Diritto speciale (del lavoro) e principio costituzionale d'eguaglianza: spunti di riflessione

AutoreLorenzo Scarano
Pagine315-330
LORENZO SCARANO
DIRITTO SPECIALE (DEL LAVORO) E
PRINCIPIO COSTITUZIONALE
D’EGUAGLIANZA: SPUNTI DI RIFLESSIONE
Nello Stato liberale il lavoro è il problema,
lo Stato fascista si autodefinisce come soluzione di quel problema,
mentre la Repubblica vede il lavoro come elemento fondante
(P. P, Filippo Turati giuslavorista. Il socialismo
nelle origini del diritto del lavoro, Lacaita, 2008, 11)
S. 1. Specialità versus eguaglianza: il diritto speciale come problema. – 2.
Emersione ed affermazione del diritto speciale: un profilo storico. – 3. L’antino-
mia apparente tra eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale. – 4. La spe-
cialità come risorsa: il principio d’eguaglianza fondamento del diritto speciale.
– 5. Prolegomeni sulla specialità del diritto del lavoro.
1. Nella sua qualità di diritto speciale per antonomasia1, il diritto del lavo-
ro ha da sempre messo in tensione il principio d’eguaglianza, cardine fonda-
mentale dello Stato di diritto. L’esigenza dell’eguaglianza en droits, infatti,
costituisce “l’antagonista storico di ogni diritto speciale”2.
1 In tal senso v. G. G, Diritto del lavoro (voce per un’enciclopedia), in Id., Lavoro, legge,
contratti, Bologna, 1989, p. 245. Cfr. pure: L. B, Diritto del lavoro e diritto sindacale corpo-
rativo, in Arch. Studi Corp., 1930, p. 73; R. S, La specialità del diritto del lavoro, in
Id., Scritti giuridici, v. II, Diritto del lavoro, Padova, 1996, p. 793; F. S P, Spe-
cialità del diritto del lavoro, in Riv. dir. lav., 1967, I, p. 3 ss.; E. G, Le sanzioni civili nel dirit-
to del lavoro, in Dir. lav. rel. ind., 1979, pp. 313-314; L. M, Diritto del lavoro, in L’influen-
za del diritto del lavoro sul diritto civile, processuale civile e amministrativo, ibidem, 1990, p. 10;
F. C, Un diritto del lavoro “classico” alla vigilia del terzo millennio, in C. Z (a cura di),
Le fonti. Il diritto sindacale, v. I del Commentario “Diritto del Lavoro”, diretto da F. C, To-
rino, 1998, p. LXXIX; M. P, Diritto del lavoro e autorità del punto di vista giuridico, in
Scritti in memoria di Massimo D’Antona, Milano, 2004, v. II, p. 1273 ss.; M.G. G, Il dirit-
to del lavoro e la sua funzione economico-sociale, in D. Garofalo e M. Ricci (a cura di), Percorsi di
diritto del lavoro, Bari, 2006, p. 127 ss.; M. N, Le norme costituzionali sul lavoro alla luce
dell’evoluzione del diritto del lavoro, in Jus, 2008, p. 66. Si tratta, peraltro, di un giudizio sostenuto
anche da giuristi di altre branche del diritto: v., da ultimo, C. C, Diritto privato genera-
le e diritti secondi la ripresa di un tema, in A. Plaia, Diritto civile e diritti speciali. Il problema
dell’autonomia delle normative di settore, Milano, 2008, p. 8 e U. B, La parte generale tra
disgregazione del sistema e prospettive di armonizzazione, in Riv. crit. dir. priv., 2008, 3, p. 352 ss..
2 Come ha efficacemente sostenuto F. G, Storia del diritto commerciale, Bologna, 1976,
p. 25. Poiché il principio di uguaglianza impone l’affermazione della norma generale, ogni varia-
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Il sospetto e la diffidenza che hanno storicamente caratterizzato l’atteg-
giamento nei confronti delle discipline speciali – proprio a partire dall’affer-
mazione dell’eguaglianza come canone fondativo della modernità giuridica
– sono la sicura testimonianza di quanto sia stato impervio il percorso che ha
condotto all’edificazione dei diritti speciali. Un cammino segnato dal perico-
lo della possibile violazione del suddetto principio che, ponendosi come re-
gola auto-evidente, trascina qualsiasi legge speciale dinanzi ad uno ‘scruti-
nio’ (si perdoni il termine a-tecnico) condotto alla luce del diritto comune.
Risolvendosi l’uguaglianza giuridica in un “imperativo di giustificatezza del-
le leggi speciali”3, occorre infatti accertarsi che l’‘attentato’ all’uguaglianza
dei privati davanti alla legge non degeneri nella violazione, da parte del legi-
slatore, di un precetto di così pregnante rilievo.
Gli strumenti giuridici che storicamente consentono alla prescrizione
dell’eguaglianza giuridica ed allo Stato di diritto di funzionare sono “il sog-
getto astratto, come punto di riferimento delle regole, e la configurazione
della norma come precetto astratto e generale”4, indirizzata alla generalità
dei consociati: in questo modo, le differenze di fatto vengono espulse dalla
costruzione della norma giuridica astratta e generale.
In altri termini, non può negarsi che i caratteri della generalità e dell’astrat-
tezza “sono stati per lungo tempo pensati come caratteri intrinseci e
costitutivi”5 dell’eidetica normativa, della idea stessa di norma. Se la norma
generale e astratta è un’invenzione dell’illuminismo giuridico, è allo stesso
modo una delle conquiste delle rivoluzioni borghesi dell’Ottocento e dello
Stato di diritto la connotazione del diritto oggettivo “in contrapposizione alla
vecchia idea di diritto come privilegio o come statuto delle differenze
sociali”6. Attraverso i caratteri della generalità e dell’astrattezza, infatti, “si
realizza implicitamente la garanzia che nel rapporto tra il potere statale e la
società civile sarà comunque rispettata l’eguaglianza dei cittadini e non sarà
possibile, attraverso l’introduzione di statuti differenziati e di normative par-
ticolari, l’attribuzione di privilegi e di poteri capaci di alterare i rapporti rea-
li tra le parti sociali, tra i soggetti individuali, tra la sfera dell’autonomia so-
ciale e la sfera pubblica”7: è il superamento – mirabilmente analizzato da
zione da quest’ultima costituisce “il sintomo di una possibile deviazione del principio” (F. M-
, voce Norme singolari, speciali, eccezionali, in Enc. dir., v. XXVIII, Milano, 1978, p. 526).
3 L. P, Il principio costituzionale d’uguaglianza, Milano, 1965, p. 193.
4 Cfr. P. B, I soggetti e le norme, Milano, 1984, p. 186; infatti,“soltanto norme di
questo tipo, appunto perché sono astratte e generali e perché hanno come punto di riferimento mo-
dalità formali dell’azione sono applicabili indistintamente e uniformemente a tutti gli individui”
(ivi, p. 187).
5 Ibidem, p. 13, anche per ulteriori riferimenti bibliografici.
6 Ancora, I., ivi, pp. -. Precisa l’Autore che il principio in virtù del quale la norma debba
essere astratta e generale sta a significare “che nessun potere legislativo può mai imporre prescri-
zioni o esercitare il potere coercitivo statale su una parte soltanto della società, escludendo se stesso
in quanto legislatore dall’ambito di applicazione della norma”. Al contrario, le norme speciali na-
scono nel segno della differenza. “È la rivolta contro la norma-standard; la rottura dell’unità e della
generalità” (N. I, L’età della decodificazione, Milano, 1979, p. 62).
7 P. B, I soggetti e le norme, cit., . 145.

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