L'aleatoria aleatorietà del contratto di associazione in partecipazione con esclusivo apporto di lavoro

AutoreAngelica Riccardi
Pagine289-305
ANGELICA RICCARDI
L’ALEATORIA ALEATORIETÀ
DEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE
IN PARTECIPAZIONE CON ESCLUSIVO
APPORTO DI LAVORO
S: 1. Premessa. – 2. L’attenuazione dell’aleatorietà in via diretta. – 3. L’at-
tenuazione dell’aleatorietà in via mediata.
1. La diffusione di rapporti di associazione in partecipazione con conferi-
mento di prestazioni lavorative che si sta registrando negli ultimi anni, più
che verso l’auspicata «nuova civiltà del lavoro» che attraverso l’elevazione
del grado economico e sociale del lavoro avrebbe dovuto «schiudere irrevo-
cabilmente la porta a futuri, ma non lontani e sempre più vasti rapporti asso-
ciativi fra imprenditori e prestatori di lavoro»1, si muove spesso verso la
“nuova barbarie giuridica” dell’approvvigionamento di forza lavoro al di
fuori dell’apparato di tutele predisposto dall’ordinamento.
Il discessus per aggirare la normativa posta a protezione del lavoro subor-
dinato è quanto mai commodus: l’associazione in partecipazione trova la sua
disciplina specifica in una manciata di norme del codice civile che fanno di
questa tipologia contrattuale una “zona franca” per l’elusione dei vincoli
connessi allo status di prestatore di lavoro2, integrando a volte un vero e
proprio negozio in frode alla legge3.
1 Secondo le ottimistiche previsioni di G. M. B, Associazione in partecipazione e rap-
porto di lavoro subordinato, in Riv. soc., 1958, p. 575.
2 G. L, L’associazione in partecipazione, in Lavoro e diritti (a cura di P. C), Cacuc-
ci, Bari, 2006, p. 513; A. A, Sulla distinzione tra contratto di associazione in partecipa-
zione con apporto di prestazione di lavoro e contratto di lavoro subordinato, in Riv. giur. lav., 2000,
I, pp. 711 ss.; ma per questa constatazione – nihil sub sole novi – già G. D S, Contratto di
lavoro e associazione in partecipazione, in Dir. lav., 1958, II, p. 284.
3 U. C, Organizzazione del lavoro e professionalità: una riflessione su contratto di
lavoro e post-tayolrismo, in Dir. lav. rel. ind., 2004, 1, p. 88, che afferma la necessità, per evitare
questi fenomeni, di «tenere rigorosamente conto del rapporto tra fine produttivo dell’associante e
competenze professionali richieste all’associato».
Possono tuttavia darsi ipotesi nelle quali all’esclusione del lavoro subordinato possa avere inte-
resse lo stesso lavoratore (L. S V, L’associazione: una nuova frontiera del lavoro
subordinato?, in Mass. giur. lav., 1988, pp. 423 ss.).
290 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno III
Per una sorta di eterogenesi dei fini, uno schema contrattuale squisita-
mente commerciale, per il quale nella previgente disciplina codicistica non
era nemmeno prevista la conferibilità di prestazioni lavorative4, trova un ine-
dito sviluppo quale mezzo di provvista di lavoro.
Il contratto di associazione in partecipazione, di per sé caratterizzato da
una indubbia “nebulosità” che fa sì che a tutt’oggi ancora si discuta del suo
inquadramento giuridico5, diventa ancora meno perspicuo per l’uso distorto
che se ne fa quale equivalente funzionale del contratto di lavoro subordinato6.
4 Il codice di commercio del 1882 prevedeva infatti che potesse aversi apporto esclusivamente
di cose trasferibili in proprietà (art. 236, comma 1) e dunque escludeva dal novero dei conferimen-
ti le prestazioni lavorative.
Il codice civile vigente, nella definizione dell’associazione in partecipazione, non contiene inve-
ce alcuna «prescrizione delimitativa in ordine all’oggetto dell’apporto» (L. S V,
Lavoro subordinato e associazione in partecipazione. Contributo alla qualificazione dei contratti,
in Riv. dir. civ., 1965, I, p. 374; riprendendo un’osservazione di G. E. C, Associazione in
partecipazione, cointeressenza, contratto di lavoro subordinato, in Riv. dir. comm., 1962, II, p.
