Recenti tendenze in tema di assetti organizzativi degli intermediari finanziari (e non solo)

AutoreGiuliana Scognamiglio
Pagine1733-1754
Giuliana Scognamiglio
Recenti tendenze in tema di assetti organizzativi
degli intermediari nanziari (e non solo)*
S: 1. Premessa. – 2. I contenuti del regolamento congiunto di Consob e Banca d’Italia. – 3. Il
problema dell’applicabilità del regolamento congiunto alle banche che prestano servizi d’investimen-
to. – 4. Segue: la funzione di compliance. – 5. I principi in materia di assetti organizzativi. – 6. Segue:
Il principio di adeguatezza e le funzioni di governo delle società. – 7. Segue: l’adeguatezza della c.d.
struttura aziendale e il sistema dei controlli interni. – 8. Il governo societario: l’analisi per funzioni e
la ripartizione delle funzioni fra i diversi organi: qualche rilievo sulle Disposizioni di Banca d’Italia del
4 marzo 2008. – 9. Segue: i riessi applicativi. – 10. Segue: cenni agli assetti organizzativi dei gruppi
di società. – 11. Considerazioni sul principio di adeguatezza organizzativa.
1. Si assiste ormai da anni, nel campo della disciplina degli intermediari nanziari
e nella prospettiva della vigilanza pubblicistica sugli stessi, ad un fenomeno di crescente
valorizzazione dell’adeguatezza degli assetti organizzativi: si attribuisce cioè uno speci-
co “valore giuridico”, di cui si tratta poi di esplorare più da vicino il contenuto, alla cir-
costanza che gli intermediari nanziari, bancari e non, si muniscano di un assetto orga-
nizzativo interno avente appunto il carattere dell’adeguatezza e pertanto idoneo ad
assicurare il perseguimento di determinati obiettivi, che s’identicano con quelli asse-
gnati alla vigilanza.
È il caso di osservare subito che il fenomeno testé segnalato riguarda, in misura sem-
pre più signicativa nel corso degli ultimi anni1, sia le banche in quanto tali, sia gli inter-
mediari nanziari operanti nel campo dei servizi di investimento (e dunque ancora una
volta le banche in quanto intermediari nanziari esercenti detti servizi). Riguardo alle
prime, l’attenzione per l’adeguatezza degli assetti organizzativi è uno degli aspetti quali-
canti della versione più recente (Basilea II) dei c.d. “accordi di Basilea”; riguardo ai secondi,
analoga attenzione emerge con chiarezza dal “sistema” delle direttive europee “MIFID”.
Le considerazioni che seguono saranno dedicate principalmente a questo secondo
versante del fenomeno, e cioè agli assetti organizzativi degli intermediari nanziari
“dopo le direttive MIFID”. Tuttavia, anche in considerazione della prevalenza numerica
* Testo rielaborato della relazione al Convegno tenutosi a Verona il 23 giugno 2008, sul tema “La nuova
disciplina degli intermediari dopo le direttive MIFID. Prime valutazioni e tendenze applicative: un confronto tra
economisti e giuristi”. Il lavoro è stato chiuso nel giugno 2009.
1 Il fenomeno a cui si ha riguardo nel testo è probabilmente da ricondurre al passaggio, vericatosi già
nell’ultimo ventennio del secolo scorso, dal modello della “vigilanza strutturale” a quello della “vigilanza
prudenziale”: dalla fase cioè dell’incidenza diretta, da parte dell’autorità di vigilanza, sugli assetti organizza-
tivi degli intermediari, ad una fase in cui il controllo ha luogo in maniera indiretta, richiedendo ai singoli
soggetti requisiti e comportamenti, ritenuti idonei ad assicurare la loro stabilità ed ecienza. Cfr. C-
, La riforma della legge bancaria. Proli pubblicistici, Torino, 1993, 16 s.; P, Attività di direzione e
poteri della capogruppo nei gruppi bancari, Torino, 1997, 129. Vedi altresì B, C e T, I
modelli organizzativi emergenti nel sistema bancario italiano, nel volume collettaneo L’innovazione nanzia-
ria. Gli amici in memoria di G. Berionne, Milano, 2003, 71 ss., ed ivi (74) il riferimento alla crescente liber-
tà organizzativa degli intermediari nanziari, in particolare di natura bancaria.
1734 Studi in onore di Umberto Belviso
– nel nostro Paese – degli intermediari nanziari bancari su quelli non bancari, i princi-
pi e le regole sull’assetto organizzativo degli intermediari nanziari saranno esaminati
principalmente dall’angolo visuale delle banche che prestano (anche) servizi d’investi-
mento; il che comporterà un’attenzione particolare per il problema del rapporto e del
confronto tra la disciplina risultante dal sistema MIFID (e dal suo recepimento nell’or-
dinamento nazionale) e quella contenuta nel Testo Unico Bancario (in seguito: TUB) e
nelle Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia.
2. L’art. 6, comma 2-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione nanziaria (d’ora in avanti: TUIF), disposizione che deve il suo tenore attuale al
d.lgs. n. 164/2007, di recepimento delle direttive MIFID, demanda alla Banca d’Italia e
alla Consob di disciplinare congiuntamente con regolamento, e con riferimento alla
prestazione dei servizi d’investimento, nonché alla gestione collettiva del risparmio, una
serie di “obblighi” dei soggetti abilitati, aventi ad oggetto, in apicibus, i requisiti genera-
li di organizzazione, e poi, più specicamente, l’organizzazione amministrativa e conta-
bile, ivi compresa l’istituzione della funzione di “controllo della conformità alle norme”;
l’audit interno; le procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente
prestazione dei servizi di investimento; l’esternalizzazione di funzioni operative essenzia-
li o importanti; la gestione dei conitti d’interessi potenzialmente pregiudizievoli per i
clienti; le procedure, anche di controllo interno, per la percezione o la corresponsione di
incentivi.
In attuazione della citata disposizione, nell’ottobre del 2007 Banca d’Italia e Con-
sob hanno varato un “Regolamento Congiunto” (nel prosieguo: anche RC), con il qua-
le si è provveduto, con riferimento agli intermediari nanziari non bancari (le SIM) e
alle banche (per queste ultime, limitatamente alla prestazione di servizi di investimento):
a disciplinare i requisiti generali di organizzazione e di continuità dell’attività;
a dettare i principi di governo societario, con l’individuazione delle tre funzioni di
supervisione strategica, di gestione e di controllo;
a disciplinare le funzioni aziendali di controllo, individuando tra queste la funzione
di controllo di conformità alle norme, la funzione di gestione del rischio e la fun-
zione di revisione interna;
a disciplinare le procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente
prestazione dei servizi e per la percezione e corresponsione dei c.d. incentivi;
a regolare la “esternalizzazione” di funzioni operative essenziali o importanti di ser-
vizi o attività;
a dettare norme in tema di identicazione e prevenzione dei conitti d’interessi;
a disciplinare la conservazione delle registrazioni;
a dettare una specica disciplina (articolata per temi corrispondenti e paralleli a
quelli già menzionati: sistema organizzativo e governo societario; conitti d’interes-
si; conservazione delle registrazioni) con riferimento a quelle peculiari gure di in-
termediari nanziari che sono le società di gestione del risparmio (SGR) e le società
di investimento a capitale variabile (SICAV).
I temi a cui il Regolamento Congiunto ha riguardo, in attuazione della citata disposi-
zione del TUIF, sono disciplinati, in ambito comunitario e cioè nell’ambito del sistema

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