Recenti tendenze in tema di assetti organizzativi degli intermediari finanziari (e non solo)
Autore | Giuliana Scognamiglio |
Pagine | 1733-1754 |
Giuliana Scognamiglio
Recenti tendenze in tema di assetti organizzativi
degli intermediari nanziari (e non solo)*
S: 1. Premessa. – 2. I contenuti del regolamento congiunto di Consob e Banca d’Italia. – 3. Il
problema dell’applicabilità del regolamento congiunto alle banche che prestano servizi d’investimen-
to. – 4. Segue: la funzione di compliance. – 5. I principi in materia di assetti organizzativi. – 6. Segue:
Il principio di adeguatezza e le funzioni di governo delle società. – 7. Segue: l’adeguatezza della c.d.
struttura aziendale e il sistema dei controlli interni. – 8. Il governo societario: l’analisi per funzioni e
la ripartizione delle funzioni fra i diversi organi: qualche rilievo sulle Disposizioni di Banca d’Italia del
4 marzo 2008. – 9. Segue: i riessi applicativi. – 10. Segue: cenni agli assetti organizzativi dei gruppi
di società. – 11. Considerazioni sul principio di adeguatezza organizzativa.
1. Si assiste ormai da anni, nel campo della disciplina degli intermediari nanziari
e nella prospettiva della vigilanza pubblicistica sugli stessi, ad un fenomeno di crescente
valorizzazione dell’adeguatezza degli assetti organizzativi: si attribuisce cioè uno speci-
co “valore giuridico”, di cui si tratta poi di esplorare più da vicino il contenuto, alla cir-
costanza che gli intermediari nanziari, bancari e non, si muniscano di un assetto orga-
nizzativo interno avente appunto il carattere dell’adeguatezza e pertanto idoneo ad
assicurare il perseguimento di determinati obiettivi, che s’identicano con quelli asse-
gnati alla vigilanza.
È il caso di osservare subito che il fenomeno testé segnalato riguarda, in misura sem-
pre più signicativa nel corso degli ultimi anni1, sia le banche in quanto tali, sia gli inter-
mediari nanziari operanti nel campo dei servizi di investimento (e dunque ancora una
volta le banche in quanto intermediari nanziari esercenti detti servizi). Riguardo alle
prime, l’attenzione per l’adeguatezza degli assetti organizzativi è uno degli aspetti quali-
canti della versione più recente (Basilea II) dei c.d. “accordi di Basilea”; riguardo ai secondi,
analoga attenzione emerge con chiarezza dal “sistema” delle direttive europee “MIFID”.
Le considerazioni che seguono saranno dedicate principalmente a questo secondo
versante del fenomeno, e cioè agli assetti organizzativi degli intermediari nanziari
“dopo le direttive MIFID”. Tuttavia, anche in considerazione della prevalenza numerica
* Testo rielaborato della relazione al Convegno tenutosi a Verona il 23 giugno 2008, sul tema “La nuova
disciplina degli intermediari dopo le direttive MIFID. Prime valutazioni e tendenze applicative: un confronto tra
economisti e giuristi”. Il lavoro è stato chiuso nel giugno 2009.
1 Il fenomeno a cui si ha riguardo nel testo è probabilmente da ricondurre al passaggio, vericatosi già
nell’ultimo ventennio del secolo scorso, dal modello della “vigilanza strutturale” a quello della “vigilanza
prudenziale”: dalla fase cioè dell’incidenza diretta, da parte dell’autorità di vigilanza, sugli assetti organizza-
tivi degli intermediari, ad una fase in cui il controllo ha luogo in maniera indiretta, richiedendo ai singoli
soggetti requisiti e comportamenti, ritenuti idonei ad assicurare la loro stabilità ed ecienza. Cfr. C-
, La riforma della legge bancaria. Proli pubblicistici, Torino, 1993, 16 s.; P, Attività di direzione e
poteri della capogruppo nei gruppi bancari, Torino, 1997, 129. Vedi altresì B, C e T, I
modelli organizzativi emergenti nel sistema bancario italiano, nel volume collettaneo L’innovazione nanzia-
ria. Gli amici in memoria di G. Berionne, Milano, 2003, 71 ss., ed ivi (74) il riferimento alla crescente liber-
tà organizzativa degli intermediari nanziari, in particolare di natura bancaria.
1734 Studi in onore di Umberto Belviso
– nel nostro Paese – degli intermediari nanziari bancari su quelli non bancari, i princi-
pi e le regole sull’assetto organizzativo degli intermediari nanziari saranno esaminati
principalmente dall’angolo visuale delle banche che prestano (anche) servizi d’investi-
mento; il che comporterà un’attenzione particolare per il problema del rapporto e del
confronto tra la disciplina risultante dal sistema MIFID (e dal suo recepimento nell’or-
dinamento nazionale) e quella contenuta nel Testo Unico Bancario (in seguito: TUB) e
nelle Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia.
2. L’art. 6, comma 2-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione nanziaria (d’ora in avanti: TUIF), disposizione che deve il suo tenore attuale al
d.lgs. n. 164/2007, di recepimento delle direttive MIFID, demanda alla Banca d’Italia e
alla Consob di disciplinare congiuntamente con regolamento, e con riferimento alla
prestazione dei servizi d’investimento, nonché alla gestione collettiva del risparmio, una
serie di “obblighi” dei soggetti abilitati, aventi ad oggetto, in apicibus, i requisiti genera-
li di organizzazione, e poi, più specicamente, l’organizzazione amministrativa e conta-
bile, ivi compresa l’istituzione della funzione di “controllo della conformità alle norme”;
l’audit interno; le procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente
prestazione dei servizi di investimento; l’esternalizzazione di funzioni operative essenzia-
li o importanti; la gestione dei conitti d’interessi potenzialmente pregiudizievoli per i
clienti; le procedure, anche di controllo interno, per la percezione o la corresponsione di
incentivi.
In attuazione della citata disposizione, nell’ottobre del 2007 Banca d’Italia e Con-
sob hanno varato un “Regolamento Congiunto” (nel prosieguo: anche RC), con il qua-
le si è provveduto, con riferimento agli intermediari nanziari non bancari (le SIM) e
alle banche (per queste ultime, limitatamente alla prestazione di servizi di investimento):
– a disciplinare i requisiti generali di organizzazione e di continuità dell’attività;
– a dettare i principi di governo societario, con l’individuazione delle tre funzioni di
supervisione strategica, di gestione e di controllo;
– a disciplinare le funzioni aziendali di controllo, individuando tra queste la funzione
di controllo di conformità alle norme, la funzione di gestione del rischio e la fun-
zione di revisione interna;
– a disciplinare le procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente
prestazione dei servizi e per la percezione e corresponsione dei c.d. incentivi;
– a regolare la “esternalizzazione” di funzioni operative essenziali o importanti di ser-
vizi o attività;
– a dettare norme in tema di identicazione e prevenzione dei conitti d’interessi;
– a disciplinare la conservazione delle registrazioni;
– a dettare una specica disciplina (articolata per temi corrispondenti e paralleli a
quelli già menzionati: sistema organizzativo e governo societario; conitti d’interes-
si; conservazione delle registrazioni) con riferimento a quelle peculiari gure di in-
termediari nanziari che sono le società di gestione del risparmio (SGR) e le società
di investimento a capitale variabile (SICAV).
I temi a cui il Regolamento Congiunto ha riguardo, in attuazione della citata disposi-
zione del TUIF, sono disciplinati, in ambito comunitario e cioè nell’ambito del sistema
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA