Il ruolo dell'educazione finanziaria nella recente disciplina del mercato finanziario
Autore | Maria-Teresa Paracampo |
Pagine | 1693-1715 |
Maria-Teresa Paracampo
Il ruolo dell’educazione nanziaria
nella recente disciplina del mercato nanziario
S: 1. L’autotutela del risparmiatore informato. – 2. La tutela del risparmiatore tra obblighi di
protezione ed iniziative di educazione nanziaria. – 3. Educazione del consumatore ed educazione
nanziaria del risparmiatore. – 4. Educazione nanziaria: denizione e tratti peculiari. – 5. L’evoluzio-
ne del percorso normativo, comunitario e nazionale, in materia di educazione nanziaria. – 5.1. Le
iniziative educative delle Authorities nazionali ed europee. – 6. I programmi di educazione nanziaria:
requisiti necessari e proli problematici. – 6.1. L’ambito soggettivo di riferimento: l’identicazione dei
destinatari. – 6.2. Finanza comportamentale ed educazione nanziaria. – 6.3. Contenuti e forma
delle iniziative di educazione nanziaria. – 6.4. L’attivazione di iniziative di educazione nanziaria e la
ricerca delle risorse economiche necessarie. – 7. Educazione nanziaria e consulenza nanziaria: il
giusto connubio.
1. Il continuo susseguirsi negli ultimi anni di clamorosi crack nanziari e la recente
crisi globale hanno riproposto con forza l’esigenza di migliorare il sistema di protezione
dell’investitore, ripetutamente vittima (in)consapevole di fenomeni del c.d. risparmio
tradito, focalizzando l’attenzione sulla necessità di intraprendere un nuovo percorso le-
gislativo: quello dell’educazione nanziaria del risparmiatore.
L’intento educativo in proposito maturato nasce dalla constatazione, sulla scorta degli
eventi indicati, di uno scarso livello culturale raggiunto dagli investitori in materia nan-
ziaria1, tale da esporli ad investimenti dei quali non hanno compreso l’eettiva rischiosità.
Difatti, in un contesto normativo in cui la tutela degli investitori, nel rapporto di-
retto con gli intermediari, continua ad essere adata alla correttezza dei comportamen-
ti tenuti dagli intermediari medesimi, l’arricchimento del bagaglio cognitivo dell’investi-
tore in materia nanziaria, in funzione tanto dell’assunzione di un ruolo più attivo e
consapevole nelle decisioni di investimento, quanto del raorzamento della sua capacità
di autotutela anche nel rapporto con la controparte contrattuale, rappresenta un obiet-
tivo di crescita dell’investitore, in linea peraltro con il diritto all’educazione del consu-
matore, sancito in termini generali dall’art. 4 d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).
Alla luce delle nalità di (auto)tutela indicate e forte della motivazione ivi sottesa,
si è innescato un vasto ed intenso dibattito in materia di educazione nanziaria, il quale
avviato già da tempo in ambito comunitario ed internazionale sulla scia dei crack nan-
ziari, ha inevitabilmente prodotto una vasta eco anche nel nostro Paese, portando all’at-
tivazione di una serie di iniziative sorrette dall’intento (o dalla pretesa) di aiutare il
consumatore di servizi nanziari ad acquisire l’ABC della nanza, quasi rappresentasse
la ricetta giusta per prevenire ulteriori fenomeni di crisi, compensare il mancato adem-
1 Signicativo al riguardo lo studio condotto nel 2008 da e European House Ambrosetti, dal titolo
“L’educazione nanziaria in Italia. La prima misurazione del livello di cultura nanziaria degli italiani” e re-
peribile sul sito www.ambrosetti.eu.
1694 Studi in onore di Umberto Belviso
pimento delle regole poste a carico di altri soggetti e fronteggiare la crescente complessi-
tà dei prodotti nanziari oerti sul mercato. L’educazione nanziaria diviene così il con-
trappeso a quello che potrebbe denirsi il “fallimento” della normativa vigente nel
perseguimento delle sue nalità di tutela dell’investitore.
2. Il sistema di tutela dell’investitore si è andato nel tempo evolvendo e progres-
sivamente trasformando, cercando in qualche modo di orire soluzioni innovative per
fronteggiare situazioni contingenti (crisi e scandali nanziari), nella prospettiva di una
migliore e più ecace protezione di quello che per decenni è stato considerato il con-
traente debole nell’ambito di rapporti nanziari (intesi in senso lato come inclusivi di
quelli propriamente bancari, nanziari in senso stretto ed assicurativi), patologica-
mente aetti da asimmetria informativa.
È noto come uno dei perni fondamentali, attorno ai quali ruota l’apparato di pro-
tezione dell’investitore, sia rappresentato dall’informazione, sull’assunto che la disponi-
bilità della stessa tenda a ridurre il gap delle cennate asimmetrie informative, nonché ad
agevolare il cliente nell’attività comparativa svolta su più prodotti nanziari, tale da
consentirgli di eettuare scelte consapevoli di investimento.
Eppure, il legislatore (comunitario e nazionale) giocando costantemente la carta
dell’informazione, sulla scorta della giusticazione del principio generale di trasparenza,
non ha mancato di usarne ed abusarne no ad evidenziarne anche le conseguenti pecche2.
Di qui il segno per il passaggio successivo: dalla trasparenza all’educazione nanzia-
ria dell’investitore.
La rilevanza del livello culturale dell’investitore in materia nanziaria trova piena
espressione nel momento in cui dovrebbe fornirgli gli strumenti per “scrollarsi di dosso”
quella generica etichetta di contraente debole, che gli è stata abbiata per decenni, e
conseguentemente assurgere a livello di parte contraente, in grado sia di confrontarsi ed
interloquire con la controparte contrattuale3, sia di riequilibrare il rapporto banca –
cliente per trasformarlo da asimmetrico in (tendenzialmente) simmetrico.
La circostanza appare sintomatica dell’alternanza fra i due poli della “losoa della
trasparenza” e della contrapposta “losoa della supervisione burocratica” che hanno carat-
terizzato l’evoluzione della legislazione del mercato nanziario4. Alternanza che ha trovato
2 A titolo esemplicativo, si pensi alla mole di informazioni racchiuse nel prospetto informativo che ha contri-
buito ad allontanare i risparmiatori dal risparmio gestito e in ordine al quale – sebbene si nutrano già dubbi (cfr.
Plus 24 del 23 ottobre 2010, Meno chiaro il prospetto UE) sulle reali nalità di miglioramento della tutela dell’in-
vestitore sottese al KID (key information document), di prossima inaugurazione con l’entrata in vigore della di-
rettiva 2009/65/CE sugli OIVCM – a conclusione dei lavori comunitari nalizzati ad una modica della diret-
tiva prospetti 2003/71/CE [cfr. COM(2009) 491 def. del 23 settembre 2009], è stata emanata di recente la
direttiva 2010/73/UE del 24 novembre 2010, sorretta dalla duplice ratio di alleggerire gli oneri amministrativi
a carico delle imprese da un lato, di semplicare ulteriormente – dal punto di vista formale e sostanziale – la nota
di sintesi del prospetto consegnata all’investitore in sede di investimento dall’altro lato (cfr. considerando 15).
3 Sul punto si rimanda alle osservazioni sollevate in proposito da: S. M, La strategia della Banca d’Italia
per raforzare il rapporto duciario tra banche e clientela, in Bancaria, n. 4/2009, 64 ss.
4 Cfr. A. A, L’accesso diretto delle imprese al mercato del capitale di credito, in Banca borsa tit. cred.,
1996, I, 619.
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