Cloridoro Nicolini (1780-1859). Un magistrato alla ricerca delle regole dell'equità

AutoreStefano Vinci.
Pagine445-470

Page 445

In una memoria presentata a Ferdinando II nel 1836, l’avvocato Tito Berni descriveva con «raccapriccio» lo stato della magistratura, caduta in discredito presso «tutte le classi della nazione» e poco considerata dagli stessi suoi membri1. In un panorama siffatto, ben pochi furono i giudici napoletani che brillarono per ingegno e per moralità. Tra questi spicca Cloridoro Nicolini2, giurista e magistrato napoletano autore di interessanti saggi dottrinali, la cui figura è stata finora poco studiata forse perché oscurata da quella

Page 446

del più famoso fratello Niccola3. Attraverso le sue opere e l’esperienza maturata in campo giudiziario – fu giudice e procuratore nei principali Tribunali del Regno – è possibile cogliere il travaglio del ceto forense a seguito dell’entrata in vigore del code civil4. Nacque nel 1780 a Tollo, in Abruzzo citeriore5, da Giambattista e Teresa de Honoratiis. Di famiglia agiata, dopo gli studi elementari frequentò il seminario di Ortona sotto la guida dell’abate Tommaso Maria Verri6, «che a quei tempi ben era a riguardarsi come cima delle intelligenze abruzzesi»7. Si trasferì poi a Napoli dove si dedicò agli studi di

Page 447

diritto8, per poi intraprendere la professione forense, a quel tempo in uno stato di profonda crisi9. Scrive il Mascetta nel suo elogio funebre a Nicolini:

Allora il nostro Foro, se pur Foro poteva dirsi, non si avea che le leggi del paese; e le leggi del paese erano una bizzarra accozzaglia di romano e di normanno […]. Tali ad un dipresso erano le condizioni della legislazione nel nostro regno, quando Cloridoro Nicolini apparve nel Foro; quando volle la Provvidenza, che la luce di un nuovo codice di leggi sfolgoreggiasse nell’Aula di Temi, diradasse il bujo, e le penose incertezze della vecchia giurisprudenza […]. Cloridoro Nicolini fu il primo qui in Chieti che vi travagliasse alla diffusione delle nuove legali dottrine. Inaugurò pertanto un’insegnamento, che non pure per quella potenza dello ingegno che il reggeva, ma per quella ausiliatrice di magnanimo sentimento, in poco tempo venne in gran fama e rinomanza; si che non pure i giovani discenti della città, ma eziandio i lontani avidamente vi accorrevano10.

L’entusiasmo per le leggi del decennio francese – che lo portò ad avviare una delle prime scuole private di diritto a Chieti11 – valse a Nicolini l’inserimento, da parte del governo francese, nei ruoli della magistratura12: fu infat-

vero, comunque la mente del giovanetto Nicolini fosse, pure si avvide, che la filosofia allora nello spirito e nella forma non era che sensismo, e che le dottrine di Tracy, di Cabanis, di Condillac, valicando le Alpi, appestavano gl’intelletti italiani, e sordamente rodevano l’edificio di quel sapere, a cui avea posta la sua sanzione la Religione propugnatrice e promettitrice d’immortalità. Prese perciò Egli dalla filosofia tutto che non mirasse a ferire il principio della dignità umana, si travagliò a formarsi un sistema peculiare di conoscenze veramente utili; e lasciò che gli altri imbestiassero nel lezzo delle dominati dottrine».

Page 448

ti destinato al Tribunale civile di Teramo, prima con funzioni di giudice e poi di procuratore del Re13. Non fu risparmiato – come il fratello – dalla giunta di scrutinio dei magistrati, costituita dopo l’esperienza costituzionale del 1820-2114, che lo giubilò con la motivazione: «Masone e carbonaro, e protettore acerrimo dei settarii»15. Si ritirò quindi a vita privata «dedito ai suoi cari e profondi studi»16.

Nella seduta del Consiglio di Stato del 18 agosto 1831 fu disposta la sua “reintegrazione” nei ranghi giudiziari, a seguito di «favorevoli informi dati dal consultore Canofari»17 e destinato alla funzione di procuratore del Re nel Tribunale civile del Molise18. Iniziò quindi la sua produzione scientifica

Page 449

con la pubblicazione nel 1833 del discorso inaugurale pronunciato dinanzi al Tribunale civile del Molise, a cui diede il titolo per le stampe Della importanza ne’ giudizi della esatta osservanza delle forme19. In questo discorso dedicato alla «giustizia estrinseca», ovvero alla solennità delle forme prescritte dalla legge per la validità degli atti giudiziari, Cloridoro Nicolini riprese il pensiero del fratello Niccola che in più occasioni aveva sostenuto una ideale linea di continuità tra la tradizione napoletana e la riforma giudiziaria

Sono pur nostri i fonti, onde uscirono queste leggi di rito, le quali null’altro han di nuovo che qualche voce e la veste. Chi non le aborre, che pel solo abbigliamento, o non arrestandosi a vagheggiar questo solo, di questo sol non s’inebria, tosto vi riconoscerà i concetti della sapienza de’ nostri antichi giureconsulti, de’ nostri legislatori. Qual torto non recano all’onor nazionale coloro, che immemori di sé, ignudi, affaticati, sormontano i geli delle Alpi, per ricercarne nelle opposte falde la non vera sorgente? O che, abbrividiti dalla gelida infeconda immaginazione, n’escono tanto miopi da non giungere collo sguardo al di là dell’ombra loro? Segue da ciò, che per non curare un retaggio tutto proprio, l’uno accatta o mal compra un mal sano alimento, l’altro ostentando odio profondo, sia pur finto o veracemente sentito, anche contra ciò che appena ha l’apparenza di estraneo, infingardo ed ignorante, nella barbarie si caccia; e passionati tutti, le leggi a sé mal note confondono, mentre giustizia ne freme, e gl’interessi i più cari de’ sudditi del Re son ciecamente manomessi21.

