Regolamento 'Roma I': le norme a tutela dei consumatori e dei lavoratori

AutoreLaura Marrone
Pagine155-170
LAURA MARRONE
REGOLAMENTO “ROMA I”:
LE NORME A TUTELA DEI CONSUMATORI
E DEI LAVORATORI
S: 1. Dalla Convenzione di Roma del 1980 al Regolamento (CE) n.
593/2008. – 2. I contratti conclusi da consumatori. – 3. I contratti individuali di
lavoro. – 4. Le norme di applicazione necessaria ed il limite dell’ordine pubbli-
co.– 5. Considerazioni conclusive.
1. È entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno
2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)1, che si
applica ai contratti stipulati dopo il 17 dicembre 2009 e che converte la Con-
venzione di Roma in forma di strumento comunitario. Il Regolamento “Roma
I” sostituisce, nei rapporti fra gli Stati membri2, la Convenzione di Roma del
19803, che già armonizzava le norme relative al diritto applicabile alle obbli-
gazioni contrattuali nei rapporti “transfrontalieri”. L’atto comunitario trova
la sua base giuridica negli art. 61 e 65 del Trattato CE4. Si applica alle obbli-
gazioni contrattuali di carattere civile e commerciale e pone le regole neces-
sarie a individuare la legge applicabile nelle ipotesi “che comportino un con-
flitto di leggi”. Lo scopo del legislatore comunitario è quello di raggiungere
* Di Laura Marrone, assegnista di ricerca dell’Università degli Studi di Bari.
1 Pubblicato in GUCE L n. 177 del 4 luglio 2008.
2 Ad eccezione della Danimarca.
3 In GUCE L n.266 del 9 ottobre 1980, ratificata con legge di autorizzazione 18 dic. 1984 n. 975,
in GU suppl. ord. al n. 25 del 30 gen. 1985. Per una selezione bibliografica cfr. A. B, Il nuo-
vo diritto internazionale privato dei contratti: La Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 è en-
trata in vigore, in Banca, borsa, titoli di credito, 1992, p. 104 ss.; T. B, Diritto internazio-
nale privato2, Cedam, Padova, 1996, p. 582 ss.; U. V, La Convenzione di Roma sulla legge
applicabile ai contratti2, Cacucci, Bari, 2000, p. 245 ss; La Convenzione di Roma sulla legge appli-
cabile alle obbligazioni contrattuali. II. Limiti di applicazione: Lectio notariorum, (a cura di T.
B), Giuffrè, Milano, 1994; La Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti
internazionali2 (a cura di G. S, M. F), Giuffrè, Milano, 1994; Convenzione sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Commentario, (a cura di) C. M. B, A. G-
), in NLCC, 1995, p. 901.
4 Adesso art. 67 ed 81 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.
156 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno III
l’uniformità dei criteri di individuazione della legge applicabile ai contratti
internazionali, inclusi i contratti di lavoro e quelli conclusi dai consumatori.
Inoltre, per il tramite della c.d. “comunitarizzazione” della Convenzione di
Roma, si garantisce ancor più l’effettività di tale uniformità attraverso il pie-
no controllo giurisdizionale della Corte di Giustizia5. All’interno di questo
scenario, il presente lavoro ha lo scopo di verificare se sono cambiate e/o
come sono cambiate le regole che la Convenzione di Roma del 1980 detta
per tutelare le parti considerate più deboli nella negoziazione dei contratti.
La Convenzione, infatti, prevede una disciplina specifica, per disciplinare
tali fattispecie, derogatoria rispetto a quella contenuta negli articoli 3 e 4.
Essa ha voluto allinearsi a una tendenza generale del diritto internazionale
privato volta ad apprestare una normativa protettiva dei consumatori ed in
generale dei soggetti che versano in una situazione di debolezza negoziale.
Vedremo che il Regolamento si allinea a questa tendenza e sposa soluzioni
ispirate agli stessi principi. Ciononostante, esso non si limita a trasporre pe-
dissequamente le disposizioni della Convenzione all’interno di un atto co-
munitario, ma introduce degli aggiustamenti alla disciplina di conflitto uni-
forme prevista dalla Convenzione di Roma. Per queste ragioni si cercherà di
fornire un sommario quadro generale dei cambiamenti introdotti con il pas-
saggio dal regime della Convenzione di Roma a quello del Regolamento
(CE) n. 593/20086.
La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni con-
trattuali ha costituito il primo passo sulla via dell’unificazione del diritto in-
ternazionale privato all’interno della Comunità, con lo scopo di facilitare la
determinazione della legge applicabile ai contratti ed accrescere la certezza
del diritto7. Essa, per determinare la legge applicabile alle obbligazioni
5 Fin’ora la Corte di Giustizia si era vista attribuire alcune competenze per l’interpretazione
della Convenzione di Roma solo grazie ai due Protocolli del 19 dicembre 1988, ratificati dall’Italia
il con l. 7 gen. 1992, n. 54, in GU suppl. ord. 4 feb. 1992, n. 28 ed entrati in vigore solo nel 2004 e
grazie alla singolare disciplina contenuta nell’art. 68 del TCE – abrogata dal Trattato di Lisbona –
cfr. L. G, Sulla competenza a titolo pregiudiziale della Corte di Giustizia secondo l’art. 68
del Trattato CE, in DUE, n. 4, 2000, p. 805 ss.; U. V, Il regolamento Roma I sulla legge ap-
plicabile alle obbligazioni contrattuali, in Sud in Europa, anno X, Bari, aprile 2009, p. 3.
6 A. B, Conversion of the Rome Convention on contracts into an EC instrument: some
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M. C, Relazione sulla comunitarizzazione della Convenzione di Roma del 1980 in
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7 R. L, L’interpretazione della Convenzione e il problema della competenza della Corte
di Giustizia delle Comunità, in T. T, Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile
ai contratti, Cedam, Padova, 1983, p. 61.

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