Sponsalia nelle differentiae di Modestino

AutoreMaria Casola
Pagine29-48

Page 29

Il fidanzamento ed il matrimonio in quasi tutte le culture giuridiche tendono ad essere monopolio delle famiglie. In Roma si riconobbe ampio spazio alle scelte delle famiglie effettuate con le logiche proprie di esse, le quali dipendevano dai poteri riconosciuti al pater1.

Il che non impedì che la familia fosse considerata nel complesso del contesto socio politico che confluiva nella res publica populi romani. Fu articolata una visione che collocava la vita dell’uomo in una successione di aggregati progressivi interconnessi, come centri concentrici, che si allargano man mano che si passa dalla considerazione del singolo a quella della Civitas2.

Page 30

Tale concezione comportò una necessaria condivisione delle finalità della Civitas da parte delle famiglie, imponendo loro vincoli di diversa natura, che crebbero nel corso della storia di Roma, determinando tensioni tra i padri che volevano essere i soli arbitri dei componenti della propria familia e la Città che tendeva a proporsi ai cives attraverso un rapporto diretto, prescindente il più possibile dalla mediazione dei patres3.

Ciò si rifletté in misura considerevole nella disciplina del fidanzamento e del matrimonio, poiché mentre i padri tendevano a finalizzare i legami per creare legami con altre famiglie, la Civitas aveva come obiettivo primario la propria ‘crescita’ e riconosceva legittimità alle unioni solo se in grado di assicurare la procreazione, essenziale alla finalità centrale della comunità: l’augescere4.

Punto cruciale delle scelte che ne conseguirono doveva necessariamente essere la definizione dell’età degli sposi o dei nubendi.

Per il matrimonio infatti fu richiesto il raggiungimento di un’età minima, coincidente con la pubertà e/o con il quattordicesimo anno per gli uomini ed il dodicesimo anno per le donne e sembra che la richiesta di essa risalga ad età risalente dell’età repubblicana5.

Diversamente sembra che per i fidanzamenti la fissazione di un’età minima sia avvenuta solo molto tardi. Ma al riguardo le stesse fonti romane appaiono di difficile lettura ed hanno generato interpretazioni contrastanti nella romanistica.

Le fonti pervenuteci sono di epoca relativamente tarda e si riducono ad una affermazione di Dione Cassio, ripresa da Zonara, e ad un notissimo e disputatissimo frammento del Digesto, tratto dalle differentiae di Modestino.

Dione affermava che per le donne al tempo di Augusto l’età del fidanzamento fu fissata al compimento del decimo anno.

Modestino dà una differente indicazione, stante alla quale l’età non sarebbe stata stabilita; tuttavia sarebbe stata richiesta la capacità di comprensione da parte degli sposi dell’atto che dovevano compiere, la quale si sarebbe ritenuta raggiunta a sette anni.

Le letture dei due brani hanno dato luogo ad interpretazioni divergenti; poiché le discussioni sorte intorno ad essi non possono dirsi ancora sopite, non appare oziosa la loro rivisitazione.

Dione Cassio riferisce che Augusto estese i benefici previsti dalle sue leggi per gli ammogliati anche ai fidanzati. In seguito però si accorse che i suoi contemporanei ricorrevano a fidanzamenti con fanciulle lontane dall’età matrimoniale al solo scopo di usufruire del regime favorevole previsto per gli

Page 31

sposati. L’imperatore si sarebbe adirato6 e, con successivo provvedimento correttivo, avrebbe stabilito che comunque il beneficio matrimoniale poteva essere riconosciuto ai fidanzati solo per un biennio.

Da ciò l’autore traeva la conclusione che per tal via l’età del fidanzamento risultava fissata, per le donne, al compimento dei dieci anni, poiché solo al compimento del dodicesimo anno l’unione si sarebbe potuto addivenire al matrimonio:

[VEDI IMMAGINE PDF ALLEGATO]

Lo stesso punto è riprodotto quasi negli stessi termini dal più tardo epitomatore Zonara:

[VEDI IMMAGINE PDF ALLEGATO]

La dottrina ha sostenuto che il provvedimento di Augusto fosse diretto esclusivamente a limitare ad un solo biennio la durata dell’estensione del beneficio matrimoniale ai fidanzati7.

In realtà mi sembra che l’indicazione dell’età di fidanzamento per le ragazze a dieci anni sia semplicemente una conclusione di Dione e del suo epitomatore, i quali facevano una loro deduzione in tal senso, ben evidenziata dall’uso di tout’esti. E va precisato che in Dione siffatta definizione è meno certa, poiché egli la ricavava dal fatto che le fanciulle potevano sposarsi a dodici anni, avvertendo che quest’età non derivava da una norma, bensì da quello che comunemente si riteneva (kataper eipon) e, quindi non doveva essere tassativa, rendendo di conseguenza cangiante anche l’età richiesta per il fidanzamento delle ragazze.

Page 32

In conclusione, mi sembra del tutto condivisibile, la tesi che Augusto non avesse fissato nessun limite di età per i fidanzamenti, ma avesse semplicemente escluso dai benefici e dalle ‘pene’ delle sue leggi coloro che chiaramente (a causa dell’età troppo bassa della fidanzata) non avevano la possibilità di addivenire al matrimonio entro un biennio8; il che faceva dedurre a Dione che l’età minima per il riconoscimento del fidanzamento fosse quella di dieci anni; ma ciò solo per potere usufruire del regime favorevole introdotto da Augusto con la sua legislazione matrimoniale9.

A conferma sono citati i non rari esempi di fidanzamenti con fanciulle ancora nella prima infanzia durante tutto il Principato10, sin dal tempo dello stesso Augusto, il quale concluse il fidanzamento “fra una nipote di Attalo vix annicula e Tiberio Claudio Nerone”11.

Il Volterra ha poi ipotizzato che in realtà il limite dei due anni non dovesse concernere i fidanzamenti, bensì i matrimoni precoci. Augusto, invero, trovandosi di fronte alla prassi molto diffusa di dare le fanciulle in nozze in età tenerissima e non avendo la forza di ostacolare tale costume, avrebbe concesso i benefici previsti dalla sua legislazione matrimoniale anche ai matrimoni precoci, purché la moglie entro un biennio potesse essere riconosciuta come tale anche dal diritto: il che poteva avvenire soltanto riguardo ai matrimoni contratti entro due anni dal raggiungimento della viripotentia, fissata dai giuristi al raggiungimento del 12° anno12. La tesi dell’autore non appare, però, persuasiva, perché presuppone che la minore dei 12 anni spo-

Page 33

sata potesse essere indicata come sponsa, dato l’uso sociale di far precedere il matrimonio dagli sponsalia; il che non è convincente13. Inoltre sembra contraddetta da un brano di Svetonio, nel quale l’autore latino probabilmente alludeva, sia pure in termini meno puntuali, allo stesso provvedimento riferito da Dione Cassio:

Svet. 34. 4: Cumque etiam inmaturitate sponsarum et matrimoniorum crebra mutatione uim legis eludi sentiret, tempus sponsas habendi coartauit, diuortiis modum imposuit.

Svetonio dice espressamente che l’elusione della legge avveniva sia con il ricorso ai fidanzamenti tra ‘immaturi’ sia con il ricorso a matrimoni precoci.

In ogni caso, sia che si segue la communis opinio sia che si preferisca l’ipotesi del Volterra si deve concludere per l’inesistenza, agli inizi del principato, di un’età minima per i fidanzamenti e, nello specifico, per le ragazze, agli inizi del Principato.

Alla stessa conclusione spinge il frammento del Digesto estratto dalle differentiae di Modestino.

Il brano, il quale costituisce la fonte più nota, comunemente posta al centro del dibattito sull’età del fidanzamento romano, ignora del tutto l’esistenza del limite di dieci anni:

D. 23, 1, 14, (Mod. l. 4 diff.): In sponsalibus contrahendis aetas contrahentium definita non est ut in matrimoniis. quapropter et a primordio aetatis sponsalia effici possunt, si modo id fieri ab utraque persona intellegatur, id est, si non sint minores quam septem annis.

Vera croce per gli interpreti fin da tempi risalenti14, il frammento affermava che nel fidanzamento, a differenza di quanto stabilito per il matrimonio, per i fidanzati non era richiesta un’età minima. Da ciò il giurista deduceva la possibilità che si potesse contrarre un fidanzamento anche riguardo ai fanciulli, fin dall’inizio della loro età15.

Lo stesso giurista sembra aver corretto questa sua prima asserzione, precisando che comunque un’età minima era richiesta, perché era necessario che i fidanzati fossero in grado di capire la natura del fidanzamento; il che sarebbe avvenuto dopo il raggiungimento del settimo anno.

Gli interpreti hanno ritenuto quanto meno tortuoso l’andamento del brano e, salvo poche voci differenti16, hanno ipotizzato che il dettato attuale non corrisponda all’originale di Modestino e sia il frutto di uno o più alterazioni

Page 34

succedutesi in età postclassica e/o in età giustinianea17, postulando che “Erst in nachklassiche Kaisergesetzgebung habe das Alter von 7 Jahren als Endtermin der infantia bestimmt”, mentre si sarebbe fatto strada in alcune costituzioni del Basso Impero il limite del 7° anno, generalizzato solo in età giustinianea18. Soltanto in epoca recenziore, soprattutto ad opera di Knothe, la credibilità in toto del frammento di Modestino è stata rivalutata, affermando la plausibilità del riferimento al limite dei 7 anni, in esso contenuta19. Ciò

nonostante vi è buona parte della romanistica che ancora ritiene interpolato il frammento di D. 23. 1. 1420. Ne consegue che una puntualizzazione o quanto meno una rivisitazione potrebbe apparire utile per la precisazione del pensiero di Modestino.

È quanto mi propongo in questa sede, sulla scia delle considerazioni del Knothe, le quali hanno avuto buon accoglimento da parte di Tondo e di Foti Talamanca21.

Ictu oculi, nel brano si possono individuare tre affermazioni: Il fidanzamento può essere compiuto a primordio aetatis.

Il fidanzamento può essere compiuto solo se entrambi gli sposi siano in grado di comprenderne la natura (si modo id fieri ab utraque persona intellegatur).

In ultima istanza occorre che i fidanzati abbiano compiuto almeno sette anni (si non sint minores quam septem annis).

Mi sembra...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT