Osservatorio: tra Diritto Romano e Diritto attuale. Bona fides, aequitas e ne bis in idem

AutoreAurelio Arnese
Pagine513-518
OSSERVATORIO: TRA DIRITTO ROMANO
E DIRITTO ATTUALE
(di AURELIO ARNESE)
Bona fides, aequitas e ne bis in idem
S: 1. 1. La rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di giudicato esterno. – 2.
D.50.17.57 (Gai.18 ad ed. prov.): Bona fides non patitur, ut bis idem exigatur.
1. In una recente pronuncia della terza sezione della Corte di Cassazione,
la n. 5360 del 5 marzo 2009, a proposito della rilevabilità d’ufficio dell’ecce-
zione di giudicato esterno in sede di giudizio di legittimità, si legge: “Com’è
noto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo
rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in
giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica
ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto
fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica
indispensabile della statuizione contenuta nella sentenza che riveste autorità
di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e
risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle
che hanno costituito scopo ed il petitum del primo”. Ed ancora, “il giudicato
esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione è rile-
vabile anche d’ufficio, non solo quando emerga dagli atti prodotti nei giudizi
di merito, ma anche nel caso in cui si sia formato successivamente alla pro-
nuncia della sentenza impugnata”1, perché “il giudicato non attiene al fatto,
ma esprime la regola giuridica applicabile al caso concreto: regola il cui ac-
certamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma mira ad evi-
1 Ultimamente, secondo Cass. I^ Sez., 18 marzo 2010, n. 6597, “il giudice di legittimità può
direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, che si
estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli
atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpre-
tazione data al riguardo dal giudice di merito”.

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