Page 450

Oltre a questo recupero storico del passato per le leggi in vigore nel Regno di Napoli che contrastava con l’idea della grande frattura con il passato22 – in particolare Nicolini si riferiva al Codice per lo Regno delle Due Sicilie del 181923 e al Regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie per i reali dominj al di qua’ del faro del 15 novembre 182824 – il discorso

risulta incentrato sulla funzione della giurisprudenza25 che, in quanto chiamata a supplire al difetto della legge, avrebbe necessitato di adeguata pubblicità: «Ma il fine della legge non è ancora esaurito. Lex non sufficit casibus, sed ad ea quae plerunque accidunt, aptatur. Sapientissima autem res tempus est, et novorum casuum quotidie auctor et inventor. Quindi ella rende sua ausiliaria la giurisprudenza a supplirne il difetto. Ora se parum abest a potestate legis condendi, potestas eas supplendi, la giurisprudenza convien che abbia la stessa pubblicità della legge, e che com’essa, moneat, priusque feriat»26. La pubblicità delle sentenza avrebbe permesso ai cittadini «che ap-

Page 451

prestano i casi nuovi a’ giudici» di controllare l’andamento dei giudizi e la verità e la giustizia dei giudicati «ond’essi medesimi ne valutino i motivi della differenza, quando questi, in casi apparentemente simili, non sieno uniformi; onde dalla diversità od uniformità delle cagioni prenda norma e consiglio»27.

Il tenore del discorso rivolto ai magistrati del Molise, i quali venivano severamente incitati al rispetto delle forme28 e della pubblicità degli atti, è indice di quanto Nicolini sentisse su di se il gravoso compito di vigilare l’osservanza delle leggi e la regolare esecuzione dei giudicati derivante dalla carica di procuratore del Re29: «il nostro sommo Legislatore, profondamente istruito dalla esperienza dei tempi prossimi, e dalla conoscenza degli antichi, innalzava baluardi inespugnabili per sostenere fortemente la giustizia contro

Page 452

gli assalti dello arbitrio, quando destinava un procuratore del Re a sedere presso ogni collegio»30.

La funzione di vigilanza e il controllo sull’operato dei magistrati nel rispetto della legge, spinse Nicolini nel 1835 a dedicare un lungo saggio sulla funzione dei conciliatori, disciplinata dalla legge organica dell’ordine giudiziario del 29 maggio 181731. L’opera, intitolata appunto De’ conciliatori e degli atti di loro competenza32, si proponeva come un compendio di istruzioni, norme e formulari per la redazione degli atti rivolto all’uso pratico di questi giudici onorari:

A rischiarare la ignoranza, a sostenere la virtù nel suo posto, a rialzarla, s’è oppressa, a rianimalrla, s’è indebolita, le istruzioni mie sono dirette. […] E perciò, che, nel comentare le poche leggi che debbono essere da’ Conciliatori conosciute, parlerò della di loro nomina a tale uffizio, esponendo le qualità che si richieggono per ben sostenerlo: il modo di conoscerle, e presentarle al Re signor nostro: il di loro grado: le autorità dalle quali dipendono e quant’altro concerne il Conciliatore in se contemplato. Li considererò poi nello sviluppamento delle proprie funzioni, e pria nelle conciliazioni, indi ne’ giudizi; ed esporrò in fine il modo di esecuzione degli atti loro. […] Darò in fine un sommario che servirà d’indice dell’opera, e come di manuale per coloro che desiderano una istruzione di uso: ci unirò le formole degli atti33.

Nel suo “manualetto” Nicolini esamina sotto i vari profili l’ufficio del conciliatore, dalla sua nomina34 alle modalità di esercizio delle sue funzioni, commentando passo per passo la lettera della legge, nella quale «tutto è coordinato al fine che in se racchiude l’alta mente dell’augusto autor suo. Inten-

Page 453

diam dunque le voci di legge per quel che valgono, e per lo contesto della legge stessa, ed avremo della legge tutta la forza e la estensione dell’impero compreso»35.

Nel 1837 Nicolini fu trasferito alla Gran Corte Civile di Trani, stavolta con funzioni di giudice e non più di procuratore del Re: nonostante fosse semplice membro del collegio, diede un importante contributo all’orientamento della Corte nel decidere secondo equità i casi di silenzio del codice civile36. Il problema dell’equità fu infatti di grande stimolo e di approfondito studio per Nicolini, tanto che nel 1844 dedicò alla materia un lungo saggio dal titolo Dell’ordinamento dei giudizi e della equità.

Il particolare interesse per l’equità si poneva in linea con il pensiero dominante dei giuristi napoletani teso...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT