Favor executionis e limiti applicativi del regolamento (CE) n. 44/2001

AutoreAntonella Cafagna
Pagine15-27
S: 1. La vicenda all’origine del rinvio pregiudiziale. – 2. La questione in-
terpretativa sottoposta alla Corte di giustizia: la portata della clausola di subor-
dinazione a «convenzioni particolari» di cui all’art. 71 del regolamento n. 44. –
3. Il favor del regolamento n. 44 per la libera circolazione delle sentenze. – 4.
L’interpretazione sistematica dell’art. 71 alla luce degli obiettivi del regolamen-
to comunitario: individuazione del criterio di soluzione del conflitto tra norme
di fonte diversa. – 5. Considerazioni conclusive.
1. La cooperazione giudiziaria nella materia civile e commerciale con
implicazioni transnazionali costituisce un settore di importanza fondamenta-
le per l’avanzamento del processo di integrazione europea nel campo
dell’amministrazione della giustizia. Obiettivo della stessa è una progressiva
abolizione delle frontiere interne tra gli Stati membri, che conduca alla crea-
zione di uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia» nel quale le decisioni
giudiziarie possano circolare senza necessità di formalità intermedie.
La politica dell’Unione nel settore considerato è, infatti, fondata sul prin-
cipio del riconoscimento reciproco delle sentenze1, necessario per il buon
funzionamento del mercato interno. L’attuazione di tale principio procede
attraverso l’adozione di misure volte alla preventiva semplificazione e alla
successiva graduale eliminazione dei controlli finali nell’ordinamento richie-
sto ed è bilanciata dalla previsione di disposizioni comuni in materia proces-
1 Posto a fondamento della creazione di uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia» dal Consi-
glio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 e dal successivo programma pluriennale di misu-
re volte ad attuare le disposizioni contenute nel Titolo IV del Trattato di Amsterdam (pubblicato in
G.U.C.E. C 12 del 15 gennaio 2001), con la riforma di Lisbona il principio del reciproco riconosci-
mento delle decisioni diventa perno della cooperazione giudiziaria in materia civile in virtù di
un’espressa previsione del Trattato sul funzionamento dell’Unione (art. 81). In argomento, v. R.
B, Le principali novità del Trattato di Lisbona, in Dir. Un. eur., 2008, p. 21 ss.; I., Réfle-
xions sur la coopèracion judiciaire civile suite au traitè de Lisbonne, in G. V – S. B-
 (a cura di), Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar, Giuffré, Mi-
lano, 2009, p. 3 ss.
ANTONELLA CAFAGNA
FAVOR EXECUTIONIS E LIMITI APPLICATIVI

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