Il ruolo dell'educazione finanziaria nella recente disciplina del mercato finanziario

AutoreMaria-Teresa Paracampo
Pagine1693-1715
Maria-Teresa Paracampo
Il ruolo dell’educazione nanziaria
nella recente disciplina del mercato nanziario
S: 1. L’autotutela del risparmiatore informato. – 2. La tutela del risparmiatore tra obblighi di
protezione ed iniziative di educazione nanziaria. – 3. Educazione del consumatore ed educazione
nanziaria del risparmiatore. – 4. Educazione nanziaria: denizione e tratti peculiari. – 5. L’evoluzio-
ne del percorso normativo, comunitario e nazionale, in materia di educazione nanziaria. – 5.1. Le
iniziative educative delle Authorities nazionali ed europee. – 6. I programmi di educazione nanziaria:
requisiti necessari e proli problematici. – 6.1. L’ambito soggettivo di riferimento: l’identicazione dei
destinatari. – 6.2. Finanza comportamentale ed educazione nanziaria. – 6.3. Contenuti e forma
delle iniziative di educazione nanziaria. – 6.4. L’attivazione di iniziative di educazione nanziaria e la
ricerca delle risorse economiche necessarie. – 7. Educazione nanziaria e consulenza nanziaria: il
giusto connubio.
1. Il continuo susseguirsi negli ultimi anni di clamorosi crack nanziari e la recente
crisi globale hanno riproposto con forza l’esigenza di migliorare il sistema di protezione
dell’investitore, ripetutamente vittima (in)consapevole di fenomeni del c.d. risparmio
tradito, focalizzando l’attenzione sulla necessità di intraprendere un nuovo percorso le-
gislativo: quello dell’educazione nanziaria del risparmiatore.
L’intento educativo in proposito maturato nasce dalla constatazione, sulla scorta degli
eventi indicati, di uno scarso livello culturale raggiunto dagli investitori in materia nan-
ziaria1, tale da esporli ad investimenti dei quali non hanno compreso l’eettiva rischiosità.
Difatti, in un contesto normativo in cui la tutela degli investitori, nel rapporto di-
retto con gli intermediari, continua ad essere adata alla correttezza dei comportamen-
ti tenuti dagli intermediari medesimi, l’arricchimento del bagaglio cognitivo dell’investi-
tore in materia nanziaria, in funzione tanto dell’assunzione di un ruolo più attivo e
consapevole nelle decisioni di investimento, quanto del raorzamento della sua capacità
di autotutela anche nel rapporto con la controparte contrattuale, rappresenta un obiet-
tivo di crescita dell’investitore, in linea peraltro con il diritto all’educazione del consu-
matore, sancito in termini generali dall’art. 4 d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).
Alla luce delle nalità di (auto)tutela indicate e forte della motivazione ivi sottesa,
si è innescato un vasto ed intenso dibattito in materia di educazione nanziaria, il quale
avviato già da tempo in ambito comunitario ed internazionale sulla scia dei crack nan-
ziari, ha inevitabilmente prodotto una vasta eco anche nel nostro Paese, portando all’at-
tivazione di una serie di iniziative sorrette dall’intento (o dalla pretesa) di aiutare il
consumatore di servizi nanziari ad acquisire l’ABC della nanza, quasi rappresentasse
la ricetta giusta per prevenire ulteriori fenomeni di crisi, compensare il mancato adem-
1 Signicativo al riguardo lo studio condotto nel 2008 da e European House Ambrosetti, dal titolo
L’educazione nanziaria in Italia. La prima misurazione del livello di cultura nanziaria degli italiani” e re-
peribile sul sito www.ambrosetti.eu.
1694 Studi in onore di Umberto Belviso
pimento delle regole poste a carico di altri soggetti e fronteggiare la crescente complessi-
tà dei prodotti nanziari oerti sul mercato. L’educazione nanziaria diviene così il con-
trappeso a quello che potrebbe denirsi il “fallimento” della normativa vigente nel
perseguimento delle sue nalità di tutela dell’investitore.
2. Il sistema di tutela dell’investitore si è andato nel tempo evolvendo e progres-
sivamente trasformando, cercando in qualche modo di orire soluzioni innovative per
fronteggiare situazioni contingenti (crisi e scandali nanziari), nella prospettiva di una
migliore e più ecace protezione di quello che per decenni è stato considerato il con-
traente debole nell’ambito di rapporti nanziari (intesi in senso lato come inclusivi di
quelli propriamente bancari, nanziari in senso stretto ed assicurativi), patologica-
mente aetti da asimmetria informativa.
È noto come uno dei perni fondamentali, attorno ai quali ruota l’apparato di pro-
tezione dell’investitore, sia rappresentato dall’informazione, sull’assunto che la disponi-
bilità della stessa tenda a ridurre il gap delle cennate asimmetrie informative, nonché ad
agevolare il cliente nell’attività comparativa svolta su più prodotti nanziari, tale da
consentirgli di eettuare scelte consapevoli di investimento.
Eppure, il legislatore (comunitario e nazionale) giocando costantemente la carta
dell’informazione, sulla scorta della giusticazione del principio generale di trasparenza,
non ha mancato di usarne ed abusarne no ad evidenziarne anche le conseguenti pecche2.
Di qui il segno per il passaggio successivo: dalla trasparenza all’educazione nanzia-
ria dell’investitore.
La rilevanza del livello culturale dell’investitore in materia nanziaria trova piena
espressione nel momento in cui dovrebbe fornirgli gli strumenti per “scrollarsi di dosso
quella generica etichetta di contraente debole, che gli è stata abbiata per decenni, e
conseguentemente assurgere a livello di parte contraente, in grado sia di confrontarsi ed
interloquire con la controparte contrattuale3, sia di riequilibrare il rapporto banca –
cliente per trasformarlo da asimmetrico in (tendenzialmente) simmetrico.
La circostanza appare sintomatica dell’alternanza fra i due poli della “losoa della
trasparenza” e della contrapposta “losoa della supervisione burocratica” che hanno carat-
terizzato l’evoluzione della legislazione del mercato nanziario4. Alternanza che ha trovato
2 A titolo esemplicativo, si pensi alla mole di informazioni racchiuse nel prospetto informativo che ha contri-
buito ad allontanare i risparmiatori dal risparmio gestito e in ordine al quale – sebbene si nutrano già dubbi (cfr.
Plus 24 del 23 ottobre 2010, Meno chiaro il prospetto UE) sulle reali nalità di miglioramento della tutela dell’in-
vestitore sottese al KID (key information document), di prossima inaugurazione con l’entrata in vigore della di-
rettiva 2009/65/CE sugli OIVCM – a conclusione dei lavori comunitari nalizzati ad una modica della diret-
tiva prospetti 2003/71/CE [cfr. COM(2009) 491 def. del 23 settembre 2009], è stata emanata di recente la
direttiva 2010/73/UE del 24 novembre 2010, sorretta dalla duplice ratio di alleggerire gli oneri amministrativi
a carico delle imprese da un lato, di semplicare ulteriormente – dal punto di vista formale e sostanziale – la nota
di sintesi del prospetto consegnata all’investitore in sede di investimento dall’altro lato (cfr. considerando 15).
3 Sul punto si rimanda alle osservazioni sollevate in proposito da: S. M, La strategia della Banca d’Italia
per raforzare il rapporto duciario tra banche e clientela, in Bancaria, n. 4/2009, 64 ss.
4 Cfr. A. A, L’accesso diretto delle imprese al mercato del capitale di credito, in Banca borsa tit. cred.,
1996, I, 619.

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