Famiglia di fatto

AutoreAndrea Violante
Pagine471-483
ANDREA VIOLANTE
FAMIGLIA DI FATTO
S: 1. La famiglia di fatto non ha rilevanza costituzionale. Le comunità
familiari non fondate sul matrimonio non sono riconosciute nell’Ordinamento
Costituzionale neppure indirettamente attraverso l’art. 30 Cost., né rientrano tra
le «formazioni sociali» tutelate dall’a rt. 2 Cost. La famiglia legittima, come
unica comunità familiare ritenuta precipuamente idonea a realizzare lo sviluppo
della personalità umana, tutelata in via esclusiva su1 piano costituzionale: l’art.
29 cost. non è norma subordinata all’art. 2 Cost. — 2. Rilevanza giuridica della
famiglia di fatto sul piano della legislazione ordinaria. La famiglia legittima e la
famiglia di fatto su tale piano rilevano in modo diverso. La tutela della comuni-
tà familiare fondata sul matrimonio come tutela degli interessi del gr uppo e dei
singoli membri. — 3. Rilevanza della famiglia naturale come elemento costitu-
tivo della distinta fattispecie della filiazione naturale e non come fattispecie
autonoma produttiva di effetti giuridici. L’art. 317 bis come norma indicativa
dei cri teri di individuazione dei soggetti titolari dell’ese rcizio della p otestà e
non della rilevanza della famiglia di fatto come unità organica. – 4. I più signi-
ficativi interventi legislativi e della Corte Cost ituzionale in tema di convivenza
e loro inidoneità ad attribuire rilevanza giuridica alla famiglia di fatto. – 5. Con-
clusioni.
1. Non si può seriamente disconoscere che il legislatore ordinario, attra-
verso l’emanazione delle norme contenute nella legge di riforma (cfr. – la
potestà attribuita collettivamente ai genitori naturali conviventi, la previsione
di una parentela naturale, l’attribuzione di diritti patrimoniali e successori ai
figli naturali) abbia in concreto preso in considerazione comunità familiari di
fatto ovvero formazioni sociali, non fondate sul matrimonio1.
1 Cfr. F. S-P, Significato attuale del diritto nell’organizzazione e nella vita
della famiglia, in La riforma del Diritto di famiglia, Atti del II convegno di Venezia svolto presso la
Fondazione Cini nei giorni 11-12 marzo 1972, Padova, 13 e 14 secondo cui «L’illimitata riconosci-
bilità e dichiarabilità della filiazione anche adulterina in pendenza di matrimonio l’assoluta pianifi-
cazione dei doveri e dei diritti verso i figli naturali e verso i figli legittimi non solo personale ma
anche patrimoniale, e successorio la propagazione della parentela naturale a tutti gli effetti non
possono lasciar nessun dubbio sulla introduzione di una famiglia naturale, in conflitto con la fami-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT