Il lavoro nel codice civile, oggi

AutoreLuciano Spagnuolo Vigorita
Pagine1183-1188
Luciano Spagnuolo Vigorita
Il lavoro nel codice civile, oggi*
1. Ringrazio vivamente Mario Napoli, anche per non avere sottotitolato il tema da
lui prescelto, in modo da vincolare l’esame a contenuti predeterminati.
L’argomento proposto può avere vari e dissimili svolgimenti.
Il primo compito, dunque, è quello di dichiarare la linea di svolgimento adottata in
questa occasione.
Per mia inclinazione, più volte resa esplicita, ho interesse ad esaminare lo sviluppo
storico del fenomeno giuridico, con attenzione interpretativa e critica: al f‌ine di verif‌ica-
re quanto la situazione attuale debba a quella pregressa, ma anche – e, certamente, con
non minore interesse – quanto quest’ultima possa risultare d’impaccio all’evoluzione
pur da essa avviata.
Per un’analisi del genere l’argomento proposto è ideale. Stabilita l’ottica dell’indagi-
ne, forse può ora proporsi un sottotitolo: “Fondamento e contrasto rispetto al diritto del
lavoro moderno”.
Conf‌ido che i successivi svolgimenti argomentativi potranno dare conto dell’indi-
rizzo attribuito alla trattazione del tema. È doverosa, però, una premessa: il sottotitolo,
a sua volta, introduce a percorsi diversi. Se ne presceglie uno: quello che si ritiene idoneo
a sostenere un criterio di metodo al raf‌fronto storico-critico. Negli altri percorsi transi-
tano sostanzialmente vicende applicate, soltanto descrittive del subentrare di nuovi re-
golamenti normativi a quelli pregressi.
È normale che lo sviluppo di una disciplina si svolga secondo un processo scalare,
che il primo gradino sia supporto al secondo, questo al terzo e così via. Non è di rilievo,
pertanto, che l’attuale diritto del lavoro si riscontri limitatamente nella disciplina del
codice, una volta doverosamente ammesso che questa rappresenta un punto di partenza
fondamentale.
Tale disciplina, del resto, ha subito colpi ripetuti, ciascuno decisivo.
Dopo due anni si è dissolto l’ordinamento sindacale corporativo, nel quale essa
s’inquadrava, anche con norme proprie di raccordo (ad esempio, artt. 2086, 2104 c. 2)
e, soprattutto, con la proposizione della centralità dell’impresa come entità funzionale.
Dopo sei anni è entrata in vigore la Costituzione, portatrice di valori diversi: segnata-
mente, di quello espresso dal principio di libertà di organizzazione sindacale, che priva-
tizza l’aggregazione degli interessi collettivi, quale forma di autotutela, conf‌igurando
quindi il regolamento del rapporto (anche) come risultato di autodeterminazione, attra-
verso il conf‌litto. Ancora, dopo 28 anni è entrato in vigore lo Statuto dei lavoratori, con
la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo e con il sindacato in azienda.
* Sono riproposti, nelle linee essenziali, i contenuti della relazione tenuta dall’autore il 20 novembre 2007
all’Università Cattolica di Milano, in occasione della consegna dei diplomi di Master in Consulenza del
Lavoro e Direzione del Personale. In quell’occasione la relazione non aveva riferimento ad un testo scritto.

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