335), e l’ammissibilità di prestazione di opere, anche in regime di subordinazione, quale oggetto del
conferimento, è sostenuta da tempo dalla dottrina assolutamente dominante: v. G. F, Associa-
zione in partecipazione (voce), in Noviss. Dig. it., Utet, Torino, 1958, vol. I2, p. 1435, sull’obbliga-
zione dell’associato «alla prestazione della sua attività, naturalmente sotto la direzione dell’asso-
ciante»; G. M. B, Associazione in partecipazione e rapporto di lavoro subordinato, cit., p.
579, secondo il quale, essendo l’associante il dominus dell’impresa, l’associato non potrà effettuare
le sue prestazioni di lavoro se non «alle dipendenze e sotto la direzione dell’associante»; P. G-
, Criteri di distinzione tra rapporto associativo e rapporto di lavoro, in Mass. giur. lav., 1952, p.
75, che afferma espressamente che «la presenza dell’elemento subordinazione non possa di per sé
escludere la sussistenza di un rapporto sociale».
La conferibilità di lavoro costituisce oramai un acquis giurisprudenziale, v., tra le pronunce più
risalenti, Cass., 18 maggio 1956, n. 1466, in Giust. civ., 1956, I, p. 1383; Cass., 22 ottobre 1957, n.
4047, in Rep. giust. civ., 1957, voce Associazione in partecipazione, n. 1; Cass., 2 novembre 1959,
in Giur. it., 1960, I, p. 796; Cass., 21 luglio 1960, n. 2039, in Giust. civ., 1961, I, p. 88.
5 Il riferimento è, intuitivamente, al dibattito sulla natura associativa o di scambio della tipologia
in questione.
A fronte di alcuni dati che militano a favore della natura associativa del contratto di associazione in
partecipazione, quali la comunanza del risultato economico cui il contratto è diretto (G. F, Asso-
ciazione in partecipazione (voce), cit., pp. 1435 ss.) e la qualificazione dello stesso «sul piano causale
dall’esercizio in comune di un’attività economica» in vista di un «interesse comune» ad associato e
associante (E. G, Diritto del lavoro16, Cacucci, Bari, 2006, pp. 57, 58; nello stesso senso F. F-
 . e F. C, Gli imprenditori e le società, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 219 ss.; G. D S,
Contratto di lavoro e associazione in partecipazione, cit., p. 284), elementi diversi depongono per la
sua ascrizione alla species dei contratti di scambio, quali la definizione espressa negli artt. 2549 e 2554
c.c. dell’apporto quale “corrispettivo” della partecipazione (R. C, La nozione unitaria del
contratto di lavoro, Utet, Torino, 1956, p. 210) e l’assenza nell’assetto negoziale de quo di una «qual-
siasi influenza sulla gestione» dell’associato (G. E. C, Associazione in partecipazione, coin-
teressenza, contratto di lavoro subordinato, cit., p. 332). La nebulosità dell’istituto in questione è tale,
peraltro, da far circondare di “cautele” le definizioni proposte, per cui si riconosce dagli stessi teoriz-
zatori della ricostruzione come contratto associativo, che, sebbene la sostanza giuridica dell’associa-
zione in partecipazione sia quella dei contratti associativi, «la struttura è quella propria dei contratti di
scambio» (G. F, Associazione in partecipazione (voce), in Dig. Disc. Priv. – Sez. Comm., Utet,
Torino, 1987, vol. I, p. 509), o, sullo schieramento opposto, che a differenza dei comuni contratti di
scambio, associante e associato «mirano a un fine economicamente comune: la produzione di utili da
dividere» (G. D F, Associazione in partecipazione. I) Diritto commerciale (voce), in Enc. giur.
Treccani, Treccani, Roma, 1988, vol. III, p. 1).
6 Una sistematica riflessione sull’alternativa tra contratto di lavoro subordinato e altri contratti
(tra i quali l’associazione in partecipazione) e sui costi e vantaggi relativi nell’organizzazione del

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