L'istruzione probatoria nel processo ordinario e in quello del lavoro

AutoreGiovanna Reali
Pagine261-287
GIOVANNA REALI
L’ISTRUZIONE PROBATORIA NEL PROCESSO
ORDINARIO E IN QUELLO DEL LAVORO*
S: 1. Premessa. – 2. Le preclusioni istruttorie nel processo ordinario di
cognizione. – 3. La richiesta dei termini per le deduzioni probatorie e il dovere
del giudice di concederli. – 4. Il problema delle esigenze istruttorie sorte dopo la
scadenza del termine per le richieste di prova. – 5. I provvedimenti del giudice
sull’ammissibilità e rilevanza delle prove: questioni controverse. – 6. Le preclu-
sioni e i poteri istruttori d’ufficio. – 7. Le novità introdotte dalla riforma del
2009 sull’assunzione delle prove: la testimonianza scritta. – 8. Il diverso regime
delle preclusioni istruttorie nel processo del lavoro. – 9. I poteri istruttori del
giudice del lavoro e il problema dei loro limiti. – 10. Le preclusioni istruttorie in
appello.
1. Nei processi a cognizione piena l’istruzione probatoria è uno snodo
essenziale per tutte le controversie che, non vertendo su questioni di puro
diritto o non essendo risolvibili sulla base delle sole produzioni documentali,
non possono essere decise subito, cioè senza l’assunzione delle prove, che,
come tutti sanno, sono gli strumenti di cui il giudice si avvale per conoscere
i fatti (direttamente o indirettamente) rilevanti per la decisione della lite1.
* Il presente scritto, che riproduce, con alcune lievi modifiche e integrazioni, la relazione pre-
sentata all’incontro di studio su «L’onere della prova e l’attività istruttoria nei diversi riti civili»,
svoltosi a Roma, per iniziativa del Consiglio superiore della magistratura, nelle giornate del 23-25
novembre 2009, è dedicato alla cara memoria di Franco Cipriani, grande e ineguagliabile Maestro
di studi e di vita.
1 Sull’istruzione probatoria in generale, v. G. B, Istituzioni di diritto processuale civile, II,
Cacucci, Bari, 2010, p. 79 ss.; N. P, Manuale di diritto processuale civile, Giuffré, Milano,
2006, p. 279 ss.; G. M, Manuale di diritto processuale civile5, I, Cedam, Padova, 2009,
p. 409 ss.; A. P P, Lezioni di diritto processuale civile5, Jovene, Napoli, rist. 2010, p. 404
ss.; G. T, Lineamenti del processo civile di cognizione4, Giuffrè, Milano, 2009, p. 198 ss.; G.F.
R, Diritto processuale civile2, II, Giappichelli, Torino, p. 57 ss.; L.P. C, Istruzione e
trattazione, voce del Digesto civ., Aggiornamento, II, Utet, Torino, 2007, p. 777 ss.; I., Le prove
civili3, Utet, Torino, 2010; C. M, Diritto processuale civile20, II, Giappichelli, Torino,
2009, p. 171 ss.; C. P, Il processo civile. Sistema e problematiche2, II, Giappichelli, Torino,
2010, p. 74 ss.
262 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno III
L’accertamento della verità, cui è finalizzata l’attività istruttoria, postula
il rispetto delle garanzie minime essenziali per la realizzazione di un pro-
cesso giusto (o forse si dovrebbe dire, di un processo idoneo a “produrre”
sentenze giuste). Ne deriva che la verità dei fatti, sia pure in quel senso rela-
tivo che è proprio di qualsiasi verità storica, pur rappresentando uno dei val-
ori essenziali che concorrono a realizzare il giusto processo, è circoscritta nei
confini posti dalle garanzie del diritto di azione e di difesa, del contraddit-
torio, della parità delle armi, della terzietà e imparzialità del giudice e della
ragionevole durata. Di qui i vincoli che il giudice incontra nella ricerca del
vero.
Un limite all’accertamento dei fatti viene proprio dall’esigenza di conte-
nere il processo entro tempi ragionevoli. La rapida definizione delle liti, in
quanto condizione per realizzare l’effettività della tutela giurisdizionale, cor-
risponde prima di tutto all’interesse della parte che chiede giustizia e poi
all’interesse pubblico (che viceversa la legislazione tende sempre più,
fors’anche a causa delle condanne che lo Stato italiano subisce per la violazi-
one dell’art. 6 Cedu, a considerare prevalente)2.
A partire dal 1973, con la riforma del processo del lavoro, l’obiettivo
della celerità è stato perseguito a livello legislativo primariamente puntando
sul principio della concentrazione processuale e sulla previsione di un rigido
regime di preclusioni, anche per quel che concerne le deduzioni probatorie.
Sconfessato il sistema delineato dalla novella del 1950, fondato sulla libera
deducibilità delle prove in primo grado e in appello, l’accertamento della
verità deve fare i conti con il limite rappresentato dalla tempestività delle
richieste istruttorie delle parti. Il giudice è infatti vincolato a decidere non
soltanto iuxta alligata et probata partium, ma anche tenendo conto unica-
mente dei fatti e delle prove tempestivamente allegati (rectius, allegati nelle
battute iniziali del giudizio di primo grado). L’analisi dell’istruzione proba-
toria nel processo ordinario e in quello del lavoro, quindi, non può non pren-
dere le mosse dall’esame dell’attuale sistema di preclusioni istruttorie e dai
principali problemi interpretativi e applicativi da esso sollevati.
2. Con riferimento al processo ordinario di cognizione, la riforma del
1990 ha regolato l’attività di deduzione probatoria sul modello (già speri-
mentato in termini ancora più rigorosi nel processo del lavoro) caratterizzato
da un sistema di preclusioni (assertive e) istruttorie che maturano in limine
litis, i cui unici correttivi sono rappresentati: a) dalla rimessione in termini
(oggi prevista non più dall’art. 184 bis c.p.c., abrogato dalla legge n. 69 del
2009, ma dall’art. 153, comma 2°, c.p.c.)3; b) dai poteri istruttori d’ufficio (i
quali, però, come è noto, rilevano maggiormente nel rito del lavoro, posto
2 In tal senso v. G. B, Le preclusioni istruttorie tra concentrazione del processo e ricerca
della verità, in Giusto proc. civ., 2006, 1, p. 47 ss
3 Su cui v. R. C, Rimessione in termini: estensione ai poteri di impugnazione (art. 153,
comma 2°, c.p.c.), in Foro it., 2009, V, c. 283.

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