Favor executionis e limiti applicativi del regolamento (CE) n. 44/2001

AutoreAntonella Cafagna.
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La cooperazione giudiziaria nella materia civile e commerciale con implicazioni transnazionali costituisce un settore di importanza fondamentale per l’avanzamento del processo di integrazione europea nel campo dell’amministrazione della giustizia. Obiettivo della stessa è una progressiva abolizione delle frontiere interne tra gli Stati membri, che conduca alla creazione di uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia» nel quale le decisioni giudiziarie possano circolare senza necessità di formalità intermedie.

La politica dell’Unione nel settore considerato è, infatti, fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze1, necessario per il buon funzionamento del mercato interno. L’attuazione di tale principio procede attraverso l’adozione di misure volte alla preventiva semplificazione e alla successiva graduale eliminazione dei controlli finali nell’ordinamento richiesto ed è bilanciata dalla previsione di disposizioni comuni in materia proces-

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suale e di legge applicabile dirette a rinforzare la mutua fiducia tra gli Stati membri nell’esercizio della funzione giurisdizionale.

L’Unione esprime, dunque, un favor per la libertà di circolazione delle decisioni nel proprio territorio che, come vedremo, si avverte anche in tema di efficacia esecutiva ed assurge a principio guida dell’azione dell’Unione stessa finalizzata ad istituire uno spazio giudiziario comune.

A siffatto principio la Corte di giustizia ha fatto richiamo per interpretare la portata della clausola di compatibilità con le convenzioni di diritto uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (d’ora innanzi, regolamento n. 44).

In particolare, nella sentenza pronunciata nella causa TNT Express c. AXA2, la Corte di giustizia si è soffermata sull’art. 71 del regolamento n. 44, in rapporto all’art. 31 della Convenzione di Ginevra il 19 maggio 1956 relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, come modificata dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978 (in prosieguo, la «CMR»).

Tale pronuncia consente di svolgere alcune brevi riflessioni in ordine ai limiti di applicazione del regolamento n. 44 rispetto a convenzioni internazionali di cui gli Stati membri siano parti contraenti, per determinare i quali la Corte di giustizia accoglie un’interpretazione in grado di salvaguardare l’«effetto utile» del primo.

La questione sottoposta alla Corte di giustizia da parte dello Hoge Raad der Nederlanden riguarda l’applicazione della clausola contenuta nel menzionato art. 713 allo scopo di risolvere i casi di possibile sovrapposizione tra le norme del regolamento n. 44 e le convenzioni internazionali che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione «in materie particolari»4.

La vicenda trae origine da una richiesta di exequatur nei Paesi Bassi di due decisioni del Landgericht München con le quali la TNT Express («vettore» con sede nei Paesi Bassi) veniva condannata al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita delle merci oggetto di un contratto di trasporto su

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strada stipulato con la Siemens («mittente» con sede nei Paesi Bassi), mai pervenute nel luogo di destinazione (situato, invece, in Germania).

Contro la dichiarazione di esecutività – domandata dall’assicuratrice del mittente (AXA), attrice nel procedimento tedesco per il risarcimento dei danni e concessa dal Recthbank te Utrecht – la TNT Express proponeva ricorso, lamentandone la manifesta contrarietà con l’ordine pubblico olandese a motivo dell’incompetenza del giudice di origine derivante dall’art. 31, par. 2 della «CMR»5: l’esistenza di una lite anteriore sulla stessa controversia (vertente sulla domanda di accertamento negativo introdotta dal vettore per sentirsi dichiarare non responsabile del sinistro occorso) avrebbe dovuto impedire la proposizione di una nuova azione innanzi ad un giudice di diverso Stato contraente, invece intentata con l’introduzione della domanda di risarcimento.

Il Recthbank te Utrecht respingeva il ricorso sul presupposto che il regolamento n. 44 (art. 35) non autorizza il giudice adito con l’istanza di esecutività ad esercitare un controllo sulla giurisdizione straniera6, neppure attraverso una verifica di compatibilità della decisione con l’ordine pubblico dello Stato richiesto, eccetto che per le controversie in materia di assicurazione, di contratti dei consumatori ovvero per quelle ricadenti nell’art. 22.

L’ordinanza emessa sul ricorso veniva impugnata per cassazione, rilevandosi che il giudice adito – nel concorso tra la norma dell’Unione che esclude, salvo eccezioni, il sindacato sulla competenza internazionale del giudice di origine e quella convenzionale uniforme che, invece, lo ammette – avrebbe dovuto applicare la seconda in virtù della clausola di prevalenza contenuta nell’art. 71 del regolamento n. 44.

Lo Hoge Raad sospendeva il procedimento, rinviando in via pregiudiziale alla Corte di giustizia per la determinazione dei limiti applicativi della suddetta norma; con l’ordinanza di rinvio, in particolare, il giudice olandese chiedeva alla Corte di giustizia di chiarire i rapporti tra i regimi di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni stabiliti dalle fonti in concorso e, in caso di ritenuta prevalenza di quella convenzionale, se questa autorizzasse il giudice dello Stato richiesto ad esaminare la competenza internazionale del giudice di origine in sede di rilascio dell’exequatur.

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La questione interpretativa sottoposta ai giudici di Lussemburgo investe il coordinamento tra le norme del regolamento n. 44 in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e quelle corrispondenti contenute in convenzioni internazionali di diritto uniforme che riguardano «materie particolari».

Tale esigenza di coordinamento si presenta esclusivamente allorché risultino simultaneamente applicabili il regime del regolamento n. 44 e quello di una convenzione particolare, rendendosi necessario in tali ipotesi stabilire quale di essi debba operare in concreto.

È quanto verificatosi nel procedimento a quo, come evidenziato dalla Corte in sede di considerazioni preliminari7, là dove ha rilevato la sussistenza dei presupposti di applicazione del regolamento n. 44 e della «CMR»: da un lato, infatti, il trasporto di merci su strada è riconducibile alla «materia civile e commerciale» di cui all’art. 1 del regolamento n. 448; dall’altro, poiché il luogo di presa in carico e quello di consegna delle merci oggetto del trasporto sono situati in Stati membri diversi, entrambi aderenti alla «CMR», si considerano altresì soddisfatte le condizioni (art. 1) per l’applicazione di questa convenzione.

Il concorso di norme è da risolversi alla stregua del criterio indicato dall’art. 71 del regolamento n. 44, che riproduce quasi testualmente il contenuto dell’art. 57, n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (d’ora innanzi, Convenzione di Bruxelles)9, escludendone tuttavia l’operatività rispetto a convenzioni particolari future o alla modifica di quelle in vigore10.

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La norma introduce una deroga alla regola generale, posta dall’art. 69 dello stesso regolamento, secondo cui questo ha priorità sulle convenzioni internazionali firmate dagli Stati membri in materia di competenza giurisdizionale, di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni11. Finalità della deroga, in virtù della quale il regolamento n. 44 non incide sulle «convenzioni particolari», è quella di consentire il rispetto delle norme specifiche che le stesse dettano tenendo conto delle peculiarità proprie delle materie disciplinate12.

Nello specifico, quanto alle condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze, la norma dell’Unione dispone la prevalenza di quelle previste da convenzioni particolari di cui lo Stato membro di origine e lo Stato membro richiesto siano parti contraenti.

Il tenore della disposizione lascerebbe ritenere che l’esistenza di norme convenzionali contenenti una diversa disciplina del riconoscimento riguardo a controversie in materie particolari comporti sempre ed in ogni caso la disapplicazione delle norme dell’Unione; a rigore, in ipotesi di conflitto, il regolamento n. 44 sarebbe cedevole anche quando la convenzione particolare non permetta il riconoscimento, invece ammissibile alle condizioni indicate dal primo.

Prescindendo dalla formulazione della norma, tuttavia, occorre domandarsi se sia corretto riconoscere alla clausola di subordinazione un’applicazione incondizionata, indipendentemente dagli effetti che ne possano derivare sul piano della circolazione dei provvedimenti giurisdizionali.

A questo proposito va rilevato che un problema analogo si è posto con riferimento al rapporto tra normativa convenzionale e normativa di diritto comune ed è stato di frequente risolto, in mancanza di specifiche previsioni

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di coordinamento, nel senso dell’applicazione di quella più favorevole al riconoscimento della sentenza13.

Identica soluzione è stata proposta, nel quadro della Convenzione di Bruxelles, per orientare la scelta tra l’applicazione della stessa e quella di altre convenzioni particolari, benché l’art. 57, n. 1 (al pari dell’art. 71 del regolamento n. 44) dichiarasse espressamente di non derogare a queste ultime14.

È necessario, pertanto, stabilire se l’art. 71 del regolamento n. 44 impedisca in modo assoluto l’applicazione della propria disciplina sulla circolazione delle sentenze là dove incompatibile con quella prevista da convenzioni particolari anteriori ovvero se, tenendo conto degli scopi che lo stesso intende perseguire quali si evincono dai consideranda e dai lavori preparatori, queste debbano subire una deroga se contemplino condizioni meno favorevoli per il richiedente o non consentano il riconoscimento. In altri termini, occorre chiedersi se la clausola di subordinazione...

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