
ra, struttura e funzione dei diritti di seconda generazione.
1 Media@etuc.org, 11.12.2007.
2 Marguénaud, Mouly 2008, 16 ss.

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